Denuncia di inizio attività, il TAR Lazio sul potere inibitorio del Comune

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Oltre il termine previsto dalla legge la D.I.A. una volta perfezionatasi può essere rimossa solo esercitando il potere di autotutela decisoria

Qualora il Comune lasci consolidare la denuncia di inizio attività (Dia), omettendo di esercitare, nel termine perentorio di 30 giorni dall’inizio della realizzazione delle opere e di 60 giorni dalla presentazione della denuncia, il potere inibitorio-repressivo ad essa spettante in caso di carenza dei presupposti per la denuncia, può esercitare solamente l’annullamento d’ufficio.

Infatti oltre tale termine la denuncia, una volta perfezionatasi, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria.

RICHIAMATO IL COSTANTE ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA. Lo ha ribadito il TAR Lazio, sezione II quater, in una sentenza depositata l’8 gennaio 2015 che richiama tra l’altro una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 22 settembre 2014 n. 4780).

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