Riforma PA, nel DDL deleghe per riformare conferenza di servizi, SCIA e silenzio assenso

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Il disegno di legge delimita i poteri dell’amministrazione nei confronti dei privati in seguito all’avvio dell’attività sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività.
Approvato in prima lettura dal Senato, il disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione è ora al vaglio della Camera dei Deputati.
Il testo contiene prevalentemente deleghe legislative – da esercitare in gran parte nei dodici mesi successivi all’approvazione della legge – che investono, tra l’altro, la conferenza di servizi, la segnalazione certificata inizio attività (Scia), la white list antimafia, la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, i piani e responsabili anticorruzione.

RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.

Il disegno di legge – spiega il dossier della Camera – contiene alcune disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi in favore dei cittadini e delle imprese. In particolare, si delega il Governo a riordinare la disciplina della conferenza di servizi in modo da: ridurre i casi di convocazione obbligatoria; semplificare e rendere più celeri i tempi della conferenza, anche attraverso l’utilizzo di servizi strumenti informatici; rivedere i meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse, di meccanismi di silenzio assenso e di superamento del dissenso; introdurre modelli di istruttoria pubblica, per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento; nonché introdurre strumenti di composizione degli interessi pubblici in caso di partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.

RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI OGGETTO DI SCIA E DI SILENZIO ASSENSO.

Inoltre, si delega il Governo ad operare una ricognizione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, di silenzio assenso, di autorizzazione espressa dell’amministrazione, e di comunicazione preventiva del privato, i cui ambiti di applicazione risultano incerti, ed a dettare una disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazione preventiva espressa.
Altre disposizioni introducono modifiche puntuali alla normativa vigente e sono immediatamente applicabili.

SILENZIO ASSENSO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Si introduce nella legge sulla disciplina generale del procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 1990) il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazione pubbliche e gestori di pubblici servizi. Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui per l’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Queste ultime sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all’amministrazione proponente entro 30 giorni (suscettibili di interruzione per una sola volta), decorsi inutilmente i quali, l’assenso, il concerto o il nulla osta s’intende acquisito.
In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA IN SEGUITO ALL’AVVIO DI ATTIVITÀ IN BASE ALLA SCIA.

Il disegno di legge interviene direttamente anche in materia di autotutela amministrativa, delimitando i poteri dell’amministrazione nei confronti dei privati in seguito all’avvio dell’attività sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per effetto delle modifiche introdotte, inoltre, si circoscrive il tempo entro il quale l’amministrazione può annullare d’ufficio i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, specificando che si possa agire entro 18 mesi al massimo, salvo che si tratti di provvedimenti conseguiti sulla base di dichiarazioni false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In questo caso, infatti, l’annullamento può essere disposto anche una volta decorso il termine. Viene poi escluso il potere di annullamento d’ufficio dell’amministrazione in caso di silenzio assenso.

SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A RILEVANTI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, OPERE DI INTERESSE GENERALE O AVVIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI.

È infine previsto un regolamento di delegificazione per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali.

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