Soppresso l’incentivo del 2% alla progettazione

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Mentre siamo tutti in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del decreto-legge sulla Pubblica Amministrazione approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, non posso fare a meno di leggere all’interno degli oltre 120 articoli che compongono il provvedimento, a parte quella che concerne la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le ulteriori rilevanti proposte che riguardano i lavori pubblici che se fossero confermate indicherebbero, indubbiamente, un chiaro segnale di cambiamento.

Le novità relative al settore dei lavori pubblici sono rilevabili tra gli articoli 55 e 65 del provvedimento e, tra l’altro, riguardano:

la soppressione dell’incentivo del 2 % agli uffici tecnici
la riduzione dei requisiti per le gare di progettazione
le varianti in corso d’opera
il controllo dei requisiti soltanto del vincitore
la cancellazione della norma relativa al criterio di aggiudicazione al netto del costo del personale
l’abrogazione della norma sulla responsabilità solidale.

Ma andiamo con ordine.

Soppressione del 2 % agli uffici tecnici (art. 60, comma 1)
Con l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, viene, di fatto, cancellato l’incentivo del 2% dell’importo a base di gara di un’opera da ripartire tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo. In pratica la progettazione interna alle amministrazioni potrà essere, sempre, affidata ma senza alcun incentivo.
L’abrogazione del comma 6 viene, poi, cancellata la possibilità di ripartire il 30% della tariffa professionale (ma non era stata abolita?) relativa alla redazione di una atto di pianificazione tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

Riduzione dei requisiti per le gare di progettazione (art. 65)
Sensibile riduzione dei requisiti relativi alle gare di progettazione con la modifica dell’articolo 263 del Regolamento n. 270/2010. Sono modificate le lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 263 e con le modifiche introdotte:

il fatturato globale passa da un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base d’asta ad un importo variabile tra 1,4 e 3 volte l’importo a base d’asta con la precisazione che il periodo di riferimento passa dagli ultimi 5 esercizi agli ultimi 7 esercizi antecedenti la pubblicazione del bando;
l’importo globale relativo all’espletamento di lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare passa da un importo variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori ad almeno una volta l’importo;
il numero di servizi appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare passa da 2 a 1;
il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato passa dalla misura variabile da 2 a 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico ad una misura variabile da 1 a 1,5 volte con la precisazione che il periodo di riferimento passa dagli ultimi 3 anni agli ultimi 5 anni.

Varianti in corso d’opera (art. 56, comma 1)
Le varianti in corso d’opera di cui al comma 1 lettere b). c) e d) dell’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163 devono essere trasmesse. unitamente al progetto esecutivo. all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento. all’Autorità Nazionale Anti Corruzione entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Controllo dei requisiti soltanto del vincitore (art. 59, comma 1).
L’accertamento dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 del Codice dei contratti è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all’esito dell’esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatari.

Cancellazione della norma relativa al criterio di aggiudicazione al netto del costo del personale (art. 64, comma 3)
Con l’abrogazione del comma 3-bis dell’articolo 82 del Codice dei contratti viene cancellata la norma relativa alla determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale introdotta dall’articolo 32, comma 7-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n, 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Abrogazione della norma sulla responsabilità solidale (art. 63)
Con l’articolo 63 dello schema di decreto-legge che abroga i commi da 28 a 28-ter dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223/2006, viene soppressa la cosiddetta responsabilità fiscale dell’appaltatore; si tratta della norma che, in atto, prevede che l’appaltatore risponda in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

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