Certificazione del rispetto del patto di stabilità per il 2015

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Ministero dell’Economia e delle Finanze
N. 18628 – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.GE.P.A.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO l’articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web HYPERLINK “http://pattostabilitainterno.tesoro.it/” http://pattostabilitainterno.tesoro.it, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 19 del medesimo articolo 31;
VISTO il secondo periodo del comma 20 dell’articolo 31 della richiamata legge n. 183 del 2011, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
VISTO l’articolo 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 52505 del 26 giugno 2015, che definisce le modalità di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2015, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011;
VISTO il terzo periodo del comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;
VISTO l’articolo 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011 che disciplina le sanzioni da applicare all’ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza;
VISTO, in particolare, l’articolo 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n.183 del 2011, che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma 26, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
VISTO l’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) che prevede che, a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato previsto dall’ HYPERLINK “http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART267″ articolo 261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio;
VISTO l’articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede che il Ministro dell’interno con proprio decreto provvede all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell’ente;
VISTO l’articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge n. 183 del 2011 che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del medesimo articolo 31, relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;
VISTO l’articolo 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, che dispone che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell’interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti spettanti;
VISTO l’articolo 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011, che stabilisce che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, l’ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno;
VISTO l’articolo 31, comma 28, primo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26 del medesimo articolo;
VISTO l’articolo 31, comma 29, della legge n. 183 del 2011, che stabilisce che gli enti locali di cui al precedente comma 28 sono tenuti a comunicare l’inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
VISTO l’art. 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari, acquisiti nell’ambito del Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”, sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo;
VISTO l’articolo 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, che prevede la possibilità di aggiornare, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno;
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;
SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 3 marzo 2016;

DECRETA:
Articolo 1
(Certificazione)
Le città metropolitane, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, e trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web all’indirizzo «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2015, secondo il prospetto “Certif.2015” e le modalità contenute nell’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Al fine di consentire l’individuazione degli enti ai quali, in caso di certificazione del mancato rispetto del patto di stabilità interno, non si applica la sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilità interno 2015, comunicano, con il prospetto “Certif. 2015/A” e secondo le modalità contenute nell’allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.
I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno che, nell’anno 2015, hanno acquisito spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”, ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attestano mediante la compilazione del prospetto “Certif. 2015/B” che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti nel 2015, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
Gli spazi finanziari acquisiti nel 2015 mediante il patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”, ai sensi dell’articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non utilizzati per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo programmatico dell’anno 2015, per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
Gli enti di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, con le modalità precedentemente indicate sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2015, ai sensi dell’articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sono assoggettati alle sanzioni di cui all’articolo 31, comma 26, lettera b) e seguenti, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione e attesti:
il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dall’articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183;
il mancato rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011.
Decorsi sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, il Ministero dell’interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i trasferimenti spettanti.
Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta, attesti:
il rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione solo le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011;
il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011.
In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno di cui al comma 28 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione del patto di stabilità interno entro trenta giorni dall’accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare l’assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», previa sottoscrizione con firma digitale, la nuova certificazione.
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, l’ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato
Daniele Franco

Allegato

INDICE

A. Certificazione e prospetti allegati
B. Istruzioni per l’invio telematico dei prospetti della certificazione
C. Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad acta
D. Fondo crediti di dubbia esigibilità – Chiarimenti
E. Obbligo di invio di una nuova certificazione

CERTIFICAZIONE E PROSPETTI ALLEGATI

Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2015 utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 52505 del 26 giugno 2015, concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2015 (modello MONIT/15), come successivamente modificato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del medesimo decreto.
Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell’intero anno 2015 che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all’indirizzo HYPERLINK “http://pattostabilitainterno.tesoro.it/” http://pattostabilitainterno.tesoro.it.
Considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web, al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l’anno 2015, è stata prevista una apposita procedura web che consente all’ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell’economia e delle finanze. Il modello “Certif. 2015” risulta, pertanto, già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2015, direttamente dagli enti nel sistema web e con l’indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.
A tal proposito, si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2015, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2016 mediante la funzione “Variazione modello” nell’applicazione web del “Monitoraggio”.
Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli enti locali che, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno, trasmettono telematicamente un ulteriore prospetto (“Certif. 2015/A”) utile per valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto consente l’individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011 inerente alla riduzione del fondo di solidarietà comunale per i comuni, del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti erariali per le province della Regione siciliana e della regione Sardegna.
Infine, secondo quanto disposto dall’articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge n. 16 del 2012, i comuni che, nell’anno 2015, hanno acquisito spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”, attestano, mediante la compilazione del prospetto “Certif. 2015/B”, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2015 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. L’importo dei pagamenti effettuati, peraltro, risulterà indicato automaticamente sulla base dell’importo inserito da ciascun ente interessato in corrispondenza della voce “Pag Res” del modello MONIT/15 relativo al monitoraggio del secondo semestre 2015.
Come precisato dalla norma sopra richiamata, in assenza di tale attestazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. A tal proposito, si ritiene che la norma sia correttamente applicata se l’importo dei pagamenti di residui passivi in conto capitale effettuati nell’anno 2015 a valere sugli spazi finanziari acquisiti nel 2015 mediante il patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” (quantificato nel prospetto del monitoraggio del secondo semestre nella voce “Pag Res”) non risulti inferiore ai predetti spazi finanziari. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalità sopra indicate, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati mediante un peggioramento dell’obiettivo dell’anno 2015 mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. Il predetto recupero viene effettuato in sede di certificazione del patto di stabilità interno 2015 (modello “Certif. 2015”) attraverso la rideterminazione del “saldo obiettivo 2015 finale” per un importo pari agli spazi finanziari acquisiti nell’ambito del “patto orizzontale nazionale” 2015 e non utilizzati per le finalità indicate dalla norma.

B. ISTRUZIONI PER L’INVIO TELEMATICO DEI PROSPETTI DELLA CERTIFICAZIONE

L’articolo 1, comma 539, della legge di stabilità 2014, ha disposto, a partire dal 2014, la sostituzione dell’invio della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno in forma cartacea (a mezzo raccomandata) con l’invio telematico, prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”. Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l’articolo 45 del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, rubricato “Valore giuridico della trasmissione”, prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.
Pertanto, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2015, le città metropolitane, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web all’indirizzo «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», le risultanze al 31 dicembre 2015 del patto di stabilità interno (articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183). La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.
Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere all’applicazione web del patto di stabilità interno e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell’applicativo, la funzione di “Acquisizione modello” relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2015 che prospetterà in sola visualizzazione il modello “Certif. 2015” contenente le risultanze del monitoraggio del secondo semestre del proprio ente.
In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, al fine di consentire l’individuazione degli enti per i quali si applica la sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011 (riduzione del fondo di solidarietà comunale, del fondo sperimentale di riequilibrio, nonché dei trasferimenti erariali per le province della Regione Siciliana e della regione Sardegna) il sistema web genererà automaticamente il prospetto Certif. 2015/A che dovrà essere opportunamente compilato dall’utente.
Infine, per i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell’anno 2015 nell’ambito del patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”, il sistema genererà automaticamente il prospetto “Certif. 2015/B”, al fine di acquisire l’attestazione inerente all’utilizzo dei predetti spazi finanziari ai sensi del richiamato comma 6 dell’articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012.
Dopo aver verificato l’attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del/i documento/i da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l’invio della certificazione:
Fase 1: utilizzare la funzione “Certificazione digitale” per effettuare il download del documento tramite l’apposito tasto “Scarica Documento”;
Fase 2: una volta scaricato il documento, apporre la firma di tutti i soggetti sopra indicati (rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria) utilizzando i kit di firma in proprio possesso;
Fase 3: accedere nuovamente alla funzione “Certificazione digitale” ed effettuare l’upload del documento firmato tramite l’apposito tasto “Carica Documento Firmato”. Per procedere con l’invio è necessario completare tutti i passaggi della procedura guidata che il sistema propone. Il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l’acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.
Fase 4: è necessario associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente ruolo ricoperto (ad esempio Sindaco o Responsabile Finanziario);
Fase 5: inviare il documento tramite l’apposito tasto di “Invio Documento” presente al termine della procedura guidata. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio e attestante che la certificazione risulta nello stato di “inviato e protocollato”.
Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione “Certificazione digitale” e verificando che il campo “stato” finale del documento riporti la dicitura “inviato e protocollato”.

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell’applicativo disponibile sul sistema web all’indirizzo HYPERLINK “http://pattostabilitainterno.tesoro.it” http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all’indirizzo di posta elettronica “ HYPERLINK “mailto:assistenza.cp@tesoro.it” assistenza.cp@tesoro.it”.
La funzione di acquisizione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2015. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell’anno 2015.
Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto della gestione dell’anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l’ente, approvando il rendiconto della gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione (entro il 29 giugno 2016), i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA

L’ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno ai sensi dell’articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, è assoggettato alle sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, del predetto articolo.
Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione e attesti:
– il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera d), dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo);
– il mancato rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011.
Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2015, si ritiene che i sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, previsti dall’articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, decorrano dall’eventuale nuovo termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2015 previsto dal decreto del Ministro dell’interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell’articolo 261 del T.U.EE.LL.
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno (ai sensi del comma 20, ultimo periodo, dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011).

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta attesti:
– il rispetto del patto di stabilità, trovano applicazione le sole sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011;
– il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011.
Fatta eccezione per le fattispecie previste dal comma 20-bis dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come individuate al successivo punto E, non possono essere trasmesse certificazioni successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del commissario ad acta.
Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, dell’articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011, compresa la sospensione di tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno.

D. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ – Chiarimenti

Come meglio precisato al paragrafo B.2.2 del decreto del Ministero dell’economia e finanze n. 52505 del 26 giugno 2015, relativo al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno 2015, il comma 3 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 490 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ha stabilito che, ai fini della determinazione del saldo finanziario rilevante per il rispetto del patto di stabilità 2015, rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL).
Pertanto, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2015, nel calcolo del saldo finanziario di cui al citato comma 3 dell’articolo 31, rientra, fra le spese, il valore dell’accantonamento annuale stanziato nel predetto Fondo di parte corrente, aggiornato alle ultime variazioni di bilancio intervenute (Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell’allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui alla lettera a), del comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011).
Conseguentemente, per consentire l’aggiornamento dello stanziamento nel predetto fondo, le città metropolitane e le province, entro il termine di trasmissione della certificazione del patto di stabilità interno 2015 (entro il 31 marzo 2016), modificano il dato riportato nella cella “FCDE” del prospetto “MONIT/15” relativo al monitoraggio del secondo semestre 2015, mediante la funzione “Variazione modello” nell’applicazione web del “Monitoraggio”. Qualora la certificazione sia stata già trasmessa, successivamente al suddetto aggiornamento, è necessario trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, secondo le stesse modalità, entro e non oltre sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione (entro il 29 giugno 2016).
Invece, per i comuni di cui alla tabella 1 allegata al decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 – per i quali gli obiettivi programmatici dell’anno 2015 sono stati calcolati ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 78 del 2015 e ridotti di un importo proprio pari all’accantonamento definitivo stanziato nel bilancio di previsione al Fondo crediti di dubbia esigibilità è richiesto innanzitutto l’aggiornamento dello stanziamento nel predetto fondo nel modello “OB/15/C” relativo agli obiettivi programmatici 2015-2018. In tal caso, i suddetti comuni che, entro il termine del 31 dicembre 2015, hanno trasmesso il modello “OB/15/C”, provvedono all’aggiornamento del predetto accantonamento nel medesimo modello “OB/15/C” entro il 31 marzo 2016 e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione (entro il 29 giugno 2016) mediante la relativa funzione “Variazione modello”. Il sistema applicativo web provvede, contestualmente, all’aggiornamento automatico del dato nella corrispondente voce “FCDE” del prospetto “MONIT/15”.Qualora la certificazione sia stata già trasmessa entro il termine del 31 marzo 2016, successivamente al suddetto aggiornamento, è necessario trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, secondo le stesse modalità, entro e non oltre sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione (entro il 29 giugno 2016).

E. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, l’ente locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno (articolo 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011).
Al riguardo, si evidenzia che con la dizione “peggioramento” del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno” il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:
la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno già accertato con la precedente certificazione;
la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno;
la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato.
In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti locali che sulla base della precedente certificazione risultano non aver rispettato il patto di stabilità interno, non possono inviare certificazioni rettificative in senso migliorativo di dati trasmessi precedentemente.
Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno, di cui al comma 28 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall’accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, nei successivi trenta giorni, ad assicurare la trasmissione telematica della nuova certificazione.

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