Strade e responsabilità da omessa apposizione di segnaletica da parte dell’Ente proprietario

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La responsabilità dell’ente proprietario della strada, in relazione a sinistri stradali connessi a cattiva manutenzione o cattiva gestione del demanio stradale, secondo la recente giurisprudenza, ricade nella previsione dell’articolo 2051 cc (cfr., con specifico riferimento alla mancanza di adeguata segnaletica, Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 12425/2008 e Cass. n. 19129/2011), a condizione che, in relazione al caso di specie, vi sia un effettivo potere di gestione sul bene, anche in termini di possibilità di controllo e di tempestivo intervento volto a ovviare alle situazioni di pericolo. In altri termini, è pacifico che l’Ente, a dispetto della previsione dell’articolo 2051, non debba essere chiamato a responsabilità dall’automobilista danneggiato, quando l’evento dipenda da situazioni pericolose imprevedibili o non immediatamente eliminabili (si pensi, ad es., alla perdita d’olio da un motore o all’ingombro della carreggiata causato dalla caduta di oggetti da un veicolo in transito); allo stesso modo, secondo la sentenza epigrafata, è pacifico che, quando l’evento dannoso dipenda dalla omessa apposizione di segnaletica, non sussistano quei caratteri di imprevedibilità ed impossibilità di intervento, utili a ritenere deresponsabilizzato l’ente proprietario della strada.

Queste le parole della Cassazione (sez.III, n. 13364/2014):

“Pacifica – in tema di demanio stradale – la riconducibilità della responsabilità dell’ente proprietario o gestore al paradigma dell’art. 2051 c.c. (cfr., con specifico riferimento alla mancanza di adeguata segnaletica, Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 12425/2008 e Cass. n. 19129/2011), questa Corte ha tuttavia precisato (cfr., per tutte, Cass. n. 15383/2006) che l’applicazione di tale regime presuppone un effettivo potere di gestione sul bene, anche in termini di possibilità di controllo e di tempestivo intervento volto a ovviare alle situazioni di pericolo: è questa la ragione per cui – in relazione a situazioni pericolose imprevedibili o non immediatamente eliminabili (si pensi, ad es., alla perdita d’olio da un motore o all’ingombro della carreggiata causato dalla caduta di oggetti da un veicolo in transito) – si è evocata la distinzione fra strade ubicate nel perimetro urbano e strade extraurbane o si è valorizzato il dato dell’estensione del demanio o della destinazione dello stesso ad una generalità indeterminata di utenti al fine di ricondurre nell’ambito del caso fortuito tutte quelle situazioni che, sfuggendo alla possibilità di controllo continuo e di immediato intervento dell’ente proprietario, non potrebbero dirsi comprese nella sua sfera di effettiva custodia”.

Ciò premesso, deve tuttavia ritenersi che tale distinzione non abbia ragione di essere invocata in relazione all’adeguatezza della segnaletica stradale, giacchè rispetto ad essa non possono darsi quelle evenienze (di imprevedibilità o impossibilità di immediato intervento) che in alcuni casi consentono di escludere – in concreto – un effettivo potere di controllo su beni compresi nel demanio stradale.

“E’ evidente, infatti, che l’attività diretta all’ordinaria “apposizione e manutenzione della segnaletica stradale” (disciplinata dall’art. 37 C.d.S. e segg.) non è soggetta a imprevisti di sorta e può (e ù dunque – deve) essere realizzata secondo criteri di completezza e adeguatezza per ogni tipo di strada (a prescindere dal fatto che la stessa sia statale o provinciale o comunale, urbana o extraurbana) e con necessità di tener conto, in ogni caso, delle concrete caratteristiche del tratto stradale e delle effettive necessità di segnalazione.

Non può dunque affermarsi che, quanto alla collocazione della segnaletica, l’ente gestore si trovi in posizione differente per le strade comprese nel perimetro urbano e per quelle extraurbane, nè può riconoscersi un qualche rilievo all’estensione del bene o al numero degli utenti; deve allora affermarsi il seguente principio di diritto: “in relazione a qualunque tipo di strada, l’ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada, con la conseguenza che, ove si prospetti l’esistenza di un rapporto causale fra l’inidoneità della segnaletica e un sinistro stradale, non può predicarsi l’esclusione dell’applicazione del paradigma dell’art. 2051 c.c., per il solo fatto che la strada sia extraurbana”.

Ne deriva che, il Giudice di merito, quando sia chiamato l’Ente proprietario della strada in causa per il risarcimento di un danno da circolazione stradale per collisione tra due o più automobilisti (in disparte la vicende delle rispettive responsabilità tra i conducenti), può essere corresponsabile del sinistro, quando manchi l’adeguata segnaletica di pericolo o di prescrizione.
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