Cassazione: serve il permesso di costruire per le opere di scavo ad uso diverso da quello agricolo

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Sono difformità totali tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità
E’ necessario o meno il permesso di costruire per le opere di scavo? Un chiarimento su questo quesito arriva con una recente sentenza – n. 19845 depositata il 14 maggio scorso – della Corte di Cassazione, terza sezione penale.
La suprema Corte ha richiamato il principio “secondo cui in tema ditrasformazione dei suoli, versandosi nella materia urbanistica, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidenti sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 29466 del 22/02/2012 Ud. dep. 20/07/2012 Rv. 253154; Sez. 3, Sentenza n. 14243 del 05/03/2008 Cc. dep. 04/04/2008 Rv. 239663; Sez. 3, Sentenza n. 6930 del 27/01/2004 Ud. dep. 19/02/2004 Rv. 227566)”.
SI CONSIDERANO DIFFORMITÀ TOTALI TUTTI GLI INTERVENTI REALIZZATI IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO ESEGUITI IN DIFFORMITÀ DAL TITOLO ABILITATIVO. La Cassazione ha inoltre precisato che “In presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell’individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l’art. 32, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16392 del 17/02/2010 Cc. dep. 27/04/2010 Rv. 246960)”.
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