Non sempre serve la denuncia

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Ai fini dell’ accertamento e della riscossione, la disciplina dell’ Imu richiama per intero le regole dell’ Ici e quelle riferite alla generalità dei tributi locali, contenute nell’ articolo 1, commi 161 e seguenti, della legge 296/2006. La circolare n. 3/2012 del dipartimento delle Politiche fiscali, pubblicata sul Sole 24 Ore di sabato scorso, ribadisce inoltre la non punibilità di chi sbaglia l’ acconto per la «obiettiva incertezza della norma». A regime normale, il primo passo è costituito dalla designazione del funzionario responsabile dell’ imposta, da effettuarsi con delibera di giunta. Al funzionario responsabile competono tutti i poteri afferenti la gestione del tributo. Il Comune potrà notificare questionari per richiedere notizie, dati e informazioni al contribuente. Gli accertamenti possono essere in rettifica o d’ ufficio. Con i primi, si contestano infedeltà dichiarative o versamenti tardivi o insufficienti. I secondi hanno invece a oggetto le omesse dichiarazioni e gli omessi versamenti. A ciascun tipo di illecito corrisponde una specifica sanzione. Per le dichiarazioni infedeli, la sanzione va dal 50% al 100% dell’ imposta dovuta, per le dichiarazioni omesse, invece. La sanzione oscilla tra il 100% e il 200% dell’ imposta. In caso di versamento ritardato, insufficiente o omesso, trova applicazione la sanzione di carattere generale di cui all’ articolo 13 del Dlgs 471/97, pari al 30% del tributo. Va peraltro evidenziato come, secondo la circolare n. 3/2012 del dipartimento delle Finanze, anche nel l’ Imu valga la regola Ici secondo cui tutte le notizie acquisite attraverso il sistema di interscambio dei dati catastali non vanno dichiarate, pur in assenza di una espressa disposizione in tal senso. Ne deriva che se un contribuente acquista un fabbricato nel 2012 attraverso il circuito notarile, in linea di principio, egli sarà tenuto al pagamento ma non avrà obblighi dichiarativi. Vanno invece comunicate le variazioni ai dati rilevanti ai fini fiscali. Il mancato pagamento dell’ Imu è sanzionabile solo con la penalità del 30 per cento. Il termine di decadenza per la notifica degli atti di accertamento, sia in rettifica che d’ ufficio, è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione. Così, per esempio, l’ omesso pagamento dell’ Imu 2012 potrà essere contestato entro il 31 dicembre 2017. Va inoltre ricordato che la disciplina del ravvedimento operoso, di cui all’ articolo 13, Dlgs 472/97, vige anche nell’ Imu. Al riguardo, occorre peraltro segnalare che il cosiddetto “ravvedimento lungo”, quello cioè che si perfeziona oltre trenta giorni dalla violazione, ha come termine finale un anno dalla commissione della violazione. Nel l’ Ici, invece, si faceva riferimento al termine di presentazione della dichiarazione annuale. La differenza è dovuta alla circostanza che nell’ Imu non esiste una dichiarazione periodica annuale, poiché il modello di denuncia si presenta entro 90 giorni. L’ imposta erariale deve essere versata in sede di ravvedimento mentre “scompare” in sede di accertamento. La disciplina legislativa prevede infatti che l’ accertamento effettuato dal comune comporti che l’ intero gettito sia incamerato come imposta propria dell’ ente. In caso di adesione all’ accertamento Imu, compete la riduzione delle sanzioni ad un terzo. Tale riduzione non si applica tuttavia alla sanzione per l’ omesso versamento. Sul punto, la circolare n. 3 contiene una importante precisazione riferita ai “vecchi” tributi locali. L’ articolo 13 del Dl 201/2011 ha elevato la riduzione delle sanzioni nei tributi locali, in caso di adesione, da un quarto ad un terzo. Il documento del dipartimento delle Finanze rileva in proposito che tale elevazione, in virtù del principio del «favor rei», si applica solo a partire dalle violazioni commesse dal 6 dicembre 2011. Gli interessi, infine, sono deliberati dal Comune, nella misura massima di tre punti percentuali di maggiorazione rispetto agli interessi legali. In mancanza, si applicano gli interessi legali, attualmente fissati nella misura del 2,5% dal 1° gennaio 2012.
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