Obbligo di liquidazione delle società partecipate

Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente od indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

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