Fondo di solidarietà per i Comuni

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2013
Fondo di solidarieta’ comunale in attuazione dell’articolo 1, comma
380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (14A00233)
(GU n.16 del 21-1-2014 – Suppl. Ordinario n. 7)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
che alla lettera b) prevede l’istituzione, nello stato di previsione
del Ministero dell’interno, del Fondo di solidarieta’ comunale che e’
alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di
spettanza dei comuni, di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire
presso la conferenza Stato-Citta’ ed autonomie locali;
Visto il citato art. 1, comma 380, lettera b), nella parte in cui
prevede che l’ammontare iniziale del Fondo di solidarieta’ comunale
e’ pari, per l’anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e stabilisce che
le modalita’ di versamento al bilancio dello Stato della quota a
carico di ciascun comune sono determinate con lo stesso decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il citato art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, che
alla lettera d) dispone che con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri di formazione e
di riparto del Fondo di solidarieta’ comunale, tenendo anche conto
per i singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui
alle lettere a) ed f) del medesimo comma 380;
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell’imposta municipale propria
ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla
lettera e) sulle risorse complessive per l’anno 2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell’art. 16 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso
l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia;
Visto l’art. 1, comma 382, della legge n. 228 del 2012, il quale
dispone che, entro il 28 febbraio 2013, il Ministero dell’interno
eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della
regione Siciliana e della regione Sardegna un importo, a titolo di
anticipo su quanto spettante per l’anno 2013 a titolo di Fondo di
solidarieta’ comunale e che l’importo dell’attribuzione e’ pari, per
ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di
quanto spettante per l’anno 2012 a titolo di Fondo sperimentale di
riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della regione
Siciliana e della regione Sardegna, di quanto spettante per l’anno
2012 a titolo di trasferimenti erariali. A tali fini, si considerano
validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito
internet del Ministero dell’interno alla data del 31 dicembre 2012;
Visto l’art. 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale
dispone che nelle more della definizione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all’art. 1, comma 380, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell’interno eroga, entro il 5
settembre 2013, ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai
comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna un importo di
2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante
per l’anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta’ comunale;
Visto l’art. 1, comma 380-bis, della legge n. 228 del 2012, il
quale prevede che per l’anno 2013, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto
esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della
lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell’imposta
municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l’anno
2013, come stimato dal Ministero dell’economia e delle finanze;
Vista la lettera a) del comma 380 dell’art. 1 della legge n. 228
del 2012 che ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11
del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
Vista la lettera e) del comma 380 dell’art. 1 della legge n. 228
del 2012 che ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di
cui all’art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche’
i trasferimenti erariali a favore dei comuni della regione Siciliana
e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di
trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
Vista la lettera h) del comma 380 dell’art. 1 della legge n. 228
del 2012 che ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del decreto-legge
n. 201 del 2011, nonche’ i commi 3 e 7 dell’art. 2 del decreto
legislativo n. 23 del 2011, e che stabilisce che per gli anni 2013 e
2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo art. 2 e che
il comma 17 dell’art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua
ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia
e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la lettera i) del comma 380 dell’art. 1 della legge n. 228
del 2012 la quale prevede che gli importi relativi alle lettere a),
c), e) ed f) dello stesso comma 380, possono essere modificati a
seguito della verifica del gettito dell’imposta municipale propria
riscontrato per il 2012 e che autorizza il Ministro dell’economia e
delle finanze ad apportare le conseguenti variazioni compensative di
bilancio;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’interno;
Visto l’accordo sancito presso la conferenza Stato-Citta’ ed
autonomie locali, nella seduta del 25 settembre 2013, nel quale si
ravvisa l’opportunita’ di prevedere una revisione delle stime
dell’IMU con particolare riferimento alla distribuzione territoriale
del gettito di spettanza statale imputato ai fabbricati di categoria
D, fermo restando il complessivo importo dello stesso e l’apporto
statale al fondo di solidarieta’ comunale, al fine di correggere
eventuali imprecisioni nella contabilizzazione dei conseguenti
effetti finanziari;
Decreta:
Art. 1
Definizione delle risorse spettanti per l’anno 2013
1. Ai fini della definizione delle risorse spettanti per l’anno
2013 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni
Siciliana e Sardegna:
a) le risorse a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per
l’anno 2012 attribuite ai singoli comuni delle regioni a statuto
ordinario sono individuate in misura pari agli importi divulgati in
data 27 giugno 2013 sul sito internet della Direzione centrale per la
finanza locale del Ministero dell’interno, al lordo delle detrazioni
applicate per l’anno 2012 ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed al netto della minore riduzione
di 120 milioni di cui al comma 37 dell’art. 34 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221;
b) le risorse a titolo di trasferimenti erariali per l’anno 2012
attribuite ai singoli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna sono
individuate in misura pari agli importi dei trasferimenti erariali
rientranti nelle fattispecie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai
decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 giugno 2011 e 23 giugno 2012.
Tali importi sono calcolati al lordo delle detrazioni applicate per
l’anno 2012 ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95
del 2012 ed al netto della minore riduzione di 120 milioni di cui al
comma 37 dell’art. 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) il gettito dell’imposta municipale propria di competenza
comunale ad aliquota di base relativa all’anno 2012 per i singoli
comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e
Sardegna e’ pari agli importi pubblicati, a seguito di verifica, sul
portale del federalismo fiscale in data 31 maggio 2013;
d) le riduzioni per l’anno 2013 a carico dei singoli comuni delle
regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna di
cui all’art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, sono pari
agli importi definiti con decreto del Ministro dell’interno del 24
settembre 2013.
Art. 2
Applicazione della clausola di salvaguardia
1. In applicazione dell’art. 1, comma 380, lettera d), numero 7),
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la base di riferimento per
l’attribuzione di quota del Fondo di solidarieta’ comunale ai singoli
comuni delle regioni a statuto ordinario e’ data dalla somma
algebrica degli importi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e c)
del presente decreto, alla quale va detratto l’importo di cui alla
lettera d) del medesimo comma.
2. In applicazione dell’art. 1, comma 380, lettera d), numero 7),
della legge n. 228 del 2012, la base di riferimento per
l’attribuzione di quota del Fondo di solidarieta’ comunale ai singoli
comuni delle regioni Siciliana e Sardegna e’ data dalla somma
algebrica degli importi di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c)
del presente decreto, alla quale va detratto l’importo di cui alla
lettera d) del medesimo comma.
3. Il Fondo di solidarieta’ comunale tiene conto che l’eventuale
rettifica della riduzione di cui all’art. 1, comma 1, lettera d),
derivante dal diverso metodo di riparto introdotto dall’art.
10-quinquies del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, rispetto al metodo
di riparto originariamente recato dal citato art. 16, comma 6, del
decreto-legge n. 95 del 2012, sia limitata al 6 per cento della
variazione tra i due metodi. Il riparto nei confronti dei singoli
comuni di cui all’art. 5 e’ modificato in base alla rettifica di cui
al presente comma.
Art. 3
Fondo di solidarieta’ comunale anno per l’anno 2013
1. Il Fondo di solidarieta’ comunale per l’anno 2013, di cui
all’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e’
stabilito nel complessivo importo di 6.974.344.596,18 euro, di cui
169.312.722,32 euro derivanti dalla ulteriore quota dell’imposta
municipale propria di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione
dei rapporti finanziari degli enti di cui al comma 3 dell’art. 4.
Art. 4
Alimentazione del Fondo di solidarieta’ comunale
1. L’ammontare del gettito dell’imposta municipale propria 2013 ad
aliquota base di spettanza comunale presa a riferimento ai fini della
formazione e del riparto del Fondo di solidarieta’ comunale per il
medesimo anno e’ determinata sulla base delle risultanze della
verifica di cui all’art. 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, e resa conforme alla struttura d’imposta per l’anno di
riferimento come modificata dall’art. 1, comma 380, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228
del 2012 ed ai fini della formazione del Fondo di solidarieta’
comunale l’Agenzia delle entrate – Struttura di gestione versa ad
apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato una quota
dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni delle regioni
a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna pari,
complessivamente, a 4.717,9 milioni di euro, determinata per ciascun
comune in proporzione alle stime di gettito per l’anno 2013 di cui al
comma 1, come indicata nell’elenco A allegato al presente decreto.
3. Per l’anno 2013, nel caso in cui per il singolo comune la quota
di imposta municipale propria 2013 stimata di cui al comma 1, al
netto della riduzione prevista dal comma 2, sia superiore alla base
di riferimento definita ai sensi dell’art. 2, l’Agenzia delle entrate
– Struttura di gestione versa al capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato di cui al comma 2 una ulteriore quota dell’imposta
municipale propria di spettanza dei comuni pari alla differenza,
determinata nella misura risultante per ciascun comune dall’elenco B,
allegato al presente decreto.
4. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca a procedere,
in tutto o in parte, ai recuperi di cui ai commi 2 e 3, i comuni
interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente
all’entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione
dell’adempimento al Ministero dell’interno. In caso di mancato
versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2013 l’Agenzia
delle entrate – Struttura di gestione provvede al recupero negli anni
successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo
dovuti al comune.
5. Per l’anno 2013, oltre alla quota di cui ai commi 2 e 3
derivante dall’imposta municipale propria ed alla quota derivante dal
versamento all’entrata del bilancio statale di cui al comma 4, il
Fondo di solidarieta’ comunale e’ incrementato dalle risorse di cui
all’art. 1, comma 120 e comma 380, lettera c), della legge n. 228 del
2012.
6. Per assicurare ai comuni l’invarianza delle risorse complessive
dell’anno 2012, sia da imposta municipale propria che da risorse
erariali, al netto delle riduzioni previste a valere sulle predette
risorse erariali a legislazione vigente per l’anno 2013, la restante
quota del Fondo di solidarieta’ comunale necessaria, quantificata in
103,7 milioni di euro, e’ reperita negli ordinari stanziamenti di
bilancio dello Stato.
Art. 5
Riparto del Fondo di solidarieta’ comunale
per l’anno 2013
1. Per l’anno 2013 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e
delle regioni Siciliana e Sardegna e’ attribuita una quota a titolo
di Fondo di solidarieta’ comunale in misura pari alla differenza tra
la base di riferimento di cui all’art. 2 e la quota di imposta
municipale propria 2013 stimata di cui al comma 1 dell’art. 4, al
netto della riduzione prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
2. L’importo della quota spettante a ciascun comune e’ riportato
nell’elenco C allegato al presente decreto.
Art. 6
Erogazione del Fondo di solidarieta’ comunale
per l’anno 2013
1. Per l’anno 2013 il Ministero dell’interno provvede ad erogare a
ciascun comune quanto attribuito per il medesimo anno a titolo di
Fondo solidarieta’ comunale in unica soluzione entro il 30 novembre
2013.
2. Dall’importo di cui al comma 1 sono detratti gli acconti erogati
a ciascun comune in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 382,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall’art. 7, comma 1, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, come quantificati nell’elenco D
del presente decreto.
3. Nel caso in cui per il singolo comune l’importo degli acconti
erogati risulti superiore all’importo del Fondo di solidarieta’
comunale spettante per l’anno 2013 di cui al comma 1, la differenza a
debito, come risultante nell’elenco D del presente decreto, e’
recuperata dall’Agenzia delle entrate – Struttura di gestione,
secondo le modalita’ di cui all’art. 4, commi 3 e 4, che provvede
altresi’ al successivo versamento ad apposito capitolo di entrata del
Ministero dell’interno.
Il presente decreto verra’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2013
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Saccomanni
Il Ministro dell’interno
Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 310

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