SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER GLI ANNI 2010 E 2011 PER LE GESTIONI EX-CIPE

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Il 6 giugno 2014 l’AEEGSI ha pubblicato la delibera 268/2014/R/idr relativa all’ “Aggiornamento, in sede di conguaglio, dei corrispettivi relativi agli anni 2010 e 2011, per le gestioni ex-Cipe”. La delibera disciplina i conguagli derivanti dal mancato aggiornamento delle tariffe per le gestioni ex-CIPE per gli anni 2010 e 2011, periodo in cui erano cessati i poteri tariffari del CIPE, ma in cui non era ancora avvenuto il trasferimento delle funzioni di regolazione all’AEEGSI. Il provvedimento ha quindi lo scopo di dare esecuzione alle sentenze della quarta Sezione nn. 255, 319 e collegate, rese in data 22 gennaio 2014 dal Consiglio di Stato e segue il procedimento di consultazione in merito attuato tramite il DCO 143/2014/R/idr.
La delibera all’art. 1 definisce l’ambito di applicazione della stessa, mentre l’art. 5 ne disciplina i casi di esclusione.
L’art. 2 definisce il moltiplicatore tariffario che deve essere applicato a ciascun anno, e che consiste sostanzialmente nell’aggiornare le tariffe determinate ai sensi dell’ultima deliberazione CIPE per l’anno 2009 con il tasso di inflazione. Lo stesso articolo stabilisce il limite massimo dell’importo che può essere riconosciuto, rappresentato dalla differenza tra l’importo derivante dall’applicazione del moltiplicatore tariffario alle articolazioni delle tariffe e gli importi fatturati in ciascun anno. All’interno della delibera vengono disciplinate anche le modalità di applicazione dei corrispettivi all’utenza, prevedendo anche la possibilità di rateizzazione per perseguire la sostenibilità sociale. Come accaduto anche in sede di determinazione della tariffa secondo il Metodo Tariffario Idrico, l’AEEGSI specifica anche la procedura di approvazione (articolo 4).
Affinché i conguagli siano riconosciuti, gli Enti di Ambito e i soggetti competenti devono quantificarli, approvarli e comunicarli all’AEEGSI entro il 30 giugno, coordinando questa determinazione con l’istanza di aggiornamento tariffario, inviata ai sensi del MTI, “tramite l’indicazione dei corrispondenti obiettivi specifici da conseguire sul territorio”.
Le proposte di conguaglio vengono approvate dall’AEEGSI entro 90 giorni dal ricevimento della proposta o attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. Come nel caso del MTI, anche in questa sede è prevista la possibilità da parte dei soggetti gestori di presentare, entro 30 giorni, istanza di aggiornamento tariffario, in caso di inerzia da parte degli Enti di Ambito o soggetti competenti.
Per tutti i dettagli si rimanda alla pagina del sito dell’AEEGSI in cui è stata pubblicata la delibera: http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/268-14.htm

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