Verifiche anticorruzione sulle società partecipate

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Con l’orientamento n. 24 del 23 settembre 2015 in materia di trasparenza, l’Autorità ha formulato indicazioni in merito all’applicazione della sanzione disposta dall’art. 22, co. 4 del d.lgs. n. 33/2013 consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate come individuati nel co. 1 dell’art. 22 citato, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel medesimo articolo 22 del decreto.
Considerato che il divieto di erogare somme trova applicazione anche nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013, si informa che l’Autorità avvierà una specifica attività di vigilanza sull’osservanza di tali obblighi di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013, a decorrere dal 20 ottobre 2015. Per la pubblicazione dei suddetti dati e, più in generale, per indicazioni in materia di applicazione delle norme di trasparenza e di prevenzione della corruzione si rinvia alla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

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