Determinazione degli obiettivi del patto di stabilità 2014-2016

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Ministero dell’Economia e delle Finanze

N. 11400 – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.GE.P.A.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO il comma 19, secondo periodo, dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come modificato dal comma 538 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147(legge di stabilità 2014), in cui è previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it, il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del citato articolo 31, la cui definizione e modalità di trasmissione sono definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
VISTO l’ultimo periodo del richiamato comma 19 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;
VISTO il comma 2 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, così come modificato dal comma 532 dell’articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, in cui è prevista, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l’anno 2014, l’applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011, come desunta dai certificati di conto consuntivo, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
VISTO il comma 3 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilità interno, fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo;
VISTO il comma 4 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire, per gli anni 2014 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTI il decreto del Ministro dell’interno 13 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 66 del 19 marzo 2012, il decreto del Ministro dell’interno 22 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 72 del 26 marzo 2012 e il decreto del Ministro dell’interno del 19 ottobre 2012, pubblicato nella G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012, con i quali è operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle erogazioni dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010;
VISTO il comma 2-quinquies dell’articolo 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, così come inserito dall’articolo 1, comma 533, della citata legge n. 147 del 2013 che per l’anno 2014 dispone che l’obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall’applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 è rideterminato, fermo restando l’obiettivo complessivo di comparto, attraverso decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente;
VISTO il comma 4-bis dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, inserito dall’articolo 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall’articolo 2, comma 5, lett. b), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, che per gli anni 2013 e 2014 prevede la sospensione delle disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
VISTO il comma 4-ter dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, inserito dall’articolo 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che per l’anno 2014 stabilisce che il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall’applicazione agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione delle percentuali di cui al comma 6 del medesimo articolo 31 e, comunque, non oltre un saldo pari a zero;
VISTO il comma 4-quater che stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e d’indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante l’utilizzo, per 120 milioni di euro, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali;
VISTO il comma 6, primo periodo, dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dall’articolo 9, comma 6, lett. b) e c), del citato decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, che per l’anno 2014 prevede l’applicazione alle province e ai comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle percentuali di cui al comma 2 del medesimo articolo 31, come rideterminate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n.10574 del 5 febbraio 2014 che, in attuazione del primo periodo del comma 6 del citato articolo 31 della legge n. 183 del 2011, individua le percentuali da applicare agli enti che non partecipano alla sperimentazione nonché i saldi obiettivo ridotti degli enti che partecipano alla sperimentazione, ai sensi del richiamato comma 4-ter del ripetuto articolo 31;
VISTO il comma 6, secondo periodo, dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 534 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che per gli anni 2015 e 2016 prevede, per le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, risultano collocati nella classe non virtuosa, l’applicazione delle percentuali di cui al comma 2 del citato articolo 31 come rideterminate con decreto annuale del Ministro dell’interno da emanare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione del medesimo comma 2 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011. Le percentuali rideterminate non possono essere superiori, per le province, a 20,25 per cento per l’anno 2015 e a 21,05 per cento per l’anno 2016, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, a 15,07 per cento per l’anno 2015 e a 15,62 per cento per l’anno 2016;
RITENUTO opportuno che, ai fini della determinazione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli anni 2015 e 2016, tutti gli enti assumano, in via prudenziale, le percentuali massime individuate per gli enti non virtuosi, salvo poi operare l’eventuale riduzione dell’obiettivo prevista per gli enti virtuosi solo successivamente all’emanazione del decreto annuale sulla virtuosità di cui al comma 2 dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
VISTO il comma 23 dell’articolo 31 della stessa legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 540 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede che gli enti locali istituiti a decorrere dall’anno 2011 sono assoggettati alle regole del patto di stabilità interno a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’anno successivo all’istituzione medesima e che quelli istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell’anno 2011;
VISTO il comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dal comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, modificato dall’articolo 1, comma 438, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, da ultimo, dal comma 545 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L’importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall’applicazione della richiamata sanzione operata, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna;
VISTO il comma 6-bis dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dall’articolo 1, comma 534, lettera d), della legge n. 147 del 2013, che al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, prevede la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonché il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine è previsto che entro il 30 marzo di ciascun anno l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.”;
VISTO l’articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che, per gli anni 2013 e 2014, prevede che le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale istituito dal comma 380, lettera b), del medesimo articolo 1 della legge di stabilità 2013;
VISTO il comma 17, ultimo periodo, dell’articolo 32 della legge n. 183 del 2011, come da ultimo modificato dal comma 505 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che conferma, anche per gli anni 2014 e 2015, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010 in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno;
VISTO, in particolare, l’ultimo periodo del comma 138 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010, introdotto dal comma 506 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 che, per gli anni 2014 e 2015, prevede che le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile riducendoli dello stesso importo;
VISTO il comma 138-bis dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010, come introdotto dall’articolo 2, comma 33, lettera d), del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, che, ai fini dell’applicazione del richiamato comma 138, prevede che le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;
VISTO il comma 139 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010 che prevede che a decorrere dall’anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo;
VISTO il comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni, il quale dispone che, ai fini dell’applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all’ANCI, all’UPI e alle regioni, entro il 1° marzo di ogni anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno, e che le stesse regioni, entro il 15 marzo, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
VISTO il comma 354 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, prevede per l’anno 2014 la riduzione degli obiettivi del patto di stabilita’ interno dei comuni e delle province – individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – da operare mediante le procedure previste per il patto regionale verticale e nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell’attuazione di tale disposizione, si prevede altresì che le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto;
VISTO il comma 141 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata;
VISTO, in particolare, il comma 142 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010, come modificato dall’articolo 4, comma 12-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede che, ai fini dell’applicazione del comma 141, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali e comunica, altresì, entro il termine perentorio del 31 ottobre, al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2011, n. 0104309, concernente la regionalizzazione orizzontale del patto di stabilità interno di cui all’articolo 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
VISTO il comma 122 dell’articolo 1 della legge 228 del 2012, come modificato dall’articolo 1-bis, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che ripropone per gli anni 2013 e 2014 il meccanismo del cosiddetto patto verticale incentivato introdotto dall’articolo 16, comma 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;
VISTO il comma 123 dell’articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, come sostituito dall’ articolo 1-bis, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, e da ultimo modificato dal comma 542 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l’anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it” della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L’attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell’obiettivo;
VISTO l’accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell’11 luglio 2013 concernente la ripartizione, per gli anni 2013 e 2014, degli importi degli spazi finanziari ceduti dalle singole Regioni e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel proprio territorio indicati nella tabella 1 allegata all’articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012, e successive modificazioni, che disciplina il cosiddetto Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”;
VISTO, in particolare, il comma 6 dell’articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari acquisiti nell’ambito del Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo;
RAVVISATA l’opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 19, secondo periodo, dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, all’emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del predetto articolo 31;
SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 febbraio 2014;

D E C R E T A:
Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016, ai sensi del comma 19 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, secondo i prospetti e le modalità contenuti nell’allegato A al presente decreto.
2. I prospetti devono essere trasmessi – utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it – entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, inadempienti al patto di stabilità interno.
4. Terminato l’anno di riferimento non è più consentito trasmettere il prospetto dell’obiettivo o variare le voci determinanti l’obiettivo del medesimo anno. Per l’anno 2014, pertanto, eventuali comunicazioni, rettifiche o variazioni possono essere effettuate esclusivamente tramite il sistema web all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede all’aggiornamento dell’allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a modificare le regole per l’individuazione dell’obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all’ANCI e all’UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2014
Il Ragioniere Generale dello Stato
Daniele Franco

ALLEGATO A

Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema:

1. Le nuove regole per l’individuazione dell’obiettivo
2. Definizione del saldo finanziario
3. Metodologia di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole
3.1 Fase 1: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media
3.2 Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti
3.3 Fase 3: riduzione del saldo obiettivo per gli enti in sperimentazione
3.4 Fase “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” dell’allegato OB/14/C: rideterminazione del saldo obiettivo dei comuni in esito all’applicazione della clausola di salvaguardia
3.5 Fase 4: rideterminazione del saldo obiettivo 2014 (Patti di solidarietà)
3.6 Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali
4. Comunicazione dell’obiettivo
5. Enti di nuova istituzione
6. Unioni di comuni
7. Elenco prospetti allegati

1. Le nuove regole per l’individuazione dell’obiettivo
Gli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come modificati e integrati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nonché dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), disciplinano il patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016. In particolare, i commi da 2 a 6-bis dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 definiscono le modalità di determinazione del saldo obiettivo degli enti locali per i predetti anni.
Le novità più significative rispetto alla disciplina previgente riguardano, in particolare:
1. l’aggiornamento della base di calcolo dal triennio 2007-2009 al triennio 2009-2011 con conseguente revisione dei coefficienti da applicare alla spesa media registrata nel periodo di riferimento (articolo 1, comma 532, della legge di stabilità 2014);
2. la sospensione, per l’anno 2014, del meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuosità, definito dall’articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente aggravio della manovra complessiva dovuto all’aumento dell’aliquota di correzione rispetto a quella ordinaria (articolo 31, comma 4-bis, della legge n. 183 del 2011, inserito dall’articolo 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall’articolo 2, comma 5, lett. b), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120);
3. l’introduzione di un incentivo per gli enti locali che adottano la sperimentazione in tema di armonizzazione dei bilanci, prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, consistente in una riduzione dell’obiettivo del patto di stabilità interno per l’anno 2014, fino al conseguimento di un saldo obiettivo pari a zero, la cui distribuzione dovrà avvenire con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La riduzione è operata proporzionalmente per un importo pari a 120 milioni di euro. Tale ammontare è ulteriormente aumentato di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall’applicazione, agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione, di percentuali maggiorate, da determinarsi anch’esse con il predetto decreto ministeriale (commi 4-ter, 4-quater e 6, primo periodo, dell’articolo 31 della legge n.183 del 2011).
4. l’introduzione di una clausola di salvaguardia per i comuni che, per il solo anno 2014, prevede che l’obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato, fermo restando l’obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente (comma 2-quinquies dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ).
5. la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata mediante il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila al fine di neutralizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata (comma 6-bis dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ).
Il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni anno del triennio dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012 , da rideterminare per l’anno 2014 e per il biennio 2015-2016 secondo le procedure previste, rispettivamente, dal primo e secondo periodo del comma 6 del ripetuto articolo 31 della legge di stabilità 2012.
In particolare, per l’anno 2014, la riduzione dei saldi obiettivo per gli enti in sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è stata attuata con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 10574 del 5 febbraio 2014. Conseguentemente, con il medesimo decreto, sono state rideterminate le percentuali da applicare agli enti che non partecipano alla suddetta sperimentazione nella misura di seguito indicata :

 per le province è pari a 20,25%;
 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti è pari a 15,07%.

Per i comuni, gli obiettivi di saldo finanziario determinati in funzione della partecipazione o meno alla sperimentazione in tema di armonizzazione dei bilanci sono ridefiniti, fermo restando l’obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che il peggioramento dell’obiettivo di saldo attribuito a ciascun comune non sia superiore al 15% rispetto all’obiettivo calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (clausola di salvaguardia di cui al precitato comma 2-quinquies dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011).
Per gli anni 2015 e 2016, invece, le province ed i comuni che a seguito dell’applicazione dei parametri di virtuosità individuati dall’articolo 20, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011, risulteranno collocati nella classe non virtuosa dovranno applicare le percentuali rideterminate dal decreto annuale attuativo della virtuosità; percentuali che, comunque, non potranno essere superiori di un punto percentuale rispetto alle percentuali di cui al comma 2 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Più precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono i seguenti:
 per le province, pari a 20,25% per l’anno 2015 e a 21,05% per l’anno 2016;
 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a 15,07% per l’anno 2015 e a 15,62%, per l’anno 2016.

2. Definizione del saldo finanziario
Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012 individua, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).
I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.
Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare l’avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non rileva ai fini del patto di stabilità interno in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell’anno di riferimento.

3. Metodologia di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole
Per l’anno 2014, al fine di semplificare la procedura di calcolo dei saldi obiettivo attribuiti a ciascun ente per il triennio considerato, si è ritenuto di eliminare dal prospetto di calcolo la “Fase 1” presente nei prospetti degli anni precedenti (relativa alla determinazione del saldo obiettivo “provvisorio” come percentuale data della spesa media, ai sensi del comma 2 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011), in quanto le percentuali da prendere a riferimento per la determinazione dell’obiettivo di ciascun ente per l’anno 2014 sono state rideterminate con il richiamato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 10574 del 5 febbraio 2014 attuativo del nuovo meccanismo premiale in favore degli enti che partecipano alla sperimentazione dei nuovi principi contabili.
Per gli anni 2015 e 2016 si ritiene opportuno che gli enti, in via prudenziale, assumano gli obiettivi calcolati utilizzando i coefficienti massimi stabiliti dal comma 6, ultimo periodo, dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 .
La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2014-2016 è costituita da 5 fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/14/P e OB/14/C relativi, rispettivamente, alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. Il prospetto OB/14/C contiene una ulteriore fase per la rideterminazione del saldo obiettivo dei comuni in esito all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 2-quinquies dell’articolo 31 della legge n.183 del 2011.

3.1 Fase 1: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media.
Come già anticipato nel precedente paragrafo, per il solo anno 2014, il comma 4-ter dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ha significativamente ampliato il sistema premiale per gli enti sperimentatori del nuovo sistema contabile previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, prevedendo in favore degli stessi una riduzione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno, comunque non oltre un saldo pari a zero, da operare proporzionalmente per un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dalla sospensione del sistema premiante in favore degli enti virtuosi e dalla conseguente applicazione, agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione, di una maggiorazione delle percentuali, da determinarsi con decreto ministeriale, nei limiti stabiliti dal comma 6 dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012. Tale ammontare complessivo è ulteriormente aumentato di un importo pari a 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. La distribuzione della predetta riduzione degli obiettivi in favore degli enti che partecipano alla sperimentazione, nonché le percentuali da applicare per il calcolo del saldo obiettivo delle province e dei comuni che non partecipano alla sperimentazione sono state stabilite con il citato decreto ministeriale n. 10574 del 5 febbraio 2014.
Per gli anni 2015 e 2016 continua, invece, ad applicarsi il meccanismo di distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti locali basato su criteri di virtuosità introdotto dall’articolo 20, commi 2, 2-bis e 3 del decreto legge n. 98 del 2011 , la cui definizione è demandata ad un decreto del Ministro dell’interno, da emanare annualmente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Pertanto, relativamente agli anni 2015 e 2016, nelle more dell’adozione del suddetto decreto, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano provvisoriamente l’obiettivo massimo individuato per gli enti non virtuosi e che l’eventuale riduzione dell’obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all’emanazione del citato decreto annuale.
Alla luce di quanto sopra esposto, per il triennio 2014-2016, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante, salvo poi operare, nella successiva Fase 3, la riduzione dell’obiettivo prevista per l’anno 2014 in favore degli enti sperimentatori di cui al più volte citato decreto ministeriale n. 10574 del 5 febbraio 2014 :

Anno 2014
DM n. 10574 del 05/02/2014 (Art. 31, comma 6, primo periodo) Anno 2015
Art. 31, comma 6, lett. a) Anno 2016
Art. 31, comma 6, lett. b) e c)
Province 20,25% 20,25%
21,05%
Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 15,07%
15,07%
15,62%

Come l’anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, è inserito l’importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2009, 2010 e 2011.
Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l’applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest’ultimo le percentuali di cui sopra.
Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell’obiettivo per l’anno 2014 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione. Inoltre, poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2014-2016 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2009, 2010, 2011) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. È, altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

3.2 Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti
Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010 (comma 4 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011).
Il predetto importo è quantificato, a decorrere dall’anno 2012, in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, i comuni non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato articolo 14 non opereranno alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico.
Si specifica, inoltre, che la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle risorse erariali operata con il citato articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni attuate con altri interventi legislativi.
Il calcolo dell’obiettivo, al netto degli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura web ed è visualizzato nelle celle (n), (o) e (p).
Le riduzioni dei trasferimenti previste a decorrere dal 2012 sono state definite per le province con il decreto del Ministro dell’interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n 66 del 19 marzo 2012, e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti con il decreto del Ministro dell’interno 22 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2012, nonché con il decreto del Ministro dell’interno del 19 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012.

3.3 Fase 3: riduzione del saldo obiettivo per gli enti in sperimentazione
Con il più volte citato decreto ministeriale n. 10574 del 5 febbraio 2014 è stata attuata la riduzione dei saldi obiettivi del patto di stabilità interno prevista per gli enti in sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (al riguardo si rinvia ai paragrafi 1 e 3.1). In particolare, l’obiettivo delle province che partecipano alla sperimentazione è ridotto del 17,41 per cento, mentre l’obiettivo dei comuni è ridotto del 52,80 per cento.
L’obiettivo rideterminato trova evidenza nella Fase 3 del prospetto degli obiettivi programmatici.

3.4 Fase “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” dell’allegato OB/14/C: rideterminazione del saldo obiettivo dei comuni in esito all’applicazione della clausola di salvaguardia
Per i comuni, il comma 2-quinquies dell’articolo 31 della legge n.183 del 2011 dispone che, per l’anno 2014, l’obiettivo derivante dall’applicazione dei commi da 2 a 6 del medesimo articolo, individuato con le prime tre fasi, è rideterminato, fermo restando l’obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per nessuno di essi si realizzi un peggioramento superiore al 15% rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato con le modalità previste dalla normativa previgente alla legge di stabilità 2014. La rideterminazione è operata con apposito decreto ministeriale da emanare, entro il 31 gennaio 2014, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L’obiettivo rideterminato in esito all’applicazione della suddetta clausola di salvaguardia trova evidenza nella Fase “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” del prospetto degli obiettivi programmatici di cui all’allegato OB/14/C.

3.5 Fase 4: rideterminazione del saldo obiettivo 2014 (Patti di solidarietà)
L’obiettivo individuato con le fasi sopra descritte è definitivo soltanto nel caso in cui l’ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto di solidarietà fra enti territoriali (Patto regionalizzato orizzontale, verticale e verticale incentivato e patto nazionale orizzontale e verticale).
Per l’anno 2014 è infatti confermata l’applicazione del Patto regionale verticale e orizzontale di cui ai commi da 138 a 142 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), nonché l’applicazione del cosiddetto patto verticale incentivato di cui all’articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), previsto sia per i comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità finalizzata alla estinzione dei debiti (Fase 4 del prospetto degli obiettivi programmatici delle province e Fase 4-A del prospetto degli obiettivi programmatici dei comuni).
Resta, altresì, vigente per il 2014 la disposizione secondo la quale ciascuna regione debba destinare almeno il 50% degli spazi finanziari ceduti con il patto verticale incentivato a favore dei comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Al riguardo, il comma 542 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), ha previsto che per l’anno 2014 gli eventuali spazi finanziari non assegnati a valere sulla predetta quota riservata del 50% sono destinati ai comuni aventi una popolazione inferiore a 5.000 dislocati su tutto il territorio nazionale che presentino ancora un obiettivo positivo. A tal fine, entro il 10 aprile 2014, le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it” della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari non utilizzati a valere sulla predetta quota alla cui ripartizione, da operare in misura proporzionale ai valori positivi dell’obiettivo, si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro il 30 aprile 2014. La variazione dell’obiettivo conseguente al cosiddetto “Patto nazionale verticale” trova evidenza nella Fase 4-B del prospetto degli obiettivi programmatici dei comuni, in un’apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sarà valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web sulla base degli importi individuati con il citato decreto ministeriale.
Inoltre, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il comma 354 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha previsto la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province interessati – individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 , n. 83 – da operare con le procedure previste per il patto regionale verticale, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Al fine dell’attuazione di tale disposizione, si prevede altresì che le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.
Resta, infine, vigente per i comuni il cosiddetto patto nazionale orizzontale di cui all’articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012 (Fase 4-B).
Il saldo obiettivo 2014 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle fasi precedentemente descritte e la variazione dell’obiettivo determinata in base ai Patti di solidarietà. L’applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2014, rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell’economia e delle finanze, per i patti regionalizzati, e sulla base del decreto e delle comunicazioni di questo Ministero, rispettivamente, per il patto nazionale verticale e per il patto nazionale orizzontale.

3.6 Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali
Anche per il 2014 continua ad operare la disposizione di cui all’articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010 , che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno – in base a criteri definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali – per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall’applicazione della sanzione, agli enti locali che nell’anno precedente non hanno raggiunto l’obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui alla lettera a) del comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della regione Siciliana e della Sardegna.
Il comma 545 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha, altresì, precisato che possono beneficiare della predetta riduzione degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno esclusivamente gli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla precitata lettera a) del comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibro o sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna), escludendo conseguentemente dal suddetto beneficio gli enti ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che, in virtù della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, finanziano i propri enti con risorse del proprio bilancio.
Tale riduzione dell’obiettivo finale trova riscontro nella Fase 5 del prospetto degli obiettivi programmatici, con un’apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sarà valorizzata automaticamente nel sistema applicativo web quando verrà definita, con il citato decreto, la riduzione di cui al richiamato comma 122.
Inoltre, il comma 6-bis dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 , al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, dispone un’ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonché il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine è previsto che entro il 30 marzo di ciascun anno l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.
Anche tale variazione trova riscontro nella Fase 5 del prospetto degli obiettivi programmatici per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con un’apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sarà valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web sulla base dei dati comunicati dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

4. Comunicazione dell’obiettivo
Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 con le modalità ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno ai sensi dell’ultimo periodo del richiamato comma 19.
Si rappresenta che, terminato l’anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l’obiettivo del medesimo anno. Per l’anno 2014, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Ne consegue, tra l’altro, che, terminato l’anno di riferimento, l’obiettivo non potrà più essere comunicato.
L’obiettivo è comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede all’aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell’obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all’ANCI e all’UPI.

5. Enti di nuova istituzione
Il comma 23 dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012 (come modificato dall’articolo 1, comma 540, della legge di stabilità 2014), stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall’anno 2011 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l’ente è stato istituito nel 2011, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall’anno 2014.
Ai fini della determinazione dell’obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell’anno successivo a quello dell’istituzione. Gli enti istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell’anno 2011.

6. Unioni di comuni
Il comma 3 dell’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, stabilisce che, a decorrere dall’anno 2014, le unioni costituite dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
Ai fini della determinazione dell’obiettivo programmatico, le richiamate unioni di comuni applicano alla spesa corrente, come desunta dai certificati di conto consuntivo, la percentuale indicata al comma 2 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, pari a 14,07%.
Alle unioni di comuni costituite nell’anno 2012 ai sensi del richiamato articolo 16, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011, si applicano le disposizioni di cui al comma 23 dell’articolo 31 della legge n.183 del 2011. Pertanto, le unioni di comuni in parola sono assoggettate al patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione e cioè a decorrere dal 2015, ed assumono come base di riferimento su cui applicare la predetta percentuale la spesa corrente impegnata nell’anno 2013.

7. Elenco prospetti allegati
Nei prospetti di seguito allegati sono evidenziate, per il triennio 2014-2016, le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra, rispettivamente, per le province (All. OB/14/P) e per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (All. OB/14/C).

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