Videosorveglianza: per fare multe occorre presenza di un operatore

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Con riferimento alla richiesta avanzata con la nota a margine sì chiarisce che i soli casi di, contestazione differita di una violazione alle norme del Codice della Strada sono quelli elencati dal comma I-bis dell’art.201 dello stesso codice. Tra questi sono previsti il caso dell’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (lett.d) e quindi anche la sosta in tali circostanze, e la rilevazione dell’accesso dei veicoli non autorizzati alla ZTL.
Come detto però le violazioni al divieto di sosta possono dar luogo alla contestazione non immediata solo nel caso in cui l’operatore di polizia abbia accertato l’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
I sistemi di video sorveglianza non sono idonei a dimostrare l’effettiva assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo e pertanto non possono legittimare la contestazione non immediata dell’infrazione, che rimane compito dell’operatore di polizia.
Viceversa se la telecamera è a bordo di un veicolo è direttamente gestita da un operatore di polizia il sistema di ripresa video può esser equalizzato come un “taccuino” elettronico che facilita l’acquisizione dei dati identificativi del veicolo rimanendo compito dello stesso operatore di garantire circa l’effettiva assenza del trasgressore.
Va posta inoltre particolare attenzione nell’utilizzo dei sistemi di ripresa video a quanto previsto dalle norme di tutela della privacy.
Per quanto attiene agli accessi alle ZTL la norma è ancora più chiara. Infatti la lettera G), del richiamato comma 1-bis dell’art.201 prevede che gli accertamenti di violazione possono essere effettuati attraverso i dispositivi previsti dall’art. 17,comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e quindi solo con dispositivi omologati da questo ufficio per la specifica funzione.

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