Adeguamento sismico e efficienza energetica nei condomini

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Proposta di legge alla Camera

Prevede la possibilità per i condomìni di costituire un fondo di accantonamento per la realizzazione di interventi non ancora deliberati dall’assemblea condominiale.
È stata presentata il 24 novembre 2016 alla Camera una proposta di legge che contiene disposizioni per favorire l’adeguamento sismico e l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici in condominio.

Messa a punto con la collaborazione del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, la proposta di legge – di iniziativa di Stella Bianchi (deputata Pd membro della commissione Ambiente di Montecitorio) e altri deputati – è ora in commissione Giustizia della Camera, ma non è ancora partito l’esame.

La proposta prevede che, al fine di favorire l’incremento dell’efficienza energetica e l’adeguamento sismico degli edifici privati, i condomìni possono costituire un fondo di accantonamento per la realizzazione di interventi non ancora deliberati dall’assemblea condominiale.

Il fondo di accantonamento è costituito con una deliberazione dell’assemblea dei condòmini assunta ai sensi dell’articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

Il fondo di accantonamento è finanziato annualmente con una quota percentuale del bilancio condominiale o con versamenti ripartiti in base ai millesimi di proprietà secondo le modalità stabilite dall’assemblea condominiale al momento della costituzione del fondo stesso.

La quota versata ogni anno nel fondo di accantonamento non può essere inferiore al 5 per cento del rendiconto condominiale annuale.

Le quote destinate al finanziamento del fondo di accantonamento sono separate dalla gestione ordinaria e sono versate su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.

La costituzione del fondo di accantonamento consente di accedere alle detrazioni fiscali e alle forme di incentivazione per la realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica e di adeguamento sismico degli edifici in vigore al momento della sua costituzione da parte dell’assemblea condominiale a condizione che gli interventi siano deliberati e avviati entro cinque anni dalla costituzione del fondo stesso.

Consulta il testo della proposta di legge

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