Autorizzazione paesaggistica, stop agli indugi delle PA: semplificazioni nel decreto Cultura

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Se il soprintendente al paesaggio non risponde spetta all’amministrazione competente dare l’ok o meno all’autorizzazione per le opere in aree tutelate
Stop al cincischiare delle pubbliche amministrazioni in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso in cui il soprintendente tace spetta all’amministrazione competente rispondere, dando l’ok o meno all’autorizzazione paesaggistica per le opere da realizzare nelle aree tutelate.
È quanto prevede l’articolo 12 del decreto legge n. 83/2014 (quello che introducel’ArtBonus), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014, in vigore dal 1° giugno.
Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate una serie di modifiche.
Modifiche al Codice
Al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.».
Inoltre, al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».

Ampliamento e precisazione degli interventi di lieve entità
Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 83/2014, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Altre modifiche al Codice
Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto.»;
b) all’articolo 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell’esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.».
Infine, con l’obiettivo di semplificare la consultazione degli archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio:
a) la lettera b -bis ) del comma 1 dell’articolo 122 è soppressa;
b) al comma 1 dell’articolo 41, primo periodo, le parole «quarant’anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent’anni».
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