Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Art. 1 Istituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

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Presidenza del Consiglio dei Ministri – Decreto 14 novembre 2014

Art. 1

Istituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

  1. In attuazione dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per assicurare l’efficace realizzazione dell’attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, è istituito il «Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori», di seguito denominato «Tavolo tecnico» coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con il presente decreto ne sono definiti compiti, attività e modalità operative.
  2. Il Tavolo, è composto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (di seguito denominato DAG), da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un membro in rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Al Tavolo presenziano un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante dell’UPI. Al Tavolo partecipa, inoltre, un rappresentante dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con funzioni di uditore.
  3. Le riunioni del Tavolo si intendono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni del Tavolo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 2

Attività del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

  1. Il Tavolo tecnico nell’ambito delle attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni svolge attività nei seguenti ambiti:
  2. a) raccolta dei dati relativi alla previsione dei fabbisogni di acquisto di beni e di servizi delle amministrazioni;
  3. b) pianificazione integrata e coordinata, nonché armonizzazione dei piani delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, nel rispetto dei diversi modelli di centralizzazione degli acquisti adottati comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, si svolgono le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell’art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;
  4. c) condivisione di metodologie e linguaggi comuni a supporto delle attività di centralizzazione ed aggregazione;
  5. d) monitoraggio delle attività e dei risultati dell’aggregazione e centralizzazione degli acquisti, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 9, comma 3 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;
  6. e) supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori, promozione e rafforzamento dei rapporti di collaborazione, diffusione buone pratiche;
  7. f) promozioni di azioni volte all’utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto da parte dei soggetti aggregatori;
  8. g) collaborazione con i soggetti istituzionali competenti in tema di acquisti pubblici.

Art. 3

Articolazione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

  1. Nell’ambito del Tavolo tecnico è istituito un comitato guida (di seguito denominato comitato) composto da un membro in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze – DAG, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un membro in rappresentanza di Consip S.p.A., da un membro in rappresentanza dei restanti soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell’art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e da un membro in rappresentanza dei soggetti aggregatori di cui al comma 2 del medesimo art. 9. Per ogni componente è previsto un membro supplente.
  2. I membri del comitato in rappresentanza dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ad eccezione del membro in rappresentanza di Consip S.p.A., vengono eletti a maggioranza nella prima riunione del Tavolo tecnico di ciascun anno, rispettivamente dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1, con esclusione di Consip, e dai soggetti aggregatori di cui al comma 2 del decreto-legge citato n. 66 del 2014.
  3. I membri del comitato di cui al comma 2, con esclusione di Consip S.p.A., dovranno avvicendarsi con cadenza annuale, al fine di garantire pari condizioni di partecipazione a tutti i soggetti aggregatori appartenenti al Tavolo tecnico.
  4. Al fine di supportare il comitato nell’esercizio delle sue funzioni, sarà istituita una segreteria tecnica. La segreteria tecnica è composta da 10 figure professionali individuate nelle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze tramite procedure di selezione interna e nella struttura di Consip S.p.A. senza oneri aggiuntivi per le strutture di appartenenza e senza compensi o rimborsi spese di alcun genere a carico del Tavolo tecnico.
  5. Al fine di svolgere attività di supporto tecnico potranno essere attivati, nell’ambito del Tavolo tecnico, dei gruppi di lavoro su specifiche tematiche.
  6. Le riunioni del Tavolo tecnico potranno avvenire anche attraverso modalità audio o audio-video conferenza. Ai componenti del Tavolo tecnico, del comitato, della segreteria tecnica e dei gruppi di lavoro non spettano, per la partecipazione alle riunioni del Tavolo tecnico medesimo e per l’espletamento delle attività da esse derivanti, gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese di alcun genere. Tutte le attività assolte dai diversi soggetti partecipanti o anche solo coinvolti nell’esecuzione delle funzioni e dei compiti del Tavolo tecnico sono da questi svolte in forma totalmente gratuita.

Art. 4

Compiti delle articolazioni del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

  1. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze coordina il Tavolo tecnico, indica i principi generali di pianificazione ed armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, convoca le riunioni del comitato e del Tavolo tecnico, queste ultime con periodicità almeno bimestrale e comunque quando, per il tramite del comitato, ne faccia richiesta un partecipante.
  2. Il comitato, tenuto conto delle indicazioni eventualmente ricevute da parte del tavolo tecnico, individua l’ indirizzo di gestione delle attività, attiva i gruppi di lavoro di cui al successivo comma 5, e pone in essere ogni azione necessaria ad assicurare la regolare attuazione di quanto previsto dal presente decreto.
  3. Per la valida costituzione del comitato, è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le decisioni del comitato guida sono assunte a maggioranza dei componenti. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
  4. La segreteria tecnica assicura il supporto al comitato guida e, per il tramite di questo, al Tavolo tecnico; essa svolge compiti di segreteria e redige i verbali delle riunioni.
  5. I gruppi di lavoro eventualmente attivati dal comitato guida, svolgono i compiti assegnatigli dallo stesso comitato tenuto conto delle diverse attività e competenze.

Art. 5

Pianificazione e armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori

  1. Al fine di avviare le attività di pianificazione e armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, entro il 30 settembre di ogni anno, il comitato guida individua l’indirizzo di cui all’art. 4, comma 2.
  2. Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico. Tale piano, comprensivo delle procedure di acquisto aggregato di cui al comma 3 dell’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, dovrà contenere i dati e le informazioni utili a descrivere le attività.
  3. Ciascun soggetto aggregatore, contestualmente, trasmette alla segreteria tecnica i dati e le informazioni relative ai fabbisogni di spesa degli enti per i quali svolge la funzione di soggetto aggregatore, individuati sulla base dei dati di spesa rilevata a consuntivo nell’ultimo anno, dei contratti in essere e delle previsioni di spesa per l’anno successivo, redatto, qualora disponibile, coerentemente con il nomenclatore unico dei beni e servizi di cui al successivo art. 6.
  4. La raccolta dei dati a supporto delle attività di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 potrà avvenire anche attraverso la consultazione delle banche dati esistenti presso i soggetti competenti.
  5. Entro il 30 novembre di ogni anno, il comitato guida presenta al Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative di acquisto aggregato (di seguito piano integrato), comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale proposta dovrà contenere il cronoprogramma di tutte le iniziative di acquisto aggregato, i soggetti aggregatori responsabili, i volumi di spesa affrontata, le modalità di espletamento delle iniziative, i risparmi stimati e, relativamente alle procedure di acquisto aggregato di cui al comma 3 dell’art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, gli enti aggregati coinvolti.
  6. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a maggioranza, il piano integrato comprensivo delle informazioni di cui al precedente comma. Contestualmente il comitato guida predispone una relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonché le soglie di cui al comma 3 dell’art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell’art. 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
  7. Il piano integrato potrà essere oggetto di revisione nel corso dell’anno anche in ragione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.

Art. 6

Metodologie e nomenclatore unico dei beni e servizi

  1. Nell’ambito del Tavolo tecnico sono adottati ed adeguatamente diffusi, metodologie e linguaggi comuni, sviluppati coerentemente con gli standard internazionali già definiti, a supporto dell’attuazione di quanto previsto nel presente decreto anche in riferimento ai dati e alle informazioni relative ai fabbisogni della amministrazioni e al fine di costruire un «nomenclatore unico dei beni e servizi» in termini di codifiche dei beni e servizi acquistati dai soggetti aggregatori, attraverso il quale classificare univocamente la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto già definito normativamente.

Art. 7

Monitoraggio delle attività e dei risultati dell’aggregazione e centralizzazione degli acquisti

  1. Nell’ambito delle azioni volte ad implementare la razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione delle spese per beni e servizi, il Tavolo tecnico realizza forme di monitoraggio sullo stato di realizzazione ed attuazione del piano integrato, al fine di valutarne la relativa efficacia anche attraverso l’utilizzo di un sistema di indicatori sintetici di risultato.
  2. Il comitato propone al Tavolo tecnico, che li approva, gli indicatori e i relativi valori obiettivo e definisce le modalità e la tempistica relativa al monitoraggio degli stessi.
  3. Con cadenza trimestrale, ciascuno dei soggetti aggregatori predispone e rende visibili sul portale di cui al successivo art. 8, i resoconti delle attività di monitoraggio e controllo inerenti lo stato di attuazione dei piani delle iniziative di acquisto aggregato e i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore.

 Art. 8

Portale dei soggetti aggregatori

  1. Per facilitare la collaborazione, condivisione e valorizzazione delle competenze e delle esperienze, il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione sul proprio portale «www.acquistinretepa.it» la sezione dedicata al Tavolo tecnico finalizzata alla gestione dei flussi informativi, dei dati provenienti dai soggetti aggregatori e della reportistica contenente anche i risultati del monitoraggio di cui all’art. 7.
  2. Ciascun soggetto aggregatore è tenuto ad alimentare, secondo le specifiche tecniche definite nell’ambito del Comitato guida, la sezione di cui al precedente comma 1 con le diverse informazioni afferenti le iniziative di acquisto aggregato realizzate dai vari soggetti, in modo tale da favorire l’analisi dei fabbisogni di spesa, la comparazione dei dati e la replicabilità di modelli di eccellenza.
  3. Al fine di favorirne l’accesso e la piena condivisione, sul portale dei soggetti aggregatori saranno pubblicati, oltre all’elenco completo e aggiornato dei soggetti stessi, il documento di piano integrato e l’elenco di tutti i contratti stipulati dai soggetti aggregatori.

 Art. 9

Supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori

  1. Al fine di fornire supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico svolge attività quali:
  2. a) analisi della spesa non oggetto dei programmi di razionalizzazione dei soggetti aggregatori e potenzialmente affrontabile da tali programmi, anche tramite l’avvio di iniziative pilota;
  3. a) gestione ottimale della domanda, mediante analisi, comparazione e standardizzazione dei fabbisogni, al fine di rendere disponibili ai soggetti aggregatori benchmark e indicatori di appropriatezza dei consumi;
  4. b) promozione di percorsi formativi finalizzati, tra l’altro al potenziamento delle competenze dei buyer pubblici.

Art. 10

Revisione dei requisiti per l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori

  1. Il Tavolo tecnico, sentita l’ANAC, può formulare proposte al Presidente del Consiglio dei ministri per la revisione del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente i requisiti per l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi di quanto stabilito dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato 11 novembre 2014, di cui all’art. 9, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

 Art. 11

Anticorruzione

  1. Nell’ambito delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il Tavolo tecnico collabora con l’Autorità nazionale anticorruzione al fine di promuovere e definire norme e metodologie comuni di prevenzione della corruzione nel settore degli appalti pubblici, nonché nell’adempimento delle altre funzioni attribuite all’Autorità da successive normative.

Art. 12

Diffusione di buone pratiche

  1. Fatte salve le ulteriori forme di collaborazione istituzionale esistenti nell’ambito dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico promuove e favorisce il rafforzamento dei rapporti di collaborazione e cooperazione mediante azioni quali:
  2. a) diffusione e condivisione di buone pratiche ed esperienze significative riguardanti iniziative di acquisto aggregato realizzate dai soggetti aggregatori;
  3. b) identificazione di misure e strumenti di gestione delle procedure di acquisto al fine della semplificazione dei processi di e-procurement;
  4. c) condivisione delle banche dati esistenti al fine di ampliare e massimizzare le potenzialità connesse all’accesso aperto e all’integrazione delle informazioni disponibili;
  5. d) creazione di una banca dati contenente standard di documentazione di procedure di acquisto per beni e servizi per la definizione delle specifiche tecniche per le procedure di acquisto di beni e servizi.

 Art. 13

Utilizzo delle piattaforme di acquisto

  1. Al fine di favorire l’utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto da parte dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico, a seguito dei necessari approfondimenti tecnico-operativi, adotta strategie condivise circa l’utilizzo in modalità Application Service Provider (ASP) delle piattaforme informatiche di acquisto, nonché il riuso e riadattamento delle piattaforme esistenti.

 Art. 14

 Rapporti con soggetti terzi

  1. Il Tavolo tecnico collabora, per quanto di competenza, con i soggetti istituzionali competenti in tema di acquisti pubblici mettendo a disposizione analisi, contributi e studi su temi di volta in volta individuati.
  2. Il Tavolo tecnico promuove incontri e collaborazioni, con funzioni consultive, con associazioni di categoria, università, e altri enti istituzionali, al fine di facilitare la realizzazione dei programmi di razionalizzazione della spesa dei diversi soggetti aggregatori.
  3. La partecipazione alle iniziative di cui al comma 2 deve svolgersi senza oneri aggiuntivi per il Tavolo tecnico.

Art. 15

Disciplina transitoria

  1. Per gli anni 2014 e 2015, il Tavolo tecnico, tenendo conto degli articoli 3 e 4 del presente decreto, svolge le seguenti funzioni:
  2. a) individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di obbligatorietà da inserire nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014;
  3. b) definizione del modello sulla base del quale redigere i singoli piani delle iniziative di acquisto aggregato;
  4. c) individuazione degli indicatori, le modalità e la tempistica di rilevazione degli stessi, di cui all’art. 7, comma 2.

Allegato

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI E/O ELIMINATI

 (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252)

 Oneri introdotti.

Denominazione dell’onere: obblighi di trasmissione di dati alla segreteria tecnica del comitato guida istituito nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1) : art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, istitutivo del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
X [   ] [   ] [   ]

Cosa cambia per il cittadino/impresa: ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ciascun anno, trasmette alla segreteria tecnica del comitato guida istituito nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, una programmazione di massima riferita all’anno successivo, nonché i dati e le informazioni relative ai fabbisogni di spesa degli enti per i quali svolge la funzione di soggetto aggregatore.

Oneri introdotti.

Denominazione dell’onere: obblighi di predisporre e rendere visibile sul portale dei soggetti aggregatori i resoconti concernenti lo stato di attuazione dei piani delle iniziative di acquisto aggregato e i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore nonché le diverse informazioni afferenti le iniziative di acquisto aggregato, secondo le specifiche tecniche definite nell’ambito del comitato guida.

Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1): articoli 7, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, istitutivo del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
X [   ] [   ] [   ]

Cosa cambia per il cittadino/impresa: ogni tre mesi, ciascun soggetto aggregatore predispone e rende visibili sul portale dei soggetti aggregatori, i resoconti delle attività di monitoraggio e controllo inerenti lo stato di attuazione dei piani delle iniziative di acquisto aggregato e i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore, nonché le diverse informazioni afferenti le iniziative di acquisto aggregato, secondo le specifiche tecniche definite nell’ambito del comitato guida, al fine di favorire l’analisi dei fabbisogni di spesa, la comparazione dei dati e la replicabilità dei modelli di eccellenza.

——

(1) Da inserire solo in caso di atti complessi.

——

Provvedimento pubblicato nella G.U. 20 gennaio 2015, n. 15.

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