Servizi assicurativi, prima dell’affidamento l’Anac chiede più analisi sui rischi

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Le amministrazioni pubbliche devono gestire le gare per i servizi assicurativi contemperando la centralizzazione di alcune funzioni con la suddivisione in lotti richiesta dall’ordinamento comunitario, ma anche organizzando in modo più accurato i flussi informativi. L’Autorità nazionale anticorruzione ha sottoposto a una nuova consultazione pubblica una serie di linee guida relative alle gare per le assicurazioni, focalizzando l’attenzione sul ruolo che devono avere gli enti committenti.

Il problema dell’organizzazione
Proprio l’organizzazione è una delle leve fondamentali, in quanto viene richiesto alle amministrazioni di preparare le procedure di affidamento sulla base di un’accurata raccolta di informazioni sull’andamento dei sinistri e della sinistrosità in generale, indispensabili alle imprese di assicurazione per la quotazione del rischio, che richiedono strutture dedicate e competenze specifiche. La possibilità di centralizzare queste funzioni facilita la possibilità di svolgere le relative attività o affidandole congiuntamente a un soggetto terzo (quale, ad esempio, un broker), ovvero promuovendo un soggetto capofila, in seno all’Unione dei comuni, ai consorzi tra gli stessi, ovvero attribuendo tale specifica funzione alla stessa centrale di riferimento (nazionale o regionale). L’Anac evidenzia la maggiore complessità relativa all’aggregazione della domanda nel settore assicurativo, che, in quanto strettamente legata alla tipologia di rischio da gestire, deve essere valutata nel singolo caso, dovendo tener conto anche del favor del legislatore nazionale e comunitario per la suddivisione delle gare in lotti, (che comporta il divieto di un’aggregazione eccessiva in assenza di adeguata motivazione).

La prevenzione del rischio
Nel riassetto organizzativo, gli enti devono realizzare un potenziamento delle strutture interne che svolgono attività di analisi e di prevenzione del rischio. La promozione della cultura del risk management (intesa come riduzione della probabilità del verificarsi di un sinistro e del relativo impatto in termini sia di conseguenze su terzi che economici) deve rappresentare secondo l’Autorità un salto di qualità all’interno della Pubblica amministrazione, non solo in ottica di risparmio ma anche ai fini di un’esatta allocazione del rischio, realmente trasferibile, in capo al mercato assicurativo, quale presupposto indefettibile per un ottimale gestione del processo di pubblic procurement. Un elemento fondamentale consentire alle imprese assicuratrici di quotare correttamente il rischio è rappresentato dal set informativo che le stazioni appaltanti devono mettere a disposizione dei concorrenti nella documentazione di gara, il quale deve essere tradotto in un complesso di dati dettagliati per consentire un corretto pricing.

Il bando
Peraltro, le stesse stazioni appaltanti devono prevedere nel capitolato di gara specifiche clausole (da trasfondere poi nei contratti) relative all’obbligo dell’assicuratore di fornire a cadenze predeterminate e in maniera esaustiva, dati e informazioni su specifici elementi. In tale prospettiva le amministrazioni possono anche allestire un sistema di monitoraggio proprio dell’andamento dei sinistri, ai fini di una verifica delle prestazioni contrattuali. Sempre in relazione alla gestione della gara, l’Anac evidenzia l’importanza dell’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la cui articolazione in criteri e sub-criteri per la valutazione delle offerte deve tuttavia essere modulata in relazione alla specificità del rischio assicurato, in maniera distinta per tipologia di assicurazione. La definizione dei criteri deve peraltro evitare l’utilizzo di elementi critici nel rapporto coassicurativo: ad esempio, non dovrebbe essere sottoposta a valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa la possibilità di offrire la solidarietà della coassicurazione in deroga alla parziarietà dell’obbligazione. Sotto il profilo dei contenuti contrattuali essenziali, l’Anac evidenzia come la facoltà di recesso dal contratto di assicurazione che l’ordinamento settoriale garantisce all’assicuratore, in presenza di determinati presupposti, sia uno dei problemi più delicati che le stazioni appaltanti devono correttamente gestire allorché affidano il servizio di assicurazione. Si tratta, infatti, di una facoltà che richiede, nel caso di appalto pubblico, il necessario contemperamento dell’interesse della stazione appaltante alla continuità del servizio affidato, tenendo, altresì, conto che per il relativo affidamento sono stati impiegati mezzi e risorse pubbliche, che il semplice rimborso del premio non è di per sé in grado di compensare, in caso di recesso. Trattandosi di una deroga al divieto generale di recesso da parte dell’affidatario, tale possibilità può essere attivata solo in casi eccezionali e normativamente previsti nel contratto sottoscritto tra le parti. Ciò implica, secondo l’Autorità, una chiara definizione del concetto di aggravamento del rischio, al verificarsi del quale l’art. 1898 del c.c. riconnette la facoltà dell’assicuratore di recedere dal contratto di assicurazione, e delle situazioni nelle quali il recesso sia la soluzione estrema per sottrarre l’impresa di assicurazione dalle conseguenze di detto aggravamento. Ne consegue la necessità di clausole molto dettagliate, volte ad illustrare precisamente i parametri relativi all’aggravamento del rischio.

Documento consultazione servizi assicurativi

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