No all’assistente senza concorso

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 408 del 2009, proposto da:
…, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Autilio, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro

Comune di Marsico Nuovo in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Casaletto, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

nei confronti di

…, n.c.;

per l’annullamento

deliberazione G.C. n. 89 del 21/7/2009, con la quale la dott.ssa Laddaga viene individuata quale collaboratore presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Marsico Nuovo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il dott. Michele Perrelli e uditi i difensori Avv. Davide Autilio, in sostituzione dell’ Avv. Antonio Autilio, per la parte ricorrente;

Avv. Alfredo Casaletto per il Comune intimato.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui l’amministrazione resistente ha inserito la figura professionale dell’assistente sociale presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, individuando la controinteressata senza ricorrere ad alcuna procedura concorsuale e/o di comparazione, nonostante la ricorrente si fosse occupata dei servizi socio assistenziali dell’Ente locale sino al 31.12.2008 in forza di convenzioni a termine ex art. 110 del D.lgs. n. 267/2000.

1.1. La ricorrente deduce l’illegittimità della impugnata delibera per violazione di legge ( art. 7, comma 6 bis, del D.lgs. n. 165/2001) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone conseguentemente l’annullamento.

2. Il Comune di Marsico Nuovo, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e carenza di interesse, concludendo nel merito per la reiezione.

3. Con l’ordinanza n. 362 del 7.10.2009 il Collegio ha accolto la domanda di misure cautelari ritenendo sussistente il fumus. Il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 115 del 12.1.2010 ha respinto l’appello proposto avverso la predetta pronuncia cautelare.

4. Alla pubblica udienza del 7 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Occorre esaminare le eccezioni preliminari di carenza di interesse e difetto di legittimazione sollevate dall’Amministrazione resistente secondo la quale la ricorrente non beneficerebbe di alcun vantaggio dalla caducazione della delibera de qua e non avrebbe alcun interesse concreto e attuale all’impugnazione della stessa in assenza di una procedura comparativa bandita.

6. Le eccezioni sono infondate e vanno disattese.

6.1 E’, infatti, evidente che la ricorrente lamenta l’illegittimità della delibera comunale non nella parte in cui decide di avvalersi di un’unità di personale da inserire nell’Ufficio di Gabinetto al fine di rispondere tempestivamente e in modo alle esigenze del settore dei servizi sociali, ma laddove si provvede a individuare nella controinteressata il collaboratore che andrà a costituire quella figura di assistente sociale, senza la intermediazione della indizione di alcuna procedura concorsuale o comparativa.

6.2. Tanto premesso, sono allora evidenti sia l’interesse che la legittimazione della ricorrente. E, infatti, la dott.ssa Autilio, che ha la qualifica di assistente sociale e che si è occupata sino al 31.12.2008 dei servizi socio assistenziali dell’Ente locale in forza di convenzioni a tempo, ha interesse alla caducazione della delibera impugnata poiché dalla stessa discenderebbe la necessità per la P.A. di individuare un nuovo soggetto al quale attribuire l’incarico, presumibilmente mediante una procedura comparativa per prendere parte alla quale ha i titoli.

7. Passando ora al merito del ricorso il Collegio lo ritiene fondato e meritevole di accoglimento, confermando quanto sostenuto in sede cautelare e successivamente avallato anche dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.

8. E’ fondata e assorbente la censura con la quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7, comma 6 bis, del D.lgs. n. 165/2001 in quanto non è legittimo il conferimento di incarico di collaborazione ad un soggetto terzo senza l’espletamento della procedura di comparazione.

8.1. Ai sensi del citato art. 7, comma 6 bis , del D.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi ordinamentali, sono tenute a rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Peraltro, l’art. 90 del D.lgs. n. 267/2000 prevede la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco solo per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo connesse all’attività di indirizzo politico e tra le stesse sicuramente non può farsi rientrare la funzione di assistente sociale.

8.2. Ne discende, dunque, che l’attribuzione dell’incarico di assistente sociale in assenza di una procedura comparativa, come previsto dal rammentato art. 7, comma 6 bis, del D.lgs. n. 165/2001, non solo non rientra tra le ipotesi di esclusione tipizzate dal legislatore, ma non può neanche considerarsi come un’attività istituzionale e burocratica –amministrativa di diretta collaborazione fiducia del sindaco.

8.3. Pertanto, la delibera impugnata è illegittima laddove attribuisce l’incarico di collaboratore alla controinteressata senza avere esperito alcuna procedura comparativa.

9. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione con conseguente annullamento della delibera impugnata.

10. Sussistono peraltro giustificati motivi, in considerazione delle ragioni poste a base della decisione, per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti. Il Comune di Marsico Nuovo è tenuto a rimborsare alla ricorrente il C. U. nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate e C. U. a carico del Comune intimato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente, Estensore

Giancarlo Pennetti, Consigliere

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/08/2013

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