La spending review contro l’autonomia degli enti

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Le misure contenute nel decreto legge sulla spending review (52/2012, approvato dal Senato e in attesa di iniziare l’ esame alla Camera) hanno ricadute complesse sugli enti locali. E, in alcuni casi, mettono all’ angolo la loro autonomia. In particolare, l’ articolo 5 del decreto attribuisce al commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa il potere di chiedere informazioni e documenti agli enti locali e di disporre che vengano svolte nei loro confronti ispezioni a cura dell’ ispettorato per la funzione pubblica e della ragioneria generale dello Stato. Sin qui nulla di nuovo: agli enti locali sono già richieste numerose informazioni e le ispezioni sono già praticate e regolate dall’ articolo 5 del decreto legislativo 149/2011. Più problematica è l’ applicazione agli enti locali della definizione – anche questa tra i poteri del commissario – per voci di costo del livello di spesa per acquisto di beni e servizi. Questa norma contrasta con l’ autonomia di spesa degli enti locali, stabilita dall’ articolo 119, comma 1, della Costituzione. Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza 417/2005, ha dichiarato l’ illegittimità dell’ articolo 1, comma 11, del decreto legge 164/2004, che disponeva per le Province e per i Comuni con più di cinquemila abitanti la riduzione della spesa per il 2004 proprio per l’ acquisto di beni e servizi per un ammontare non superiore al 90% della spesa mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003. Inoltre, il commissario ha il potere di individuare i provvedimenti che determinano spese che possono essere soppresse, ridotte o razionalizzate e di proporre le modifiche. Ciò equivale a ledere l’ autonomia regolamentare degli enti locali prevista dall’ articolo 7 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2000). E poiché i regolamenti sono adottati nel rispetto dei principi dello statuto, il decreto 52 intaccherebbe anche l’ autonomia statutaria. Su proposta del commissario, sono possibili la sospensione, la revoca o l’ annullamento d’ ufficio di singole procedure relative all’ acquisto di beni e servizi. Anche qui, è evidente la lesione dell’ autonomia costituzionale di spesa degli enti locali. Inoltre, in base all’ articolo 183 del Tuel, la prima fase del procedimento di spesa è costituita dall’ impegno, che precisa la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione e costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio. Le successive fasi della spesa sono la liquidazione (articolo 184), l’ emissione del mandato di pagamento e il pagamento a cura del tesoriere (articolo 185). La sospensione, la revoca o l’ annullamento avrebbero l’ effetto di creare gravi danni patrimoniali e d’ immagine alla pubblica amministrazione e di ritardare i pagamenti.
corte_costituzionale_sentenza_417_2005

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