I dubbi sull’applicazione dei vincoli alle assunzioni nel 2015 e 2016

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I dubbi sulle assunzioni di personale da parte dei comuni e delle regioni negli anni 2015 e 2016 vanno, per una parte, diradandosi e, per una parte, aumentando. Questo risultato è determinato dalle indicazioni che si possono ricavare dalle interpretazioni che cominciano ad essere fornite dai Ministri della semplificazione e pubblica amministrazione e degli affari regionali e locali e dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.
Ancora una volta si conferma che la qualità del dettato normativo lascia molto a desiderare. Sicuramente la scelta di ridurre drasticamente il personale delle province e la indicazione che bisogna evitare che qualcuno tra essi possa vedersi risolto il rapporto di lavoro, non sono tra loro facilmente conciliabili.
Ma non si può mancare di sottolineare subito che si determina una condizione di incertezza che è resa quanto mai grave dalla previsione legislative che irroga la sanzione della nullità per la violazione di queste disposizioni.

LE MOBILITÀ VOLONTARIE
È scoppiato un palese contrasto interpretativo tra le Corti dei Conti, sezioni regionali di controllo della Lombardia e della Sicilia, pareri n. 85 del 24 febbraio e 119 del 27 febbraio, ed i Ministri della semplificazione e pubblica amministrazione e degli affari regionali e locali, circolare n. 1/2015, sulla possibilità per i comuni e le regioni di dare corso negli anni 2015 e 2016 ad assunzioni in mobilità volontaria di personale proveniente da PA che hanno vincoli alle assunzioni.
Tale possibilità è ammessa dalla magistratura contabile e contestata da parte della citata circolare.
Vediamo le ragioni che sono alla base della ammissione di questa possibilità: il dettato legislativo non appare escludere che l’Ente possa fare ancora ricorso nel biennio considerato all’istituto della mobilità di personale tra enti”. Le mobilità tra enti che hanno vincoli alle assunzioni sono neutre ai fini finanziari. “La norma, per gli enti sottoposti a vincoli assunzionali configura la mobilità come una possibilità di reclutamento di personale aggiuntiva rispetto ai limiti normativi… essa è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico… non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni avvenute nel corso dell’anno precedente”. Da qui viene tratta la seguente conclusione: “la riserva in favore dei dipendenti sovrannumerari delle province può operare solo rispetto alle assunzioni e non alle mobilità, quando possano essere considerate finanziariamente neutre. L’impossibilità di ritenere operante anche in questa species la clausola di salvaguardia in favore del personale provinciale verrebbe a collidere con l’altro profilo che appare connotare l’intervento normativo in esame, ovvero il complessivo contenimento e riduzione delle spese per il personale: nell’ente in uscita, la provincia, vi è una correlata riduzione dei posti in organico e ciò esclude che tale mobilità possa essere considerata finanziariamente neutra”. Ed ancora, “nonostante l’operatività della mobilità neutra, ancor prima che si avvii la procedura di ricollocazione del personale soprannumerario, potrebbe concretamente condizionare la successiva sistemazione del personale già in servizio presso gli enti provinciali impedendo l’inserimento dei predetti dipendenti presso gli enti territorialmente più prossimi agli enti disciolti tuttavia deve considerarsi che la procedura di mobilità neutra riguarda nello specifico enti in ogni caso sottoposti ai medesimi vincoli e, in quanto tale, configura un’operazione che, per la finanza pubblica, si contraddistingue per il carattere della neutralità. La neutralità dell’operazione comporta che, in termini generali, tale forma di mobilità non fa venire meno risorse assunzionali”.
Per la citata circolare dei Ministri della semplificazione e pubblica amministrazione e degli affari regionali e locali, invece, “non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità”. Sono fatte salve, nel senso che possono essere concluse, quelle avviate prima della fine del 2014. Ed infine ci viene detto che fino alla attivazione della “piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta”.

IL PERSONALE CD INFUNGIBILE
Per il citato parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia non si può dare luogo ad assunzioni di personale che non è presente nella dotazione organica delle province “salvo il caso che nel corso del biennio si siano interamente raggiunti gli obiettivi legislativamente fissati, ovvero non vi siano più vincitori da assumere nelle graduatorie dell’ente e sia stato riassorbito tutto il personale sovrannumerario delle province. Ogni ulteriore e diverso utilizzo delle risorse assunzionali disponibili appare incorrere nella sanzione della nullità delle eventuali assunzioni comunque effettuate”.
Per la citata circolare invece per il personale infungibile (esempio personale educativo e docente degli enti locali) l’eventuale assunzione anche di idonei, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previste dalla normativa vigente, non può superare la percentuale di turn over consentita secondo il regime ordinario. Dell’assunzione di tali categorie ne va data comunicazione all’osservatorio nazionale e al Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi informativi previsti”.

LE REGIONI A STATUTO SPECIALE
Per il citato parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia le nuove regole si applicano anche nelle regioni a statuto speciale, in particolare nella Sicilia, in Sardegna ed in Friuli Venezia Giulia. il comma 424 “sul piano letterale riguarda tutte le regioni e gli enti locali e non è espressamente riservata agli enti ricompresi nelle regioni a statuto ordinario ed inoltre determina dei vincoli assunzionali che non sono da ritenere incidenti sulla competenza esclusiva riservata dallo Statuto a favore del legislatore siciliano” e, più in generale, di tutte le altre regioni a statuto speciale, in quanto siamo nell’ambito dei “principi di coordinamento della finanza pubblica”.
Per cui, anche se “la determinazione delle unità in soprannumero potrà avvenire solo con la anzidetta definizione del processo di riorganizzazione degli enti locali da parte del legislatore regionale nel rispetto delle prerogative statutarie” le nuove regole si devono applicare nelle regioni a statuto speciale

LA UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE E L’AMBITO PROVINCIALE
Pe il citato parere della Corte dei Conti della Lombardia è esclusa la possibilità di attingere a graduatorie di altre PA, in deroga ai principi di carattere generale dettati dall’ordinamento e ciò per dare risposta alla esigenza di trovare una collocazione ai dipendenti che gli enti di area vasta collocheranno in sovrannumero. Inoltre, il collocamento di tale personale non può essere limitato agli enti dello stesso territorio. Il parere inoltre chiarisce che le assunzioni del personale sovrannumerario delle province entra nei tetti di spesa alle assunzioni.

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