Conferenza di servizi, silenzio assenso e SCIA

Le novità della riforma PA approvata dalla Camera

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Introdotto il nuovo istituto generale del silenzio assenso con termine di 30 giorni – 90 per le materie relative ai beni culturali e all’ambiente – tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi.
Via libera dalla Camera, con modifiche, al disegno di legge Madia di riforma della Pubblica amministrazione.

Il provvedimento, che torna ora all’esame del Senato, contiene prevalentemente deleghe legislative – da esercitare in gran parte nei dodici mesi successivi all’approvazione della legge – che investono, tra l’altro, la conferenza di servizi, la segnalazione certificata inizio attività (Scia) e il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche.

CONFERENZA DI SERVIZI.

In particolare, si delega il Governo a riordinare la disciplina della conferenza di servizi in modo da: ridurre i casi di convocazione obbligatoria; semplificare e rendere più celeri i tempi della conferenza, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici; rivedere i meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse, di meccanismi di silenzio assenso e di superamento del dissenso; introdurre modelli di istruttoria pubblica, per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento; introdurre strumenti di composizione degli interessi pubblici in caso di partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.

SCIA. Per quanto riguarda l’avvio dell’attività sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il disegno di legge interviene in materia di autotutela amministrativa, delimitando i poteri dell’amministrazione nei confronti dei privati. Il Governo viene delegato ad operare una ricognizione dei procedimenti oggetto di SCIA, di silenzio assenso, di autorizzazione espressa dell’amministrazione, e di comunicazione preventiva del privato, i cui ambiti di applicazione risultano incerti, ed a dettare una disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazione preventiva espressa.

ANNULLABILITÀ D’UFFICIO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ESITO DEL SILENZIO-ASSENSO E DICHIARATI ILLEGITTIMI DA UN’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.

È prevista l’annullabilità d’ufficio di quei provvedimenti amministrativi che sono l’esito del silenzio-assenso e che sono dichiarati illegittimi da un’amministrazione pubblica. Sarà possibile revocare tali provvedimenti “entro un tempo ragionevole” o in ogni caso “non superiore a diciotto mesi” a partire dalla data di adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

SILENZIO ASSENSO.

Nella legge sulla disciplina generale del procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) viene introdotto il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazione pubbliche e gestori di pubblici servizi. Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui per l’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche ovvero di gestori di beni e/o servizi pubblici. Questi ultimi sono tenuti a comunicare le rispettive decisioni all’amministrazione proponente entro 30 giorni (suscettibili di interruzione per una sola volta), decorsi inutilmente i quali, l’assenso, il concerto o il nulla osta s’intende acquisito.

È fissato invece a 90 giorni il tempo richiesto per far scattare il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche sulle materie relative ai beni culturali, alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale e alla salute dei cittadini.

In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

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