Commissione d’inchiesta contro le minacce agli amministratori locali

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SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERAZIONE 3 ottobre 2013
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali.
(13A08147)
(GU n.239 del 11-10-2013)
Art. 1
Istituzione della Commissione
1. Ai sensi dell’art. 82 della Costituzione e’ istituita presso il
Senato della Repubblica una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori
locali, di seguito denominata «Commissione», con il compito di
svolgere indagini sui numerosi e reiterati episodi di intimidazione,
anche non riconducibili alla mafia o ad altre organizzazioni
criminali, che hanno per destinatari gli amministratori locali.
2. Ai fini della presente deliberazione, per intimidazioni si
intendono gli atti di qualunque matrice, quali minacce,
danneggiamenti o aggressioni, compiuti contro le persone o contro
beni pubblici o privati, posti in essere con l’obiettivo di
condizionare l’attivita’ degli amministratori locali ovvero di
pregiudicare il libero e democratico esercizio della funzione
rappresentativa e di governo locale da essi svolta.
3. La Commissione dura in carica sei mesi ed entro tale termine
presenta la relazione conclusiva di cui all’art. 3, comma 10.
Art. 2
Compiti della Commissione
1. La Commissione ha il compito di:
a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualita’
e cause delle intimidazioni nei confronti degli amministratori
locali;
b) valutare la natura e le caratteristiche dei motivi che hanno
provocato un incremento delle intimidazioni;
c) verificare la congruita’ della normativa vigente in materia e
della sua applicazione;
d) accertare il livello di attenzione e la capacita’ di
intervento delle autorita’ e delle pubbliche amministrazioni,
centrali e periferiche, competenti a svolgere attivita’ di
prevenzione delle intimidazioni;
e) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo
15/10/13 *** ATTO COMPLETO ***
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al fine di realizzare la piu’ adeguata prevenzione e il piu’ efficace
contrasto delle intimidazioni per garantire il migliore e libero
esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori
locali.
2. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione tiene conto
di quelli gia’ attribuiti alla Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere.
Art. 3
Poteri della Commissione
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e con le stesse limitazioni dell’autorita’ giudiziaria.
La Commissione non puo’ adottare provvedimenti attinenti alla
liberta’ e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione nonche’ alla liberta’ personale, fatto salvo
l’accompagnamento coattivo di cui all’art. 133 del codice di
procedura penale. Ferme restando le competenze dell’autorita’
giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice
penale.
2. La Commissione puo’ richiedere agli organi e agli uffici della
pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi
custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti
all’inchiesta.
3. La Commissione puo’ richiedere copie di atti e di documenti
riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l’autorita’
giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche’ copie di atti e di
documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l’autorita’ giudiziaria
provvede ai sensi dell’art. 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli
atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono
coperti da segreto nei termini indicati dagli organi e uffici che li
hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti
dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a
procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al
termine delle stesse.
7. Per il segreto d’ufficio, professionale e bancario si applicano
le norme vigenti in materia. E’ sempre opponibile il segreto tra
difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione puo’ organizzare i propri lavori tramite uno o
piu’ gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all’art.
6, comma 1.
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di
una relazione conclusiva nella quale illustra l’attivita’ svolta, le
conclusioni di sintesi e le proposte, in conformita’ a quanto
stabilito dagli articoli 1 e 2.
11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni
di minoranza.
Art. 4
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Composizione della Commissione
1. La Commissione e’ composta da venti senatori, nominati dal
Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei
gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei
componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell’ufficio
di presidenza.
3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e’ eletto dai componenti della
Commissione a scrutinio segreto. Nell’elezione del presidente, se
nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si
procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il
maggiore numero di voti. In caso di parita’ di voti e’ proclamato
eletto o entra in ballottaggio il piu’ anziano di eta’. Per
l’elezione dei vicepresidenti e dei segretari, ciascun componente
della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti
coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di
parita’, il piu’ anziano di eta’.
Art. 5
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa
e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza
per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’art. 3.
Art. 6
Organizzazione interna
1. L’attivita’ e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di
lavoro di cui all’art. 3, comma 9, sono disciplinati da un
regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell’avvio
dell’attivita’ di inchiesta.
2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione puo’
deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione puo’ avvalersi dell’opera di ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene
necessarie.
4. Per l’espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di
personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione
dal Presidente del Senato.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico del bilancio
interno del Senato. Il Presidente del Senato puo’ autorizzare un
incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per
cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della
Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento
dell’inchiesta’.
Roma, 3 ottobre 2013
Il Presidente: Grasso

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