STOP al DURC: basta adempimenti per le imprese, controllo della regolarità a carico degli organi di controllo

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Non sarà più previsto una apposita e formale richiesta da parte dell’interessato, ma sarà possibile verificare la regolarità direttamente e telematicamente nei confronti dei singoli enti. E’ una delle importanti novità in tema di DURC contenute nel decreto legge recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione.
È quello che emerge dall’analisi delle modifiche previste nel decreto legge recante Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di regolarità contributiva.
Le novità in sintesi
Viene completamente superato l’attuale procedimento di dimostrazione della regolarità.
Inoltre, per quanto concerne la regolarità contributiva ai fini delle agevolazioni ed incentivi, sarà previsto che solo alcune irregolarità che verranno individuate ad hoc, rileveranno ai fini dell’eventuale perdita dei benefici.
Le novità previste nel decreto legge superano infatti le attuali procedure di verifica della regolarità contributiva delle imprese e degli altri datori di lavoro, semplificando le procedure che diventano automatiche e quindi azzerando i tempi di emissione.
Una volta che le modifiche entreranno a regime, non sarà più previsto che la verifica della regolarità debba essere effettuata mediante apposita e formale richiesta da parte dell’interessato ed attendere che venga rilasciato il certificato, ma sarà possibile verificare direttamente e telematicamente la regolarità nei confronti dei singoli enti.
Esattamente l’opposto delle attuali procedure, dunque.
Cosa è successo finora?
Finora, infatti, le richieste debbono essere effettuate da chi ne ha interesse, allo sportello unico previdenziale (virtuale, peraltro) ed ogni ente verifica l’effettiva regolarità del soggetto per il quale il DURC deve essere rilasciato.
INPS, INAIL e Casse Edili, infatti, una volta ricevuto l’input telematico da parte dello sportello unico, procedono alle necessarie verifiche ed una volta esaurite le procedure previste, dichiarano per la parte di loro competenza l’attestazione di regolarità o di irregolarità del datore di lavoro o lavoratore autonomo.
Quando tutti gli enti hanno completato il procedimento, il DURC viene emesso.
In ogni caso, l’intera fase è previsto possa durare al massimo 30 giorni altrimenti scatta il silenzio assenso. Peraltro, nel caso di irregolarità, tale termine può essere sospeso fino a 15 giorni per consentire all’interessato di regolarizzare la propria posizione (salvo per la dichiarazione ai fini della partecipazione agli appalti pubblici ).
Le modifiche, tuttavia, non saranno subito operative. Infatti, nonostante siano contenute nel decreto legge e quindi in vigore non appena alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, sarà necessario che venga adottato il previsto regolamento ministeriale.
In particolare, un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni, dovrà definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione.
Ma vediamo cosa cambia nel dettaglio.
Verifica del DURC in tempo reale
E’ previsto – come si accennava – che non occorrerà più richiedere un DURC per la verifica della regolarità ma chiunque ne abbia interesse potrà controllare in tempo reale se quel soggetto è o meno in regola nei confronti dei diversi enti coinvolti (INPS, INAIL e Casse Edili per le imprese che debbono applicare il CCNL dell’edilizia).
Le modalità saranno esclusivamente telematiche e verranno effettuate verosimilmente attraverso il prelievo dell’attestato sul sito degli enti interessati.
Una semplificazione certamente utile perché non sarà più necessario attendere i fatidici 30 giorni per ottenere il certificato (che possono allungarsi nel caso di interruzione dei termini nel caso di preavviso di irregolarità) ma la verifica avverrà in tempo reale.
Il certificato sarà quindi costituito dall’esito dell’interrogazione e avrà durata di 120 giorni dalla data di acquisizione.
Rimane quindi la durata generalizzata della regolarità introdotta dal D.L. 69/2013 del mese di giugno scorso.
Dalla lettura delle finalità della normativa, evidentemente, un effetto positivo in termini di burocrazia, ma l’effettivo beneficio deriverà dalle risposte che gli enti saranno in grado di dare.
Il timore non è naturalmente legato al riscontro che verrà dato all’input telematico ma al contenuto della risposta.
Le criticità registrate finora del DURC non sono state infatti solo quelle burocratiche legate alle procedure da seguire ed alla tempistica di rilascio, ma soprattutto alle irregolarità spesso riscontrate dagli enti, soprattutto dall’INPS, spesso poi non dovute.
La nuova procedura di regolarità contributiva
In dettaglio, nel riempire di contenuti la nuova procedura di regolarità, il decreto di attuazione delle nuove procedure che sostituiranno il DURC, dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;
b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e in tutti i casi in cui in luogo del DURC è prevista l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva, non rileva la data alla quale l’interessato ha dichiarato di essere in regola ai fini contributivi e assicurativi ovvero la data in cui la dichiarazione è stata resa dall’interessato;
d) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Differenze rispetto al passato
Dall’analisi di tali principi, è possibile rilevare che rispetto al passato:
· intanto, la regolarità sussisterà non già sulla base della situazione al momento della richiesta, ma riguarderà gli adempimenti e versamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente (es. se venisse effettuata l’interrogaziome a marzo 2014, occorre essere in regola fino a gennaio 2014). In verità il riferimento circa la verifica riguarda i pagamenti, ma si ritiene vadano ricompresi tutti gli adempimenti obbligatori connessi.
· viene puntualizzato che il controllo riguarda anche i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto. A questo punto viene il dubbio, visto il preciso riferimento, se rileveranno (come accade oggi) anche i pagamenti relativi alle gestioni degli stessi titolari o soci (es. gestione artigiani e commercianti).
· modifiche significative anche la dichiarazione presentata in sede di partecipazione alla gara d’appalto. Finora la regolarità era a data fissa, cioè a prescindere dalla data in che successivamente veniva richiesto il DURC, la verifica andava effettuata alla data dichiarata in sede di partecipazione alla gara. Le nuove procedure, invece, dovranno prevedere che tale data non rileverà più e quindi non può che significare che anche a tale regolarità si applicheranno le procedure previste per la generalità dei casi.
· infine, per quanto concerne le agevolazioni, saranno individuate le irregolarità che rileveranno ai fini della spettanza dei benefici. Evidentemente, la finalità della previsione è quella di circoscrivere la verifica della regolarità solo solo ad alcune tipologie di irregolarità e non a tutti i casi, altrimenti la specificità contenuta nella norma, non avrebbe avuto alcuna ragione di essere prevista.
· sempre nel caso di agevolazioni, è previsto un rafforzamento dell’intervento sostitutivo da parte del soggetto che eroga l’incentivo qualora emerga l’irregolarità contributiva. In tal caso, infatti, tali soggetti trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza ai sensi dell’art. 31 del D.L.69/2013. Tale modifica opera sin dalla data di entrata in vigore del decreto legge in quanto non fa parte delle disposizione da adottare col citato decreto ministeriale

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