Chiarimenti del MEF sullo split payment

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Il comma 632 della L. 190/14 stabilisce che lo split payment si applica alle operazioni per le quali l’IVA risulta esigibile dal 1° gennaio 2015. Essendo i comuni annoverati tra le pubbliche amministrazioni per le quali l’IVA addebitata per rivalsa dai fornitori è, di regola, esigibile dal momento del pagamento (art. 6, c. 5, DPR 633/72), le fatture emesse (indipendentemente dalla data di ricezione o protocollazione da parte della PA) nel 2014 ma pagate nel 2015, in punto di diritto, dovrebbero sottostare allo split payment, con l’unica eccezione delle fatture emesse nel 2014 con IVA ad esigibilità immediata, vale a dire quelle per le quali il fornitore si è spogliato del differimento mediante opzione, facendo coincidere il momento dell’esigibilità con quello dell’effettuazione dell’operazione. Tuttavia, con comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio u.s., il MEF oltre a confermare l’imminente emanazione del decreto attuativo previsto dal comma 629, lett. b), della legge di stabilità, dispone che il nuovo meccanismo (scissione dell’IVA dall’imponibile, la prima versata direttamente all’erario, il secondo pagato al fornitore) si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015. Ciò significa che, benché la legge faccia riferimento alle operazioni la cui imposta è esigibile dal 2015, le fatture del 2014 non ancora pagate al 31.12.2014 in ogni caso sono escluse dallo split payment.

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