Valutazione d’impatto ambientale, la direttiva 85/337/CEE si applica anche ai lavori di demolizione

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Secondo la Corte di Giustizia Ue, i lavori di demolizione possono costituire un «progetto» ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 sulla VIA
Ilavori di demolizione rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea con una sentenza relativa alla causa C-50/09, con la quale è stato accolto il ricorso della Commissione europea contro l’Irlanda per inadempimento per la mancata applicazione della direttiva 85/337. L’Irlanda ha, tra l’altro, escluso i lavori di demolizione dall’ambito di applicazione della propria normativa di trasposizione della direttiva citata.
La nozione di “progetto”
La Corte di Giustizia Ue osserva anzitutto che la definizione del termine «progetto»contenuta nell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337/CEE non consente di dedurre che i lavori di demolizione non possano soddisfare i criteri di tale definizione. Simili lavori, infatti, possono essere qualificati come «altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio». Questa interpretazione è suffragata dal fatto che, se i lavori di demolizione fossero esclusi dall’ambito di applicazione di detta direttiva, i riferimenti al «patrimonio culturale» di cui all’art. 3 di quest’ultima, alle «zone di importanza storica, culturale o archeologica» menzionate nell’allegato III, punto 2, lett. h), della stessa direttiva, e «al patrimonio architettonico e archeologico» di cui all’allegato IV, punto 3, di quest’ultima, sarebbero privi di oggetto.
Conformemente all’art. 4 della direttiva 85/337, perché un progetto necessiti di una valutazione dell’impatto ambientale, esso deve rientrare in una delle categorie contemplate dagli allegati I e II della medesima direttiva. Come osserva l’Irlanda, queste ultime non fanno espresso riferimento a lavori di demolizione, fatta salva l’ipotesi, non pertinente nell’ambito del presente ricorso, dello smantellamento delle centrali elettronucleari e di altri reattori nucleari, contemplato al punto 2 dell’allegato I.
Tuttavia, precisa la Corte Ue, occorre tener conto del fatto che tali allegati riguardano piuttosto categorie settoriali di progetti, senza descrivere la natura precisa dei lavori previsti. A titolo di esempio, i «lavori di riassetto urbano», previsti al punto 10, lett. b), dell’allegato II, comportano molto spesso la demolizione di strutture esistenti.
Inclusione dei lavori di demolizione
Di conseguenza, conclude la Corte di Giustizia europea, i lavori di demolizione rientrano effettivamente nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337 e, per tale motivo, possono costituire un «progetto» ai sensi dell’art. 1, n. 2, della medesima direttiva.
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sentenza C-50:09

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