Zone Franche Urbane

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 aprile 2013

Condizioni, limiti, modalita’ e termini di decorrenza delle
agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole
imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni
dell’Obiettivo «Convergenza». (13A05992)
(GU n.161 del 11-7-2013)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in
particolare, il comma 340 dell’art. 1 con il quale sono istituite le
Zone Franche Urbane;
Visti i commi da 341 a 341-ter del citato art. 1 della legge n. 296
del 2006 con il quale sono disposte agevolazioni fiscali in favore
delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche Urbane;
Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n.
131, con la quale sono fissati i «Criteri e indicatori per
l’individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane»;
Vista la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 luglio 2009, n.
159, con la quale e’ disposta la «Selezione e perimetrazione delle
Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.
221 e, in particolare, l’art. 37, che dispone che la riprogrammazione
dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto
del Piano di Azione Coesione nonche’ la destinazione di risorse
proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie
di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341
dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, in favore delle imprese di
micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle
Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, nonche’ in
quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa
allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui
all’art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006,
ricadenti nelle regioni ammissibili all’obiettivo «Convergenza»;
Visto il comma 1-bis del suddetto art. 37 del decreto-legge n. 179
del 2012, che dispone che «rientrano tra le Zone franche urbane di
cui all’art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all’obiettivo
Convergenza per le quali e’ stata gia’ avviata una procedura di
riconversione industriale, purche’ siano state precedentemente
utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un
numero di addetti, precedenti all’avvio delle procedure per la cassa
integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita’»;
Visto il comma 4 del medesimo art. 37 del decreto-legge n. 179 del
2012, che rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la
determinazione delle condizioni, dei limiti, delle modalita’ e dei
termini di decorrenza delle predette agevolazioni;
Visto il comma 4-bis del piu’ volte citato art. 37 del
decreto-legge n. 179 del 2012, che stabilisce che le agevolazioni di
cui all’art. 37 si applicano altresi’, in via sperimentale, ai comuni
della provincia di Carbonia-Iglesias, nell’ambito dei programmi di
sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma «Piano
Sulcis» e che la relativa copertura e’ disposta a valere sulle somme
destinate alla attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n.
93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dallo stesso decreto-legge
n. 179 del 2012, rinviando l’attuazione di quanto previsto allo
stesso comma 4-bis, nonche’ l’individuazione delle risorse
effettivamente disponibili, a un decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione»
del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE
nell’ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto
previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012;
Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto «Piano Azione
Coesione: terza e ultima riprogrammazione», ove, nell’ambito delle
misure anticicliche, e’ prevista, al punto (1), una specifica azione
avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato art. 37 del
decreto-legge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive
in favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si
localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell’Obiettivo
Convergenza riportate nell’allegato n. 3 al medesimo Piano Azione
Coesione;
Considerato che nella citata informativa al CIPE in ordine al
«Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» e’ stata
rappresentata la volonta’ della Regione Puglia di finanziare gli
interventi previsti nella misura 3.1.(1) del predetto Piano Azione
Coesione con propri strumenti, relativamente alle Zone Franche Urbane
ricadenti nel territorio regionale individuate dallo stesso Piano;
Vista la legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2012,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 e, in particolare,
l’art. 67, che consente l’istituzione di ulteriori Zone Franche
Urbane rispetto a quelle selezionate con delibera CIPE n. 14/2009,
individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008
e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico,
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26
giugno 2008;
Visto il protocollo d’intesa per la definizione di obiettivi e
condizioni generali di sviluppo e l’attuazione dei relativi programmi
nel Sulcis-Iglesiente, sottoscritto in data 13 novembre 2012 tra il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro per la coesione territoriale, la
Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia-Iglesias e
i Comuni del Sulcis-Iglesiente (Piano Sulcis);
Vista la definizione di piccola e di micro impresa riportata
nell’allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del
6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008,
nonche’ il decreto del Ministro delle attivita’ produttive 18 aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di
individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina
comunitaria;
Considerata la necessita’ di dare rapida attuazione alle
agevolazioni previste dal richiamato art. 37 del decreto-legge n. 179
del 2012, in considerazione sia delle pressanti esigenze connesse
alla situazione di disagio socio-economico dei territori individuati,
sia dei vincoli temporali di spesa che caratterizzano le risorse
finanziarie attivabili per il finanziamento dell’aiuto;
Ritenuto opportuno, ai fini di cui sopra, far ricorso alla
disciplina comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore («de
minimis») che, piu’ di ogni altra diversa opzione offerta dalla
vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, consente
tempi rapidi e certi di attuazione della misura di agevolazione;
Considerato che anche nel «Piano Azione Coesione: terza e ultima
riprogrammazione» e’ previsto che le agevolazioni fiscali e
contributive in favore delle Zone Franche Urbane ivi individuate sono
concesse alle imprese a titolo di «de minimis»;
Visto il comma 341-bis del citato art. 1 della legge n. 296 del
2006 che, nel prevedere la possibilita’ di accesso alle agevolazioni
fiscali e contributive di cui al precedente comma 340 anche per
imprese costituite in data antecedente al 1° gennaio 2008, dispone
che la concessione di tali agevolazioni debba avvenire «nel rispetto
del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicato nella
G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006»;
Considerato che alle agevolazioni di cui al presente decreto non
sono applicabili le fattispecie di cui all’art. 1, comma 1, lettere
c), punti i. e ii., e g) del richiamato Regolamento (CE) n.
1998/2006;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto l’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
recante il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
e i lavoratori in mobilita';
Visto l’art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
disposizioni per il regime agevolato delle nuove iniziative
imprenditoriali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in
particolare, l’art. 17, che prevede la compensabilita’ di crediti e
debiti tributari e previdenziali;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il
quale dispone che «al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta
agevolativi la cui fruizione e’ autorizzata da amministrazioni ed
enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette
a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita’ telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati
relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte
dovute, nonche’ ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all’entrata
del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. Resta ferma
l’alimentazione della contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate-fondi di bilancio” da parte delle amministrazioni e degli
enti pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli
stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni
esercitate dai contribuenti ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo
appositamente istituiti»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
istituzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche’
riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il
riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 1° dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2009, n. 302,
recante la determinazione del massimale di retribuzione ai fini
dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, emanato ai
sensi dell’art. 1, comma 341, lettera d), della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Visto il decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1°
settembre 2012, n. 204, con il quale sono stabilite le condizioni, i
limiti e le modalita’ di applicazione delle agevolazioni di cui ai
commi da 341 a 341-ter, dell’art. 1, della legge n. 296 del 2006
nella Zona Franca Urbana del Comune dell’Aquila;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «ZFU»: Zone Franche Urbane;
b) «Delibera CIPE n. 14/2009»: la delibera CIPE 8 maggio 2009, n.
14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell’11 luglio 2009, n. 159;
c) «Regioni dell’obiettivo Convergenza»: le regioni Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia, ammissibili all’obiettivo «Convergenza»
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell’11 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni;
d) «Regolamento (CE) n. 1998/2006»: il Regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE agli aiuti
d’importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379
del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;
e) «Imprese di nuova o recente costituzione»: le imprese di micro
e piccola dimensione che, alla data di presentazione dell’istanza per
le agevolazioni di cui al presente decreto, si trovano nei primi tre
periodi di imposta dalla data di costituzione dell’impresa;
f) «Imprese femminili»: le imprese, di micro e piccola
dimensione, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 25
febbraio 1992, n. 215, ossia le societa’ cooperative e le societa’ di
persone costituite in misura non inferiore al 60 percento da donne,
le societa’ di capitali le cui quote di partecipazione spettano in
misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di
amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne,
nonche’ le imprese individuali gestite da donne;
g) «Imprese sociali»: le imprese, di micro e piccola dimensione,
che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, esercitano,
in via stabile e principale, un’attivita’ economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilita’
sociale, diretta a realizzare finalita’ di interesse generale ed
iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese prevista
all’art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 155 del 2006
e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto
all’art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le
condizioni, i limiti, le modalita’ e i termini di decorrenza delle
tipologie di agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 341 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e
micro imprese localizzate all’interno delle ZFU di cui all’art. 5,
ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias
di cui all’art. 7.
Art. 3

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di cui ai
commi 3 e 4, le imprese:
a) di micro e piccola dimensione, ai sensi di quanto stabilito
nell’allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del
6 agosto 2008 e dal decreto del Ministro delle attivita’ produttive
18 aprile 2005 citato nelle premesse;
b) gia’ costituite alla data di presentazione dell’istanza di cui
all’art. 14, purche’ la data di costituzione dell’impresa non sia
successiva al 31 dicembre 2015, e regolarmente iscritte al Registro
delle imprese;
c) che svolgono la propria attivita’, ai sensi di quanto previsto
ai commi 5 e 6, all’interno della ZFU;
d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri
diritti, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali.
2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto i
soggetti che si trovano in una o piu’ delle condizioni individuate
dall’art. 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In particolare, le
agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse:
a) a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura
che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.
104/2000 del Consiglio;
b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;
c) per lo svolgimento di attivita’ connesse all’esportazione
verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati
ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete
di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attivita’
d’esportazione;
d) per gli interventi condizionati all’impiego preferenziale di
prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1407/2002;
f) a imprese in difficolta’ ai sensi degli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta’.
3. I contribuenti cui e’ applicabile il regime fiscale di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilita’ di cui
all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a
condizione che abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le
modalita’ previste dal comma 110 dell’art. 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
4. I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato
per le nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, possono
accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto comunicando
all’Agenzia delle entrate formale rinuncia al predetto regime
agevolato, con le modalita’ previste dal provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.
5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, e’
necessario che i soggetti individuati ai sensi del comma 1 abbiano un
ufficio o locale destinato all’attivita’, anche amministrativa,
all’interno della ZFU.
6. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attivita’ non
sedentaria, oltre alla condizione di cui al comma 5, e’ necessario,
alternativamente, che:
a) presso l’ufficio o locale di cui al comma 5 sia impiegato
almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi
svolga la totalita’ delle ore;
b) realizzino almeno il 25% (venticinque percento) del proprio
volume di affari da operazioni effettuate all’interno della ZFU.
Art. 4

Agevolazioni concedibili

1. I soggetti di cui all’art. 3 possono beneficiare, nei limiti
previsti al comma 2 e delle risorse finanziarie rese disponibili ai
sensi di quanto previsto dal presente decreto, delle agevolazioni di
cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell’art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e
integrazioni, consistenti in:
a) esenzione dalle imposte sui redditi di cui all’art. 9;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive di
cui all’art. 11;
c) esenzione dall’imposta municipale propria per i soli immobili
siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’art. 3
per l’esercizio dell’attivita’ economica, di cui all’art. 12;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da
lavoro dipendente di cui all’art. 13.
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai
sensi e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006. Ciascun
soggetto ammesso alle agevolazioni puo’, pertanto, beneficiare delle
esenzioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori
agevolazioni gia’ ottenute dall’impresa a titolo di «de minimis»
nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione
dell’istanza di cui all’art. 14 e nei due esercizi finanziari
precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di
100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto
su strada.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di
imposta di accoglimento dell’istanza di cui all’art. 14.
Art. 5

Zone Franche Urbane

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 37, comma 1, del
decreto-legge n. 179 del 2012 con riferimento alle ulteriori ZFU
rivenienti da altra procedura di cui all’art. 1, comma 342, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e
integrazioni, nonche’ al comma 1-bis del medesimo art. 37, possono
accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di
cui all’art. 3, localizzati nelle ZFU individuate nel «Piano Azione
Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012,
rappresentate dalle:
a) ZFU individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nel
territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia;
b) ZFU ricadenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria
e Sicilia, non selezionate dal CIPE con la delibera n. 14/2009 ma
valutate «ammissibili» nella relazione istruttoria allegata alla
medesima delibera;
c) ZFU gia’ individuate ai sensi della legge della Regione
siciliana n. 11 del 12 maggio 2010, utilizzando gli stessi criteri
nazionali.
2. L’elenco delle ZFU di cui al comma 1 e’ riportato nell’allegato
n. 1 al presente decreto.
Art. 6

Risorse finanziarie

1. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente
decreto nelle ZFU di cui all’art. 5 sono utilizzate le risorse
finanziarie allo scopo individuate nel «Piano Azione Coesione: terza
e ultima riprogrammazione», ripartite per singola ZFU sulla base dei
medesimi criteri di riparto delle risorse disponibili utilizzati
nella delibera CIPE n. 14/2009.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere eventualmente
integrate con ulteriori risorse regionali, secondo la procedura di
cui all’art. 8, comma 3.
Art. 7

Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias

1. Ai sensi di quanto previsto al comma 4-bis dell’art. 37 del
decreto-legge n. 179 del 2012, le agevolazioni di cui al presente
decreto possono essere altresi’ concesse, in via sperimentale, ai
soggetti di cui all’art. 3 localizzati nel territorio dei comuni
della provincia di Carbonia-Iglesias, nell’ambito dei programmi di
sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma «Piano
Sulcis».
2. Ai fini del presente articolo, i riferimenti alle ZFU contenuti
nel presente decreto devono intendersi operati al diverso ambito
territoriale costituito dal territorio dei comuni della provincia di
Carbonia-Iglesias.
3. Le risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al
comma 1 sono individuate, ai sensi di quanto previsto all’art. 37,
comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, a valere sulle somme destinate
all’attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del
3 agosto 2012, come integrate dal medesimo decreto-legge n. 179 del
2012.
Art. 8

Gestione degli interventi

1. La gestione degli interventi agevolativi attuati ai sensi del
presente decreto e’ svolta dal Ministero dello sviluppo economico,
fatte salve le attivita’ di regolazione contabile delle minori
entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte
dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all’art. 4, che
sono affidate all’Agenzia delle entrate.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, in particolare,
allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione
dell’intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta
delle agevolazioni, di cui all’art. 14, e indicazioni circa le
modalita’ e i termini di presentazione della medesima istanza;
b) riceve e istruisce le istanze di agevolazioni, secondo la
procedura di cui all’art. 14;
c) concede le agevolazioni, con le modalita’ indicate nel
presente decreto.
3. Il bando di cui al comma 2, lettera a), che puo’ riguardare una
o piu’ ZFU, e’ emanato dal Ministero dello sviluppo economico sulla
base di una programmazione che tenga conto dell’esigenza di una
ordinata gestione dell’intervento. Il bando e’ adottato dal Ministero
anche sulla base delle indicazioni formulate dalla competente
regione, che possono avere ad oggetto la disciplina dei seguenti
esclusivi aspetti:
a) indicazione circa l’eventuale attivazione di ulteriori risorse
regionali per il finanziamento delle agevolazioni nella singola ZFU;
b) individuazione, nell’ambito delle risorse disponibili di cui
alla lettera a), di eventuali riserve finanziarie di scopo, in
conformita’ a quanto previsto al comma 4.
4. Le riserve finanziarie di cui alla lettera b) del comma 3,
eventualmente attivabili in relazione all’intervento da attuare nella
singola ZFU, devono:
a) essere in numero non superiore a due;
b) prevedere una destinazione di fondi complessivamente non
superiore al 30% (trenta percento) delle risorse finanziarie rese
disponibili per l’intervento;
c) essere individuate con riferimento e in favore delle seguenti
possibili tipologie di beneficiari:
1. imprese di nuova o recente costituzione;
2. imprese femminili;
3. imprese sociali;
4. imprese ubicate in una determinata sub-porzione del
territorio della ZFU;
5. imprese operanti in determinati settori di attivita’
economica, individuati, a livello di «Sezione», nell’ambito della
«Classificazione delle attivita’ economiche Ateco 2007».
5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alle regioni
interessate il riparto, effettuato secondo quanto previsto all’art.
6, comma 1, delle risorse destinate, nell’ambito del «Piano Azione
Coesione: terza e ultima riprogrammazione», al finanziamento delle
agevolazioni nelle ZFU di cui all’art. 5.
6. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse al
Ministero dello sviluppo economico entro il termine di novanta giorni
dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 5, ovvero
dalla data di pubblicazione del decreto di cui all’art. 7, comma 3,
relativamente all’intervento da attuare nel territorio dei comuni
della provincia di Carbonia-Iglesias. Nel caso di mancata ricezione
delle indicazioni regionali entro il predetto termine, il Ministero
procede alla emanazione del bando di cui al comma 2, lettera a),
senza previsione di alcuna riserva finanziaria di scopo.
7. Le risorse finanziarie stanziate per la concessione delle
agevolazioni di cui al presente decreto sono versate sulla
contabilita’ speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle Entrate –
fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per
l’esecuzione delle regolazioni contabili di cui al comma 1.
L’adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico del bando
di cui al comma 2, lettera a), e’ subordinata all’avvenuto versamento
delle risorse finanziarie rese disponibili per il finanziamento delle
agevolazioni di cui al presente decreto sulla predetta contabilita’
speciale.
8. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo
economico puo’ avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di
societa’ «in house», ovvero di societa’ o enti in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta’ scelti,
sulla base di un’apposita gara, secondo le modalita’ e le procedure
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni e integrazioni.
9. Gli oneri connessi ad attivita’ di assistenza tecnica a supporto
dell’attuazione degli interventi nelle ZFU individuate dal «Piano
Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» di cui all’art. 5
sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per
l’attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2%
(due percento) delle medesime risorse.
Art. 9

Esenzione dalle imposte sui redditi

1. Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attivita’ svolta
dall’impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00
euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto previsto al
comma 5, e’ esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo
di imposta di accoglimento della istanza di cui all’art. 14, nei
limiti delle seguenti percentuali:
a) 100% (cento percento), per i primi cinque periodi di imposta;
b) 60% (sessanta percento), per i periodi di imposta dal sesto al
decimo;
c) 40% (quaranta percento), per i periodi di imposta undicesimo e
dodicesimo;
d) 20% (venti percento), per i periodi di imposta tredicesimo e
quattordicesimo.
2. Ai fini della determinazione del reddito per cui e’ possibile
beneficiare dell’esenzione di cui al comma 1, non rilevano le
plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54,
86 e 101 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (nel seguito
TUIR), ne’ le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88
e 101 del medesimo TUIR.
3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti
a quello di accoglimento della istanza di cui all’art. 14, la cui
tassazione o deduzione e’ stata rinviata in conformita’ alle
disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla
determinazione del reddito.
4. Ai fini del presente articolo, non si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 83 del TUIR.
5. Il limite di 100.000,00 euro di cui al comma 1 e’ maggiorato,
per ciascuno dei periodi di imposta di cui al medesimo comma 1, di un
importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo
dipendente, residente all’interno del Sistema Locale di Lavoro in cui
ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di
Carbonia-Iglesias per l’intervento di cui all’art. 7, assunto a tempo
indeterminato dall’impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le
nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo
pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la
medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del
periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione
di cui al presente articolo. La maggiorazione spetta per i nuovi
assunti che svolgono attivita’ di lavoro dipendente solo all’interno
della ZFU, ovvero del territorio dei comuni della provincia di
Carbonia-Iglesias. L’incremento e’ considerato al netto delle
diminuzioni verificatesi in societa’ controllate o collegate
all’impresa richiedente ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o
facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.
6. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attivita’ anche al
di fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto
nella ZFU, sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere
un’apposita contabilita’ separata. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
all’esercizio dell’attivita’ nella ZFU e al di fuori di essa
concorrono alla formazione del reddito prodotto nella ZFU per la
parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare
dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito prodotto dall’impresa nella ZFU e l’ammontare di tutti gli
altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d’imposta in
corso alla data di emanazione del presente decreto non si applicano
le disposizioni del presente comma.
Art. 10

Rilevanza del reddito esente

1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di
famiglia ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresi’ il
reddito determinato ai sensi dell’art. 9.
2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15 e
16 del TUIR, il reddito determinato ai sensi dell’art. 9 e’ computato
in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del
predetto reddito ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali
e assistenziali.
3. Il reddito determinato ai sensi dell’art. 9 concorre alla
formazione della base imponibile dell’addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 50 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’addizionale
comunale di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360.
Art. 11

Esenzione dall’imposta regionale
sulle attivita’ produttive

1. Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da
quello di accoglimento dell’istanza di cui all’art. 14, dall’imposta
regionale sulle attivita’ produttive e’ esentato il valore della
produzione netta nel limite di euro 300.000,00 cosi’ come previsto
all’art. 1, comma 341, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
2. Ai fini di cui al comma 1, per la determinazione del valore
della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze
realizzate.
3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti
a quello di accoglimento della istanza di cui all’art. 14, la cui
tassazione o deduzione e’ stata rinviata in applicazione dell’art.
5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche’ della
disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle
modifiche recate dal comma 50 dell’art. 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della
produzione netta.
4. Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attivita’ anche al
di fuori della ZFU, ai fini della determinazione, ai sensi di quanto
previsto ai commi 2 e 3, della quota di valore della produzione netta
per cui e’ possibile beneficiare dell’esenzione dall’imposta
regionale sulle attivita’ produttive, si applicano le disposizioni di
cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
Art. 12

Esenzione dall’imposta municipale propria

1. Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dai
soggetti di cui all’art. 3 per l’esercizio dell’attivita’ d’impresa,
e’ riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per i
primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento
della istanza di cui all’art. 14.
Art. 13

Esonero dal versamento dei contributi
sulle retribuzioni da lavoro dipendente

1. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a
tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione
che almeno il 30% (trenta percento) degli occupati risieda nel
Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio
dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per l’intervento di
cui all’art. 7, e’ riconosciuto, nei limiti del massimale di
retribuzione fissato dall’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009
citato nelle premesse, a decorrere dal periodo di imposta di
accoglimento della istanza di cui all’art. 14, l’esonero dal
versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente
nelle seguenti percentuali:
a) 100% (cento percento), per i primi cinque anni;
b) 60% (sessanta percento), per gli anni dal sesto al decimo;
c) 40% (quaranta percento), per gli anni undicesimo e dodicesimo;
d) 20% (venti percento), per gli anni tredicesimo e
quattordicesimo.
Art. 14

Modalita’ di accesso alle agevolazioni

1. Per fruire dei benefici di cui al presente decreto, i soggetti
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 presentano al
Ministero dello sviluppo economico un’apposita istanza, nei termini
previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all’art. 8, comma
2, lettera a). Nell’istanza, i soggetti richiedenti indicano
l’importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Nella
medesima istanza e’, altresi’, dichiarato l’ammontare delle eventuali
agevolazioni ottenute a titolo di «de minimis» nell’esercizio
finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei
due esercizi finanziari precedenti.
2. In relazione all’intervento attuato in ciascuna delle ZFU
ammissibili, ovvero del territorio dei comuni della provincia di
Carbonia-Iglesias di cui all’art. 7, il Ministero dello sviluppo
economico, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse
disponibili per l’intervento e l’ammontare del risparmio d’imposta e
contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze di
cui al comma 1, determina, tenendo conto delle eventuali riserve
finanziarie di scopo istituite ai sensi di quanto previsto all’art.
8, l’importo massimo dell’agevolazione complessivamente spettante a
ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare
sul sito Internet istituzionale www.mise.gov.it.
3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente
all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun
beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonche’ l’importo
dell’agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali,
disposte ai sensi dell’art. 19.
Art. 15

Modalita’ di fruizione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui all’art. 4, comma 1, sono fruite mediante
riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di
pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo
scarto dell’operazione di versamento, secondo modalita’ e termini
definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
2. Fermi restando i limiti di cui all’art. 4, comma 2, le
agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al
raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente
concessa, cosi’ come rideterminato nel provvedimento di cui al comma
2 dell’art. 14.
Art. 16

Cumulo

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006,
le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre
agevolazioni concesse all’impresa a titolo di «de minimis», nell’arco
di tre esercizi finanziari, nel limite dell’importo di 200.000,00,
ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del
trasporto su strada.
Art. 17

Trasmissione dei dati

1. L’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo
economico, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di fruizione delle esenzioni, i dati relativi
alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari.
Art. 18

Controlli

1. Le Amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri
istituzionali in materia di attivita’ di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti,
possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite
ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione
delle esenzioni, secondo le modalita’ ed entro i limiti previsti dal
presente decreto.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente
al Ministero dello sviluppo economico, pena la revoca delle
agevolazioni concesse, l’eventuale perdita, successivamente
all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, dei requisiti di cui
all’art. 3, comma 1, lettere c) e d).
Art. 19

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nel
caso in cui:
a) venga accertata l’insussistenza, in capo al soggetto
beneficiario, dei requisiti previsti all’art. 3 per l’accesso e la
fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di
cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, l’attivita’
economica venga trasferita al di fuori della ZFU prima che siano
decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell’istanza di cui
all’art. 14;
b) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni
mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verita';
c) il soggetto beneficiario, pur svolgendo l’attivita’ di impresa
anche al di fuori della ZFU, non abbia adempiuto, ai sensi di quanto
previsto all’art. 9, comma 6, all’obbligo di tenuta della
contabilita’ separata;
d) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei
controlli di cui all’art. 18;
e) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito delle
esenzioni di cui all’art. 4 in misura superiore agli importi di cui
all’art. 14, comma 2, nonche’ agli ulteriori limiti di esenzione
previsti dal presente decreto.
2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla
data di accoglimento dell’istanza di agevolazione, perda almeno uno
dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) e ne abbia dato
tempestiva comunicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, le
agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere
dalla data in cui si e’ verificata la perdita del requisito.
3. Nei casi in cui e’ disposta la revoca delle agevolazioni ovvero
si verifica la decadenza dalle stesse, il Ministero dello sviluppo
economico procede al recupero presso le imprese delle agevolazioni
indebitamente percepite per il successivo versamento all’Entrata
dello Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73.
Art. 20

Norme finali

1. Nel caso in cui, alla data di concessione delle agevolazioni di
cui al presente decreto, risulti cessato il periodo di vigenza del
Regolamento (CE) n. 1998/2006, le stesse agevolazioni sono concesse
ai soggetti di cui all’art. 3 ai sensi e nei limiti della normativa
comunitaria in materia di aiuti di importanza minore vigente alla
predetta data, fatti salvi gli importi massimi di aiuto per singola
impresa previsti all’art. 4, comma 2.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro dello sviluppo economico: Passera

Il Ministro dell’economia e delle finanze: Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 230

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