Elenco dei soggetti aggregatori

Art. 1 Finalità

image_pdfimage_print

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Decreto 11 novembre 2014

Art. 1

Finalità

  1. Il presente decreto in attuazione dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, definisce i requisiti per l’ iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori di seguito denominato «elenco», di cui all’art. 9, comma 1 del medesimo decreto-legge, dei soggetti diversi da Consip S.p.A. e da una centrale di committenza per ciascuna regione qualora costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’acquisizione dei beni e servizi.
  2. Resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  3. Resta fermo, altresì, quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2

Requisiti per la richiesta di iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori

  1. Richiedono l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilità, mediante un’organizzazione dedicata allo svolgimento dell’attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali:
  2. a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;
  3. b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. Ai fini dell’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all’acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. In sede di prima attuazione del presente decreto, rileva ai fini del possesso del requisito il triennio 2011-2012-2013.
  5. Ai fini del possesso del requisito relativo al valore delle procedure di cui al comma 2, si tiene conto anche delle procedure avviate:
  6. a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), dagli enti locali rientranti nell’area territoriale della città metropolitana e delle province;
  7. b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dai singoli enti locali facenti parte dell’associazione, unione, consorzio o accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività.

Art. 3

Procedimento di richiesta di iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori

  1. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, con propria determinazione, le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all’elenco.
  2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della determinazione di cui al comma 1, inviano all’ANAC la richiesta di iscrizione all’elenco. Per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a) la richiesta di iscrizione all’elenco è inviata, nel caso in cui la stessa città metropolitana non sia ancora subentrata alla provincia corrispondente, dalla provincia medesima.

Art. 4

Selezione delle richieste di iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori

  1. Scaduto il termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2 dell’art. 3, ovvero di cui al comma 1 dell’art. 5, l’ANAC procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, attraverso l’interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
  2. L’Autorità procede, sentita la Conferenza Unificata, all’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori richiedenti secondo un ordine decrescente basato sul più alto valore complessivo delle procedure avviate ai sensi dell’art. 2, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, comprensivo dei soggetti facenti parte dell’elenco ai sensi dell’art. 9, comma 1, del medesimo decreto.

Art. 5

Aggiornamento dell’elenco dei soggetti aggregatori

  1. L’ANAC entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, procede all’aggiornamento dell’elenco. A tal fine, i soggetti aggregatori già iscritti – con esclusione di Consip e dei soggetti aggregatori individuati dalle regioni di riferimento per i quali la stessa regione provvede a comunicare contestualmente eventuali modifiche – che intendano mantenere l’iscrizione all’elenco, ovvero i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e non iscritti all’elenco, inviano, secondo le modalità operative di cui all’art. 3, comma 1, la relativa richiesta all’ANAC che procede all’aggiornamento con le modalità di cui all’art. 4.
  2. Ai fini dell’aggiornamento triennale dell’elenco, l’ANAC anche su proposta motivata del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, può formulare proposte di modifica dei requisiti di cui all’art. 2.

Allegato

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI E/O ELIMINATI

(Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252)

Oneri introdotti

Denominazione dell’onere: Iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori.

Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1): art. 9, comma 2, secondo periodo, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
[   ] X [   ] [   ]

Cosa cambia per il cittadino/impresa: Al fine dell’acquisizione di beni e servizi, le cui categorie e soglie vengono individuate con apposito decreto, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori iscritti nell’elenco dei soggetti aggregatori, in quanto forniti dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, art. 2.

Possono ricorrere ai soggetti aggregatori di cui al medesimo elenco anche i comuni non capoluogo di provincia così come previsto al comma 3-bis, art. 33 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

——

(1) Da inserire solo in caso di atti complessi.

——

Provvedimento pubblicato nella G.U. 20 gennaio 2015, n. 15.

RelatedPost

Share This Post

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>