Bonus di 80 euro, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

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Circolare dell’Agenzia delle Entrate per la corretta applicazione “automatica” e sulla fruizione del bonus di 80 euro in busta paga
Con circolare n. 8/E del 28 aprile, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti e indicazioni per la corretta applicazione “automatica” e sulla fruizione del bonus di 80 euro sotto forma di credito d’imposta già nella busta paga del prossimo mese di maggio.
Sul bonus è già stato detto praticamente tutto, ma l’Agenzia delle Entrate con questa circolare ha approfondito alcuni punti di difficile interpretazione.

I SOGGETTI BENEFICIARI
Per prima cosa la Circolare si sofferma sui soggetti beneficiari del credito, che come cita la norma sono quei lavoratori dipendenti e assimilati; spetterà in misura piena di 640 € se il reddito complessivo non supera i 24.000 € mentre andrà a decrescere fino ad azzerarsi se il reddito è compreso fra i 24.000 e i 26.000 euro.

La circolare elenca quali sono i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente:

compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
le prestazioni pensionistiche di cui al d. lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
Dalla circolare si evince inoltre che l’abitazione principale e le relative pertinenze restano fuori dal calcolo del reddito complessivo.

Inoltre si fa chiarezza in merito alle detrazioni per familiari a carico. La circolare infatti dice testualmente che “Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del medesimo TUIR.”

Questo significa che l’importo sarà sempre di 80 euro per tutti gli aventi diritto e non verrà diminuito neanche nei casi in cui le detrazioni da familiari a carico (o comunque quelle previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR) dovessero diminuire o azzerare la ritenuta IRPEF a carico.

I SOSTITUTI DI IMPOSTA TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO
I sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento del bonus di 80 euro sono gli stessi elencati dall’art. 23 del DPR n. 600 del 1973:

le società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR;
le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
le imprese agricole;
le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
il curatore fallimentare;
il commissario liquidatore;
il condominio
Sono tenuti a riconoscere il credito anche:

le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
I sostituti devono rapportare il credito alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno, con lo stesso meccanismo di calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente.

Per erogare le somme spettanti, i sostituti d’imposta devono utilizzare l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga; se questa somma non è sufficiente, possono attingere le risorse necessarie dai contributi previdenziali INPS dovuti per lo stesso periodo di paga. I contributi presi in “prestito” non dovranno più essere versati, in quanto l’Inps si rivarrà sull’Erario.

I sostituti d’imposta dovranno riconoscere il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.

I CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA
I titolari di reddito da lavoro dipendente che rientrano nel diritto al bonus di 80 euro ma non hanno un sostituto d’imposta che potrà anticipare tali somme, come ad esempio colf e badanti, non troveranno gli 80 euro in busta paga, ma non perderanno il diritto al bonus in quanto potranno recuperarlo nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo.

Lo stesso vale per coloro che hanno ad oggi i requisiti e quindi hanno maturato i ratei di bonus relativi al periodo gennaio-aprile 2014, ma non hanno più sostituto d’imposta perchè sono stati licenziati prima del mese di maggio 2014.

BONUS NON DOVUTO
I titolari di reddito da lavoro dipendente che non rientrano nel diritto al bonus di 80 euro, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26mila euro a causa di altri redditi, penso al caso di due part-time, devono comunicarlo al sostituto d’imposta, che recupererà le somme eventualmente corrisposte nelle successive buste paga e, comunque, in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

RILEVANZA DEL CREDITO
Per espressa previsione del comma 1-bis dell’art. 13, il credito “non concorre alla formazione del reddito” e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.

Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti.
CIRCOLARE_n_8_E_del_28_aprile2014

Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2014/04/bonus-di-80-euro-istruzioni-agenzia-delle-entrate/#ixzz30Hx3lMFT

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