Impianto fotovoltaico su tetto, il Consiglio di Stato sulla compatibilità paesaggistica

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Impatta negativamente sul paesaggio la piena visibilità dell’impianto FV anche a distanza, sia dal basso che dall’alto.

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a esclusa la compatibilità paesaggistica di un impianto fotovoltaico che,posizionato sul lato est del tetto di un edificio, ha un negativo impatto sul paesaggio, data la sua piena visibilità, anche a distanza, sia dal basso che dall’alto.

Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione sesta, con la sentenza n. 3637/2014 depositata il 14 luglio.

Palazzo Spada ha accolto il ricorso presentato dal Ministero per i beni e le attività culturali contro una sentenza del Tar Veneto che aveva bocciato il parere della Soprintendenza nella parte in cui imponeva la rimozione di un impianto fotovoltaico costituito da tredici pannelli ed allocato sulla falda est del tetto relativo a una costruzione a due piani.

IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA. La Soprintendenza aveva espresso parere favorevole all’intervento edilizio programmato sulla costruzione a due piani – intervento consistente nell’apertura di alcune porte e finestre, nel rialzamento della falda di copertura, nell’abbassamento della falda posta ad est e nell’installazione di pannelli fotovoltaici su falda est ed ovest – subordinando tuttavia il parere favorevole alla osservanza della seguente condizione prescrittiva: “venga rimosso l’impianto fotovoltaico e/o solare costituito da 13 pannelli installati sulla falda est, in quanto risulta in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale e riflettente, estremamente stridente rispetto all’ambito nel quale si colloca e tale da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante che si può percepire sia dal basso che da posizione elevata o a distanza”.

Secondo il Consiglio di Stato, contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, la Soprintendenza ha dato “una congrua motivazione riguardo alle ragioni che si frappongono alla definitiva allocazione dei pannelli fotovoltaici anche sulla falda est della costruzione (nella prospettiva particolare, cioè, del lago di Garda), a differenza di quanto assentito senza riserve o condizioni in relazione ai pannelli apposti sulla falda ovest dello stesso fabbricato”.

IL CONSIGLIO DI STATO DÀ RAGIONE AL MIBAC. Palazzo Spada conviene quindi con il Mibac “sul fatto che dalla lettura del parere risultano chiare e coerenti le ragioni ostative individuate, con una valutazione tecnico-discrezionale che è propria della tutela del patrimonio culturale e che risulta immune dai vizi di irragionevolezza o di errore nei presupposti, e che escludono la compatibilità paesaggistica dell’impianto fotovoltaico posizionato sul lato est del tetto in ragione del suo negativo impatto sul particolare paesaggio lacuale, stante la sua piena visibilità, anche a distanza, sia dal basso che dall’alto”.

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