Obiettivi del Patto di stabilità per il triennio 2013-2015

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DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 2013

Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui all’articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183

 

Articolo unico

 

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015, ai sensi del comma 19 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, secondo i prospetti e le modalità contenuti nell’allegato A al presente decreto.

2. I prospetti devono essere trasmessi – utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it – entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le province e i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, inadempienti al patto di stabilità interno.

4. Terminato l’anno di riferimento non è più consentito trasmettere il prospetto dell’obiettivo o variare le voci determinanti l’obiettivo del medesimo anno. Per l’anno 2013, pertanto, eventuali comunicazioni, rettifiche o variazioni possono essere effettuate esclusivamente tramite il sistema web all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, entro e non oltre il 31dicembre 2013.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede all’aggiornamento dell’allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a modificare le regole per l’individuazione dell’obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all’ANCI e all’UPI.

 

Allegato A

 

Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema:

1. Le nuove regole per l’individuazione dell’obiettivo

2. Definizione del saldo finanziario

3. Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

3.1 Fase 1: determinazione del saldo obiettivo come percentuale data della spesa media

3.2 Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti

3.3 Fase 3: determinazione del saldo obiettivo in base a “virtuosità” e “sperimentazione”

3.4 Fase 4: determinazione del saldo obiettivo 2013 rideterminato (patti di solidarietà)

3.5 Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali

4. Comunicazione dell’obiettivo

5. Enti commissariati ai sensi dell’articolo 143 del TUEL

6. Enti di nuova istituzione

7. Elenco prospetti allegati

 

1. Le nuove regole per l’individuazione dell’obiettivo

Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), disciplinano il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015. In particolare l’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 definisce le modalità di determinazione del saldo obiettivo per gli anni 2013-2015.

Una delle novità introdotte della legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 432, della legge di stabilità 2013) è rappresentata dall’aggiornamento della base da adottare per la determinazione dell’obiettivo di ciascun ente che è calcolato con riferimento alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009, e non più nel periodo 2006-2008. Pertanto, il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per i predetti anni dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012.

Le percentuali di cui al menzionato comma 2 dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012 si applicano nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 dell’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, che introduce un meccanismo di classificazione degli enti basato su specifici parametri di virtuosità – che sono: il rispetto del patto di stabilità interno; l’autonomia finanziaria; l’equilibrio di parte corrente; il rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente – finalizzato a distribuire tra di essi il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Al fine di tener conto, nella rilevazione della virtuosità, anche della realtà socio-economica degli enti, i predetti parametri sono corretti con due indicatori socio-economici: valore delle rendite catastali e numero di occupati.

Come previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, gli enti locali che sulla base dei summenzionati parametri risultano collocati nella classe degli enti virtuosi, fermo restando l’obiettivo del comparto, conseguono un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero.

Le province ed i comuni che non si collocano nella suddetta classe dovranno, invece, applicare le nuove percentuali rideterminate dal decreto di cui al comma 2 del citato articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 (1). Tali percentuali, comunque, non potranno essere superiori di un punto percentuale rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ossia non potranno essere superiori:

– per le province a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

– per i comuni con popolazione superiori a 5.000 abitanti a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

– per i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti a 13 per cento per l’anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016.

——

(1) Come disposto dall’articolo 31, comma 6, della legge n. 183 del 2011.

 

2. Definizione del saldo finanziario

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012 ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare né l’avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non rileva ai fini del patto di stabilità interno in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell’anno di riferimento.

 

3. Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2013-2015 è costituita da cinque fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/13/P, OB/13/C5000 e OB/13/C1000 relativi, rispettivamente, alle province, ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti.

 

3.1 Fase 1: determinazione del saldo obiettivo come percentuale data della spesa media

Il comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012 prevede che, per il triennio 2013-2015, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante:

 

 

Anno 2013

Biennio 2014-2015

Province

18,8%

18,8%

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

14,8%

14,8%

Comuni con popolazione

Compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti

12%

14,8%

 

Come per l’anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati è inserito l’importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2007, 2008 e 2009.

Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l’applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi “provvisori” per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, evidenziati nelle celle (h), (i) e (j), effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest’ultimo le percentuali di cui sopra.

Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell’obiettivo per gli anni 2013 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall’ente capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali). Inoltre, poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2013-2015 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2007, 2008 e 2009) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo, che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. È, altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

 

3.2 Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti

Il successivo comma 4 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura descritta nella fase 1, è ridotto per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010 evidenziato nelle celle (k), (l) e (m). I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato articolo 14, non opereranno alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico.

Si specifica, inoltre, che la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle risorse erariali operata con l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni operate con altri interventi legislativi.

L’obiettivo, sterilizzato dagli effetti della riduzione dei trasferimenti, è calcolato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (n), (o) e (p). Si ottiene così il saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti.

Le riduzioni previste a decorrere dal 2012 sono attuate, per le province, con il decreto del Ministro dell’interno 13 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 66 del 19 marzo 2012, e, per i comuni, con il decreto del Ministro dell’interno 22 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 72 del 26 marzo 2012.

Occorre precisare che a seguito di quanto disposto dall’articolo 6, comma 15-bis, del decreto legge n. 95 del 2012, che prevede l’esclusione dal calcolo delle predette riduzioni dei contributi in conto capitale assegnati ai comuni beneficiari, le riduzioni individuate dal predetto decreto del 22 marzo 2012 sono state aggiornate con il successivo decreto del Ministro dell’interno del 19 ottobre 2012, pubblicato nella G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012.

 

3.3 Fase 3: determinazione del saldo obiettivo in base alla “virtuosità” e alla “sperimentazione”

Gli obiettivi definiti con le fasi 1 e 2 sono validi sino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, in base al quale sono annualmente individuati gli enti “virtuosi” e gli enti non “virtuosi”.

In particolare, gli enti locali sono ripartiti in due classi sulla base dei parametri di virtuosità elencati nel medesimo comma 2. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, gli enti locali che risultano collocati nella classe dei virtuosi, fermo restando l’obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero. I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Per evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi di difficile realizzazione, il comma 6 dell’articolo 31 introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale il contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non virtuosi non può essere superiore all’1 per cento della spesa media registrata nel triennio 2007-2009.

La definizione dei richiamati parametri di virtuosità, nonché il riparto degli enti nelle due classi di virtuosità e i criteri adottati sono individuati, ai sensi del citato comma 2 dell’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, con decreto annuale del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di virtuosità per il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio 2013-2015. Pertanto, relativamente agli anni 2014 e 2015, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano l’obiettivo individuato per gli enti non virtuosi e che l’eventuale riduzione dell’obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all’emanazione del citato decreto annuale.

Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la prima, la fase 3-A, sono individuati, nelle celle (w), (x) e (y), gli obiettivi da attribuire nel triennio 2013-2015 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva fase 3-B, relativa agli enti locali virtuosi, viene rideterminato l’obiettivo 2013, evidenziato nella cella (z), mentre nelle celle (aa) e (ab) sono evidenziati gli obiettivi del biennio successivo che sono provvisoriamente posti pari a quelli degli enti non virtuosi.

Per l’anno 2013, come disposto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, nelle more dell’adozione del suddetto decreto, il concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica è determinato individuando l’obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009, secondo le modalità indicate alle fasi 1 e 2.

Al riguardo, si richiama l’attenzione sulla circostanza che tale obiettivo risulterà inferiore a quello che sarà successivamente attribuito agli enti locali che risulteranno, sulla base del più volte citato decreto, non virtuosi. Ciò premesso, si ritiene opportuno che, ai fini della redazione del bilancio di previsione (da approvare, ai sensi del comma 18 dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012, garantendo il rispetto delle regole che disciplinano il patto) sia considerato, in via prudenziale, come obiettivo del patto il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e cioè calcolato applicando le percentuali di cui al comma 6 del citato articolo 31 (pari, quindi, a quelle indicate nella tabella riportata nel paragrafo 3.1, esplicativo della fase 1, incrementate dell’1 per cento). Ovviamente, una volta emanato il decreto sulla virtuosità, sarà operata la riduzione dell’obiettivo prevista per gli enti virtuosi. Pertanto, sino alla data di emanazione del decreto sulla virtuosità, tutti gli enti calcoleranno il proprio obiettivo seguendo la metodologia di calcolo descritta nella fase 3-A, successivamente all’emanazione del richiamato decreto, gli enti che risulteranno virtuosi accederanno alla fase 3-B.

Anche per l’anno 2013 opera la riduzione dell’obiettivo, per complessivi 20 milioni di euro, prevista dal comma 3-bis dell’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, per gli enti territoriali che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sarà effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. A tal fine è stata predisposta la fase 3-C mediante la quale è operata la riduzione per i predetti enti.

 

3.4 Fase 4: determinazione del saldo obiettivo 2013 rideterminato (patti di solidarietà)

L’obiettivo individuato con le prime tre fasi è definitivo soltanto nel caso in cui l’ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti ai patti di solidarietà fra enti territoriali (patto regionale verticale ed orizzontale, patto regionale incentivato e patto orizzontale nazionale).

La legge di stabilità 2013 ha, infatti, riproposto per il 2013:

1. il patto regionale “verticale ed orizzontale” di cui ai commi da 138 a 142 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010;

2. il patto regionale “verticale incentivato”, già previsto per i comuni ed esteso dall’anno 2013 anche alle province (2).

Per il solo anno 2013, non opera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 35 del 2013 il cosiddetto patto “orizzontale nazionale” di cui all’articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012. Restano, comunque, validi i recuperi a valere sugli anni 2013 e 2014 derivanti dall’applicazione del patto orizzontale nazionale del 2012.

In base ai patti regionali, le regioni possono intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, secondo le seguenti modalità:

a) la prima modalità (c.d. Patto regionale “verticale”) – disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139 e 140 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010, come modificati dalla legge di stabilità 2013 – prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile (3). I maggiori spazi di spesa sono utilizzati dagli enti locali per effettuare pagamenti in conto capitale. I maggiori spazi di spesa eventualmente acquisiti dagli enti locali sono valorizzati per le province nella cella (ad) e per i comuni nella cella (ag).

A tal fine, ai sensi del comma 138-bis dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010, le regioni definiscono i criteri di virtuosità e le modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

Ai sensi del comma 140 del medesimo articolo, gli enti locali comunicano all’ANCI, all’UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

Si segnala che l’articolo 1, comma 435, della legge di stabilità 2013 ha abrogato il comma 143 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010 e, pertanto, non è più autorizzato, in favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, lo svincolo di destinazione del triplo delle somme statali alle stesse spettanti.

b) la seconda modalità (c.d. Patto regionale “verticale incentivato”) – riproposta e disciplinata per il 2013 dai commi 122 e seguenti dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013 – è estesa anche alle province.

Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna di spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta, prevedendo l’erogazione, a favore delle regioni medesime, di un contributo del valore complessivo di 800 milioni di euro (erogato in misura pari all’83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti) da destinare esclusivamente alla riduzione, anche parziale, del debito.

La cessione e l’utilizzo di tali spazi avviene ai sensi di quanto disposto dai commi 138 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

Gli enti locali beneficiari possono utilizzare i maggiori spazi finanziari ottenuti solo per effettuare pagamenti a valere sui residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i maggiori spazi finanziari sono destinati anche ai pagamenti per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all’esercizio 2013.

Il contributo di 800 milioni di euro sarà attribuito alle regioni in base alla distribuzione indicata nella tabella 1 allegata alla legge di stabilità 2013, come modificata, a invarianza di contributo complessivo rispettivamente previsto per le province e per i comuni, con l’accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 febbraio 2013.

Il predetto contributo è finalizzato, per 200 milioni, alla cessione di spazi finanziari alle province e, per 600 milioni, alla cessione di spazi finanziari ai comuni.

Gli enti locali che intendono ricorrere all’applicazione del patto regionale verticale incentivato dovranno comunicare all’ANCI, all’UPI e alle regioni e province autonome l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell’anno (ai sensi del comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010) in tempi tali da permettere alle regioni di rispettare il termine perentorio del 31 maggio previsto per terminare la procedura di assegnazione di spazi finanziari mediante il patto verticale incentivato.

Al fine di dare attuazione al patto verticale incentivato ed alla conseguente erogazione del contributo previsto a favore delle regioni che cedono spazi finanziari agli enti che ne fanno richiesta, le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si ritiene opportuno segnalare che il riparto delle quote cedute ai vari enti, valorizzate per le province nella cella (ae) e per i comuni nella cella (ah), effettuato con il patto regionale verticale incentivato non è più modificabile dopo il 31 maggio 2013.

Infine si segnala che, con il patto regionale verticale, la regione potrà cedere ulteriori spazi ai singoli enti ovvero cedere spazi a nuovi enti richiedenti ma non ridurre gli spazi già ceduti con il patto verticale incentivato.

c) la terza modalità (c.d. Patto regionale “orizzontale”) – disciplinata dai commi 141 e 142 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010 – prevede che sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, a favore degli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione.

A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione, inoltre, entro lo stesso termine, comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale. I criteri e le modalità attuativi del patto orizzontale sono stati stabiliti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.

Infine, agli enti che hanno ceduto spazi finanziari, è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

Pertanto, agli enti locali che nel 2012 hanno partecipato al patto regionalizzato “orizzontale” sono attribuiti o recuperati negli anni 2013 e 2014 spazi finanziari a compensazione di quelli ceduti o acquisiti nel 2012 (come previsto dall’articolo 3 del citato decreto ministeriale 6 ottobre 2011, n. 0104309). A tali importi, già valorizzati per le province nelle celle (af) e (ag) e per i comuni nelle celle (ai) e (aj), saranno aggiunti gli eventuali ulteriori importi conseguenti alla partecipazione degli stessi enti al patto regionalizzato orizzontale nell’anno 2013. Tali ulteriori variazioni saranno valorizzate automaticamente nelle celle sopra indicate e, per il 2015, nelle celle (ah) per le province e (ak) per i comuni. Per il 2013, quindi, le regioni e le province autonome comunicheranno le informazioni relative alle quote di obiettivo cedute e acquisite da ciascun ente senza tener conto dei crediti e dei debiti di spazi finanziari derivanti dall’adozione del patto regionalizzato orizzontale del 2012.

Infine, come anticipato, si segnala che, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 6 del decreto legge n. 35 del 2013, per il solo anno 2013 non opera il patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”, disciplinato dall’articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012, in base al quale i comuni possono cedere o acquisire spazi finanziari in ragione del differenziale che prevedono di conseguire rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno.

Per gli enti che abbiano partecipato al patto “orizzontale nazionale” del 2012, le variazioni degli obiettivi degli anni 2013 e 2014 sono valorizzate in automatico dal sistema web rispettivamente nelle celle (ad) e (ae) dei modelli OB/13/C5000 e OB/13/C1000.Per il 2013 non è stata più riproposta la disposizione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, che per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 prevedeva un alleggerimento degli obiettivi del patto di stabilità 2012 da attuare secondo le procedure previste per il patto regionale verticale (D.P.C.M. 9 agosto 2012). Per gli anni 2013 e 2014, infatti, per i predetti enti, l’agevolazione in parola è disposta mediante l’esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni secondo le modalità di cui al medesimo articolo 7, comma 1-ter. In altre parole, la norma produce effetti non mediante la riduzione dell’obiettivo programmatico, come per l’anno 2012, ma mediante l’esclusione di alcune tipologie di spesa dal saldo finanziario utile per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

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(2) La riproposizione e la estensione alle province è stata disposta dall’articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilità 2013.

(3) Articolo 1, comma 434, della legge di stabilità 2013 che modifica il comma 138 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

 

3.5. Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali

Anche per il 2013 continua ad operare la disposizione di cui all’articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella misura pari agli effetti finanziari derivanti dall’applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e a valere sui trasferimenti erariali destinati ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Sardegna in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno. Il decreto sarà predisposto in corso d’anno successivamente alla quantificazione dei predetti effetti finanziari conseguenti all’applicazione della suddetta sanzione che, per i comuni, in base all’articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, per gli anni 2013 e 2014, verrà applicata a valere sul fondo di solidarietà comunale istituito dal comma 380, lettera b), del medesimo articolo 1 della legge di stabilità 2013.

La citata riduzione degli obiettivi sarà evidenziata nella cella (al) per le province e (ao) per i comuni non appena sarà emanato il predetto decreto. Al fine di procedere con tempestività all’applicazione del citato comma 122 e di consentire, quindi, agli enti locali di conoscere in tempi utili gli effetti migliorativi sugli obiettivi del patto, il legislatore ha introdotto vincoli più stringenti sulle scadenze di presentazione delle certificazioni necessarie per la quantificazione della sanzione e conseguentemente della riduzione degli obiettivi complessiva da operare.

Infine, un’ulteriore riduzione dell’obiettivo programmatico è prevista dal comma 6-bis dell’articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 che per i comuni soggetti al recupero nel 2013 da parte del Ministero dell’interno delle risorse non utilizzate nell’anno 2012 per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito ai sensi del medesimo comma 6-bis, prevede un miglioramento dell’obiettivo programmatico 2013 di un importo pari al recupero effettuato ed evidenziato nella cella (ap).

A tale fine è stato previsto che i comuni comunichino l’importo non utilizzato per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito al Ministero dell’interno, entro il termine del 31 marzo 2013 e con le modalità definite con decreto del medesimo Dicastero del 31 gennaio 2013, pubblicato nella G.U. n. 44 del 21 febbraio 2013.

In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio, il recupero da parte del Ministero dell’interno nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012 ai sensi del comma 6-bis, come rideterminata dal decreto del Ministero dell’interno del 31 gennaio 2013, pubblicato nella G.U. n. 44 del 21 febbraio 2013. Pertanto, nel 2013, l’obiettivo di tali comuni sarà migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell’interno nel medesimo anno.

 

4. Comunicazione dell’obiettivo

Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 con le modalità ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno ai sensi dell’ultimo periodo del richiamato comma 19.

Si rappresenta che, terminato l’anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l’obiettivo del medesimo anno. Per l’anno 2013, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Ne consegue, tra l’altro, che, terminato l’anno di riferimento, l’obiettivo non potrà più essere comunicato.

L’obiettivo è comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it.

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede all’aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell’obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all’ANCI e all’UPI.

 

5. Enti commissariati ai sensi dell’articolo 143 del TUEL

L’articolo 1, comma 436, della legge di stabilità 2013, abrogando il comma 24 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ha assoggettato al patto di stabilità interno gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Pertanto, a decorrere dall’esercizio 2013, le regole del patto di stabilità interno si applicano anche agli enti commissariati di cui al citato articolo 143, a prescindere dall’anno di commissariamento.

Ai fini della determinazione dell’obiettivo programmatico, anche tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009.

 

6. Enti di nuova istituzione

Il comma 23 dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall’anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l’ente è stato istituito nel 2010, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall’anno 2013.

Ai fini della determinazione dell’obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell’anno successivo a quello dell’istituzione. Quindi, l’ente istituito nel 2010 assumerà come base di riferimento le spese correnti registrate nell’anno 2011.

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008- 2009 e le risultanze dell’anno 2009.

 

7. Elenco prospetti allegati

Nei prospetti allegati, OB/13/P, OB/13/C5000 e OB/13/C1000 sono evidenziate, per il triennio 2013-2015, le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra, rispettivamente, per le province, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti

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