Personale delle province e delle città metropolitane

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Presidenza del Consiglio dei Ministri  – Circolare 29 gennaio 2015, n. 1

Attesa la rilevanza e l’urgenza di dare attuazione alle disposizioni in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, nonché di fornire chiarimenti in merito ad altri profili di raccordo tra le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, si ritiene necessario adottare le seguenti linee guida. Sui contenuti del presente documento è stato sentito l’Osservatorio nazionale ed è stata data informativa alle Organizzazioni sindacali.

Allegato

Linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L’intitolazione dei paragrafi e il richiamo dei commi, ove non diversamente previsto, sono riferiti all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Sommario:

Comma 735 – Decorrenza delle misure della legge di stabilità.

Commi 418 e 419 – Contenimento della spesa per le province delle Regioni a statuto ordinario.

Comma 420 – Contenimento della spesa di personale mediante divieti in materia di assunzioni a tempo indeterminato, di stipula di rapporti di lavoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza.

Finalità

Ambito soggettivo

Chiarimenti in merito ai divieti per le province riguardanti il personale

Lettera c): divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito di procedure di mobilità.

Lettera d): divieto di acquisire personale attraverso l’istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi.

Lettera e): divieto di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi.

Lettera f): divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Lettera g): divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Disposizioni speciali in materia di proroghe dei contratti.

Comma 429 – Disciplina speciale per il personale degli enti di area vasta adibito a servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro (Finanziamento della spesa di personale a tempo indeterminato e delle proroghe per i tempi determinati e per le collaborazioni coordinate e continuative)

Finalità, ambito soggettivo e vigenza temporale

Lettura sistematica con la legge n. 183 del 2014

Contenuto

Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 – Proroga dei contratti a valere sui fondi dell’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 Comma 421 – Riduzione della dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario.

Finalità e ambito soggettivo

Percentuali di riduzione della dotazione organica

Criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo

Valore finanziario dei soprannumeri ripartito per funzioni Comma 422 – Individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e del personale che sarà destinatario delle procedure di mobilità.

Partecipazione sindacale

Elenchi del personale e procedure di mobilità in relazione alle funzioni Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione della dotazione organica Comma 423 – Piani di riassetto organizzativo, decreto che fissa i criteri per la mobilità, informatizzazione dei processi.

Commi 424 e 425 – Ricollocazione del personale a valere sui budget delle assunzioni 2015 e 2016 delle amministrazioni pubbliche.

Ambito soggettivo e disciplina del comma 424

Ambito soggettivo e disciplina del comma 425

Incontro domanda e offerta di mobilità

Mobilità prioritaria verso gli uffici giudiziari

Divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche

Categorie infungibile

Comma 426 – Proroga del termine per le procedure di stabilizzazione.

Finalità

Contenuto

Comma 427 – Utilizzo del personale nelle more della conclusione delle procedure di mobilità e forme di mobilità temporanea in caso di delega di funzioni.

Comma 428 – Riassorbimento e mobilità del personale non utilmente ricollocato.

Finalità

Comma 430 – Rinegoziazione delle rate di ammortamento dei mutui.

Finalità e contenuto

Modalità di rinegoziazione

Chiarimenti aggiuntivi e altre iniziative operative.

Partita IVA

Collegio revisori

Comparto di contrattazione delle città metropolitane

Alienazione del patrimonio immobiliare

Cronoprogramma.

Comma 735 – Decorrenza delle misure della legge di stabilità.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), salvo quanto disposto dall’articolo 1, commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701 della medesima legge, entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Commi 418 e 419 – Contenimento della spesa per le province delle regioni a statuto ordinario.

Le province e le città metropolitane (di seguito enti di area vasta) concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. L’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire è definito da apposito decreto interministeriale tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

La riduzione incrementale della spesa corrente si coordina anche con la graduale attuazione dei processi di mobilità del personale definiti dalla legge 56 del 2014 e dai commi da 420 a 428. Tali processi determinano una progressiva riduzione della spesa del personale sostenuta dalle città metropolitane e dalle province attraverso una ricollocazione del personale in mobilità presso le amministrazioni titolari delle funzioni non fondamentale in attuazione della predetta legge 56/2014 e in altre amministrazioni pubbliche, a cui si aggiunge, nello stesso arco temporale del biennio 2015-2016, la riduzione di spesa del personale in servizio presso gli enti di area vasta in ragione dell’estinzione dei rapporti di lavoro in relazione alle cessazioni dal servizio previste dalla disciplina vigente (anche mediante applicazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).

Comma 420 – Contenimento della spesa di personale mediante divieti in materia di assunzioni a tempo indeterminato, di stipula di rapporti di lavoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza.

Finalità

La previsione del comma 420 è da collegare alla misura del comma 418 che dispone per le province e per le città metropolitane una significativa e progressiva riduzione della spesa corrente.

Ambito soggettivo

La previsione si applica solo alle province, comprese quelle con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri, delle Regioni a statuto ordinario. Non si applica alle città metropolitane. Questo si evince dalla formulazione del comma 420 (che parla solo delle province) raffrontata con quella del comma 418 (che cita espressamente sia le province, sia le città metropolitane).

Pertanto con riguardo al comma 421, che contempla tra i destinatari tanto le province quanto le città metropolitane, il periodo secondo cui “Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo.” si intende riferito esclusivamente alle province.

Si evidenzia che, poiché le misure del comma 418 sono destinate anche alle città metropolitane, pur non essendo le stesse destinatarie del comma 420, è evidente che la compressione delle spese correnti si rifletterà anche sulla spesa di personale riducendo notevolmente i margini di ampliamento della stessa anche per le medesime città metropolitane.

Si aggiunge, inoltre, che, fintanto che permangono presso le predette città metropolitane situazioni di soprannumerarietà, non sarà comunque consentito alle stesse, in applicazione dei principi generali che vietano assunzioni in assenza di disponibilità di posti, ricorrere ad assunzioni di personale con la conseguente sostanziale applicazione dei divieti di cui alle lettere c) e d).

Chiarimenti in merito ai divieti per le province riguardanti il personale

Lettera c): divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito di procedure di mobilità:

Il divieto era già previsto dall’articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale divieto è stato confermato dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo 3, comma 5, secondo periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino al 31 dicembre 2014 il divieto si applicava alle province secondo l’ordinamento anteriore alla legge 56/2014. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il divieto si applica alle sole province e non anche alle città metropolitane, fatti salvi gli effetti di riduzione della spesa corrente derivanti per queste ultime dal citato comma 418.

La lettera c) del comma precisa che il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, si estende anche all’acquisizione di personale mediante mobilità, anche laddove avviata anteriormente alla predetta data.

Resta fermo l’obbligo di assunzione per coprire la quota riservata alle categoria protette, anche in deroga al divieto di cui alla lettera c).

Lettera d): divieto di acquisire personale attraverso l’istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi.

Il divieto scaturisce dal principio secondo cui l’onere del trattamento economico del personale in posizione di comando grava sull’amministrazione utilizzatrice.

Lettera e): divieto di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi. Alle province è preclusa in modo assoluto, per le finalità di contenimento della spesa derivanti principalmente dalla misura di cui al comma 418, la possibilità di attivare nuovi rapporti di lavoro ai sensi dell’articolo 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (Incarichi a contratto) del TUEL, sia per le province che hanno svolto le nuove elezioni, sia per quelle che devono ancora svolgerle, ai sensi della legge 56/2014. Sul punto occorre operare una distinzione tra l’articolo 90 e l’articolo 110, nonché tra disciplina a regime e disciplina transitoria.

Disciplina a regime articolo 90.

Rispetto all’articolo 90 il divieto interviene impedendo l’attivazione di nuovi rapporti di lavoro. Ne deriva che, per supportare il Presidente della Provincia nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge lo stesso può ricorrere esclusivamente ai dipendenti di ruolo dell’ente senza maggiori oneri. In nessun caso, invece, è consentito assumere collaboratori con contratto a tempo determinato, secondo le prescrizioni del predetto articolo 90.

Disciplina a regime articolo 110.

La distinzione tra personale interno e soggetti esterni non rileva ai fini dell’articolo 110 in quanto in entrambi i casi è presupposto necessario l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. In sostanza, le Province non possono stipulare contratti a tempo determinato ex articolo 110 neppure con personale interno, in quanto il predetto articolo presuppone l’attivazione di nuovi rapporti di lavoro espressamente vietata dalla lettera e).

Disciplina transitoria articolo 110.

La lettera e) prevede che i rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di prorogare gli stessi. Resta inteso che il contratto è risolto di diritto nel caso di ente che dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie (art. 110, c. 4). La disciplina transitoria dettata per l’articolo 110 si applica sia per le province che hanno svolto le nuove elezioni, sia per quelle che devono ancora svolgerle, ai sensi della legge 56/2014.

Disciplina transitoria articolo 90.

Per quanto riguarda i contratti in essere ai sensi dell’articolo 90, per le province che non hanno ancora proceduto alle nuove elezioni si applica la disciplina ordinaria sulla durata del contratto, con la conseguenza che alla scadenza prevista il rapporto di lavoro si estingue ed è vietata tanto la proroga, quanto l’attivazione di nuovi rapporti di lavoro.

Lettera f): divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

I rapporti di lavoro flessibile contemplati dal predetto articolo 9 comma 28 sono i contratti di lavoro: a) a tempo determinato, b) quelli flessibili scaturenti da convenzioni, c) di collaborazione coordinata e continuativa, d) di formazione-lavoro o altri rapporti formativi, e) di somministrazione di lavoro, f) di lavoro accessorio. Il divieto si estende anche alle proroghe o alla prosecuzione dei predetti rapporti di lavoro. In relazione alle finalità di contenimento della spesa, si ritiene che il divieto si estenda al caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea ritenendo che per i progetti connessi con tali fondi si possa utilizzare il personale già in servizio presso gli enti di area vasta. Si aggiunge, ad ogni buon fine e a supporto della coerenza esegetica, che la legge 56/2014, all’articolo 1, comma 92 prevede la garanzia dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. Pertanto, le proroghe sono ammesse nei limiti in cui eventuali disposizioni speciali di leggi le consentono come si andrà meglio a dire nel paragrafo dedicato alle proroghe.

Lettera g): divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Nella casistica rientrano tutte le tipologie di incarico disciplinate dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Disposizioni speciali in materia di proroghe dei contratti.

Sono fatte salve, in materia di proroga, per le tipologie di lavoro e per la platea dei soggetti ivi indicate, le diverse previsioni di legge quali, per quanto concerne gli enti di area vasta, quelle contenute:

a) nell’articolo 1, comma 429, della legge 190/2014.

b) nell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192.

Comma 429 – Disciplina speciale per il personale degli enti di area vasta adibito a servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro (finanziamento della spesa di personale a tempo indeterminato e delle proroghe per i tempi determinati e per le collaborazioni coordinate e continuative).

Finalità, ambito soggettivo e vigenza temporale

La previsione è indirizzata agli enti di area vasta e ha l’obiettivo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego e la conduzione del Piano per l’attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “garanzia per i giovani”.

La norma deve intendersi di vigenza annuale in quanto, pur non fissando un dies ad quem delimitativo della propria efficacia, una norma di pari tenore, anch’essa priva di limite temporale, era già prevista nella legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013) e, malgrado ciò, il legislatore ha ritenuto di disporre la medesima previsione anche nella legge di stabilità 2015. Ciò comprova l’intenzione del legislatore di attribuire anche al comma 429 efficacia annuale.

Lettura sistematica con la legge n. 183 del 2014

La previsione detta una disciplina speciale per le città metropolitane e le province che, a seguito o nelle more del riordino delle funzioni fondamentali, continuino a esercitare le funzioni ed i compiti relativi ai servizi per l’impiego e alle politiche attive del lavoro. La disciplina speciale per il personale dedicato alle predette funzioni va letta in relazione al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive per il lavoro di cui alla legge delega n. 183/2014. Tale legge prevede, tra i principi delega del comma 4, l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, la possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati. Come meglio si dirà nel prosieguo, tale personale seguirà un percorso di ricollocazione separato da definire in sede di attuazione della legge 183/2014, secondo i criteri di delega sopra descritti.

Contenuto

La norma autorizza gli enti suddetti a finanziare, a valere su piani e programmi nell’ambito dei fondi strutturali, le seguenti fattispecie:

rapporti di lavoro a tempo indeterminato: la disciplina del comma 429 rende possibile finanziare, a valere sui programmi dei fondi strutturali, le spese del personale di ruolo adibito ai servizi per l’impiego e alle politiche attive del lavoro. Ciò determina, nelle more del riordino delle funzioni, anche per effetto della legge 183/2014, un effetto positivo sul bilancio degli enti di area vasta.

Questo finanziamento straordinario è in linea con quanto detto in merito al percorso differenziato riservato al personale a tempo indeterminato adibito a tali funzioni;

proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato e prosecuzione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che siano strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi e di interventi da essi finanziati. Si tratta di rapporti di lavoro finanziati a valere sui fondi comunitari, anche in applicazione della legge di stabilità 2014, a cui gli enti fanno ricorso per garantire la continuità del servizio.

La disciplina recata dal comma 429, in quanto derogatoria, è soggetta ad applicazione restrittiva. Resta fermo il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Ne consegue che, atteso il finanziamento con fondi comunitari, gli oneri sostenuti non si calcolano ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010 e dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006.

In merito alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità si rinvia alla circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze. Per completezza si fa rilevare che la previsione del comma 429 trova applicazione anche per le Regioni che hanno mantenuto la gestione dei servizi per l’impiego, come espressamente previsto dal comma 427.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà, per quanto di competenza, gli atti connessi con la parte della norma che autorizza lo stesso Dicastero, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 – Proroga dei contratti a valere sui fondi dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

La previsione di cui al predetto comma 6 è applicabile sia alle province, sia alle città metropolitane. Infatti, il comma proroga al 31 dicembre 2015 il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 4, comma 9, terzo periodo del d.l. 101/2013 secondo cui, nel testo novellato, “Fermo restando il divieto previsto dall’articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.”

L’accezione “province” di cui al predetto comma 9 è riferita all’assetto istituzionale anteriore alla legge 56/2014 e, pertanto, comprensiva delle città metropolitane succedute alle relative province a decorrere dal 1° gennaio 2015. La possibilità di proroga è da riferire, in base al contesto normativo di riferimento, al personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013. Sono altresì da rispettare i vincoli scaturenti dai seguenti articoli:

1, comma 557, della legge 296/2006;

9, comma 28, del d.l. 78/2010;

31, comma 26, lettera d), della legge n. 183 del 2011.

Resta ininfluente, in caso di violazione del patto, l’applicabilità del comma 429 in merito alla possibilità di finanziare con i fondi comunitari i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in quanto non determinano alcuna forma di assunzione o di maggiore onere per l’ente.

Comma 421 – Riduzione della dotazione organica delle città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario.

Finalità e ambito soggettivo

Il comma ha l’obiettivo di ridurre ex lege la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario.

In relazione ai processi di riordino delle funzioni delle province, secondo la previsione della legge 7 aprile 2014, n. 56, il legislatore ha rapportato le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite dalla predetta legge 56/2014. Le percentuali di riduzione sono tarate, infatti, in ragione della consistenza delle funzioni fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta.

Percentuali di riduzione della dotazione organica

La previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è ridotta in misura rispettivamente pari al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (8 aprile 2014). Per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la predetta misura di riduzione è fissata nella percentuale del 30. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore.

Si precisa, per esigenze di chiarezza, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il valore della spesa della dotazione organica è ridotto ex lege nelle percentuali indicate e che, entro 30 giorni (31 gennaio 2015), gli enti di area vasta possono effettuare una riduzione maggiore laddove ritengano che il loro fabbisogno complessivo di personale, necessario a consentire lo svolgimento delle funzioni fondamentali, possa essere inferiore.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 le amministrazioni provinciali e le città metropolitane comunicano, nel contesto degli osservatori regionali di cui all’accordo sottoscritto in applicazione dell’articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, la consistenza finanziaria della dotazione organica ridotta, in misura non inferiore alle percentuali previste dalla legge, e la base di computo presa a riferimento. Per sottrazione si determinerà il valore finanziario dei soprannumeri.

Il termine previsto per gli adempimenti di cui al presente paragrafo, data la complessità dell’operazione e i tempi richiesti per l’adozione delle linee guida, potrà, ove necessario, coincidere con quello previsto per la definizione dei piani di riassetto organizzativo (1° marzo 2015), come si andrà a dire.

In chiave di coordinamento sistematico del disposto del comma 421 con il comma 423, nonché di coerenza dei criteri che sovraordinano le misure di riorganizzazione, si ritiene che l’articolazione della dotazione organica ridotta possa essere declinata in sede di determinazione dei piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale di ciascun ente di area vasta, piani da adottare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° marzo 2015).

Alla data del 1° marzo 2015, ove l’ente ritenga di operare un’ulteriore riduzione di dotazione organica, dovrà procedere alla rideterminazione del valore finanziario della stessa e quindi del soprannumero. I termini di cui sopra presuppongono una sincronia con i processi di riordino delle funzioni. L’Osservatorio nazionale previsto dall’accordo di cui all’articolo 1, comma 91, della legge 56/2014 adotta le iniziative necessarie di impulso e raccordo prevedendo, in caso di necessità, il riallineamento delle scadenze nella misura strettamente indispensabile, in relazione allo stato di attuazione del riordino.

Criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo.

Si deve precisare che con la nozione di “spesa del personale di ruolo” deve intendersi la spesa complessiva riferita a tutto il personale, (impegnato tanto nelle funzioni fondamentali quanto in quelle non fondamentali), appartenente al ruolo della provincia o della città metropolitana, ivi inclusi i dipendenti di ruolo che prestano servizio a qualsiasi titolo presso altre amministrazioni o enti o eventualmente in aspettativa. La commisurazione della spesa complessiva deve avvenire operativamente facendo riferimento alla spesa di personale “fotografata” all’8 aprile 2014 prendendo a riferimento, per definire la base di computo, il costo individuale dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni categoria calcolato per ciascun ente di area vasta. Il predetto costo si determina considerando il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Valore finanziario dei soprannumeri ripartito per funzioni

La quantificazione in termini di valore finanziario dei sovrannumerari è ripartita, entro il 31 gennaio 2015, utilizzando, ove possibile, anche i dati già forniti agli osservatori regionali. Ove necessario il termine può coincidere con quello del 1° marzo 2015.

E’ utile distinguere il valore finanziario del personale soprannumerario stimandolo in relazione alle funzioni non fondamentali svolte [ad esempio: a) personale impegnato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro; b) personale con qualifiche riguardanti lo svolgimento dei compiti di vigilanza e di polizia locale; c) personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto di riordino.] E’ opportuno, inoltre, stimare il valore finanziario del personale destinato al collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all’articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013. La ripartizione del valore finanziario dei soprannumeri consente di quantificare, già in questa fase, la consistenza finanziaria del personale che seguirà i vari percorsi che si andranno a delineare.

Comma 422 – Individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e del personale che sarà destinatario delle procedure di mobilità.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 ha previsto un sistema di riordino delle funzioni che facevano capo agli enti di area vasta stabilendo, con procedure definite in sede di provvedimenti attuativi, le modalità di trasferimento delle risorse.

In particolare, rilevano i seguenti commi dell’articolo 1:

comma 92 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri […] sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l’individuazione […] delle risorse finanziarie, umane […] connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

comma 96, lettera a), secondo cui nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Quanto sopra è opportunamente richiamato in quanto la legge 56/2014 mantiene la sua portata primaria e le disposizioni della legge 190/2014 si configurano come misure aggiuntive per favorire la ricollocazione del personale degli enti di area vasta. Il coordinamento tra le due leggi è operato in fase applicativa, sulla base delle presenti linee guida.

In merito ai provvedimenti attuativi si richiamano quelli di seguito indicati:

Accordo sottoscritto in attuazione dell’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. L’Accordo (1) per i fini che ci riguardano ha previsto:

a) la costituzione di un osservatorio nazionale con funzioni, tra l’altro, di:

a. impulso e di raccordo per l’attuazione della legge 56/2014 e di coordinamento con le sedi di concertazione istituite a livello regionale (ovvero gli osservatori regionali);

b. supporto al monitoraggio delle attività attuative del processo di riordino.

b) la costituzione di osservatori regionali come sedi di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino con formulazione di proposte concernenti la ricollocazione delle funzioni stesse presso il livello istituzionale più adeguato.

Decreto del Presidente del Consiglio 26 settembre 2014, in attuazione dell’articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il decreto del Presidente del Consiglio, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (2) rileva per i seguenti punti o criteri:

l’individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge (risorse correlate alle funzioni);

in applicazione del criterio di cui al punto precedente, gli enti di area vasta hanno effettuato un mappatura delle risorse connesse a tutte le funzioni fondamentali e non alla data di entrata in vigore della legge 56/2014 ( 8 aprile 2014);

attribuzioni ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite delle risorse spettanti alle province dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali;

garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

Gli osservatori regionali, tenuto conto del riordino delle funzioni provinciali, devono individuare le modalità e i criteri in base ai quali le Province e le Città metropolitane definiscono il personale che rimane a tali enti per l’esercizio delle loro funzioni e il personale che è destinato a procedure di mobilità. A tal fine occorre tenere conto di quanto segue.

Partecipazione sindacale

In ogni fase dei processi che interessano il rapporto di lavoro del personale, sono garantite le forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

Si rinvia alle previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare agli articoli:

6, comma 1, secondo cui nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità;

33 secondo la procedura individuata nell’articolo medesimo:

La legge 56/2014 ha previsto all’articolo 1:

comma 91 che sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze;

comma 92 che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri […] sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite […] dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

comma 95 che la regione provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all’accordo di cui al comma 91.

L’Accordo sopracitato (ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014) prevede, al punto 17, che lo Stato e le regioni convengono che, per quanto riguarda il personale, sentiti comuni, enti di area vasta e loro rappresentanze territoriali sarà garantito l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare i criteri per la mobilità e per affrontare le altre questioni riguardanti i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo di intesa stipulato in data 19 novembre 2013 e suoi aggiornamenti.

Rileva, altresì, il Protocollo d’intesa del 19 novembre 2013. In merito alla partecipazione sindacale si evidenzia che la stessa si svolgerà ai vari livelli previsti, fermo restando che quella ricadente nell’ambito di competenza del “datore di lavoro”, in relazione all’impatto diretto degli atti adottati sui rapporti di lavoro dei dipendenti, dovrà essere curata dagli enti di area vasta.

Elenchi del personale e procedure di mobilità in relazione alle funzioni

In sede di osservatori regionali, sulla base del riordino delle funzioni, gli enti determinano i criteri affinché gli enti di area vasta definiscano l’elenco del personale che rimane a carico della dotazione organica degli enti medesimi di ciascuna regione a statuto ordinario e quello da destinare, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, alle procedure di mobilità. Il termine del 31 marzo 2015, previsto dal comma 422 per l’individuazione del personale, si intende che può essere diversamente modulato in relazione al completamento degli adempimenti che costituiscono il presupposto dell’indicazione nominativa del personale. Gli elenchi nominativi sono definiti in relazione al criterio del citato d.P.C.M. 26 settembre 2014, secondo cui l’individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge (risorse correlate alle funzioni). I percorsi di mobilità previsti sono:

a) ex legge 56/2014. Qualora la Regione, sulla base del precedente assetto, avesse delegato alla provincia l’esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie (anche in forma di potestà impositiva, comprese le entrate derivanti dall’esercizio delle funzioni) a copertura degli oneri di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la provincia, lo stesso personale è trasferito alla regione con relative risorse corrispondenti all’ammontare dei precedenti trasferimenti (v. punto 15 lettera e) dell’accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014). In tal caso il personale provinciale adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali è trasferito alla Regione con possibilità, ove necessario, di ampliamento della dotazione organica. In termini finanziari deve essere garantita la neutralità del processo, attese le risorse economiche già stanziate e assegnate dalla Regione alla Provincia, comprese le entrate derivanti dall’esercizio delle funzioni. L’operazione di cui alla presente lettera si esaurisce nel corso dell’anno 2015 in relazione ai tempi di attuazione del riordino delle funzioni definito con legge regionale. Gli atti necessari sono tempestivamente adottati dall’ente di area vasta d’intesa con le regioni, sulla base dei criteri definiti in sede di osservatorio regionale. Si applica, per quanto riguarda le entrate tributarie, quanto previsto dal punto 15 lettera e) dell’accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014.

b) ex commi da 421 a 425. Nei casi diversi da quelli descritti dalla lettera a), ossia nelle ipotesi in cui la Regione in base al precedente assetto non avesse delegato l’esercizio di funzioni alla Provincia il personale è trasferito presso la Regione con ampliamento, ove necessario, della dotazione organica, a valere sulle risorse destinate alle assunzioni, secondo la disciplina prevista dal comma 424. Rispetto alle altre amministrazioni che in base alla legge 56/2014 non ereditano la titolarità delle funzioni non fondamentali, al passaggio di personale, secondo le procedure di mobilità derivanti dai commi 424 e 425, non corrisponde anche l’ampliamento della dotazione organica.

In sede di osservatori regionali vengono, perciò definiti gli elenchi del personale di cui alle lettere a) e b). Sono esclusi dai predetti elenchi, in quanto interessati a percorsi diversi, i dipendenti che:

svolgono i compiti di polizia provinciale. Per questo personale saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralità finanziaria;

svolgono le funzioni presso i centri per l’impiego. Il personale sarà ricollocato in sede di attuazione del riordino delle funzioni in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro (art. 1, comma 4, della legge 183/2014);

saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell’articolo 2, comma 3, d.l. 101/2013.

Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione della dotazione organica

Il valore finanziario degli oneri del personale di cui ai predetti elenchi, destinatario delle procedure di mobilità, nonché quello che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016, non può essere inferiore al valore finanziario del soprannumero come individuato dall’ente di area vasta al 31 gennaio o al 1° marzo. E’ fatta salva la possibilità di un valore finanziario superiore laddove, in esito ai piani di riassetto organizzativo, le dotazioni organiche sono ridotte in misura superiore rispetto al valore del 31 gennaio 2015.

Comma 423 – Piani di riassetto organizzativo, decreto che fissa i criteri per la mobilità, informatizzazione dei processi.

Come anticipato nel precedente paragrafo, nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto dei soggetti o enti in house delle amministrazioni centrali competenti (SOSE s.p.a. e Associazione Formez), piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di area vasta. In particolare i dati elaborati da SOSE connessi con le funzioni, potranno essere presi a riferimento per realizzare adeguati processi di razionalizzazione.

Sempre in tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri, anche in riferimento all’ambito territoriale, sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° marzo 2015). Tali criteri tengono conto di quanto previsto nelle presenti linee guida.

La mobilità si svolgerà tenendo conto delle tabelle di equiparazione adottate in applicazione dell’articolo 29-bis del d.lgs. 165/2001.

Gli altri criteri, che potranno tenere conto di caratteristiche professionali, di anzianità anagrafica e contributiva, di sede di domicilio, saranno condivisi in sede di osservatorio nazionale e recepiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste.

E’ il caso di evidenziare che le procedure di mobilità sono finalizzate a garantire la continuità dei rapporti di lavoro del personale interessato e a valorizzare la professionalità acquisita favorendo la ricollocazione in relazione alle competenze ed alle precedenti esperienze. In tale senso il criterio delle funzioni svolte è prioritario laddove il personale è trasferito per effetto del riordino di cui alla legge 56/2014.

Laddove il personale si dovrà ricollocare presso altre amministrazioni, non interessate ai processi di riordino delle funzioni, per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, si fa ricorso a strumenti informatici gestiti dai predetti soggetti o enti in house. Essi predisporranno, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni centrali competenti, apposite banche dati del personale, previa ricognizione delle informazioni necessarie per quantificare e censire qualitativamente il personale da ricollocare (Domanda di mobilità) e per rilevare le capacità di assorbimento da parte delle amministrazioni di destinazione (Offerta di mobilità), in relazione alle loro esigenze funzionali.

Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato presso le regioni e gli enti locali secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425.

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, come sopra richiamato.

Commi 424 e 425 – Ricollocazione del personale a valere sui budget delle assunzioni 2015 e 2016 delle amministrazioni pubbliche.

In relazione alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, al netto di quello interessato a percorsi diversi secondo l’illustrazione precedente, il legislatore ha previsto di vincolare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni dei commi 424 e 425 rispondono alla medesima finalità.

Ambito soggettivo e disciplina del comma 424

Le regioni (strutture di tutta l’amministrazione regionale, nonché enti da queste dipendenti) e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma. Le regioni valutano se estendere l’obbligo anche agli enti del Servizio sanitario regionale in relazione al loro fabbisogno di personale amministrativo e adottano appositi atti di indirizzo per un’applicazione del comma coerente con il regime delle assunzioni degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale. Gli enti locali sono quelli definiti dal TUEL.

Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015.

Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità (articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014) una percentuale di turn over pari al 60% per l’anno 2015 e dell’80% per l’anno 2016. La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25% (articolo 3, 5-quater, del d.l. 90/2014). La percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l’assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando l’assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle facoltà ordinarie di assunzione. Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 101, della legge 244/2007.

Il vincolo descritto si applica anche agli enti non sottoposti al patto nel rispetto del regime delle assunzioni previsto.

Secondo i criteri di mobilità definiti con le modalità sopra illustrate, qualora l’osservatorio nazionale rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente assorbito, vengono adottati appositi atti per ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate.

Le assunzioni sono consentite soltanto per gli enti che sono in regola con i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno sostenibilità finanziaria di bilancio.

Le spese per il personale assorbito in mobilità secondo il comma in argomento non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze nell’ambito delle procedure di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Si precisa al riguardo che, in sede di osservatorio nazionale, saranno predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica schede di rilevazione delle capacità di assunzione e dei processi di mobilità realizzati dagli enti, in analogia alla ricognizione prevista dal comma 425.

La possibilità di superamento della spesa di cui al comma 557 citato è consentita, al netto delle assunzioni fatte per i vincitori in applicazione del comma 424, per assorbire il personale in mobilità. Tale incremento va quantificato e si decurta gradualmente in coerenza con la disciplina prevista per il turn over. In sostanza rimane permanente nella misura in cui le facoltà ad assumere a tempo indeterminato lo consentono.

I dati rilevati per via informatica potranno assolvere, previa valutazione di coerenza, agli obblighi di comunicazione previsti dal comma 424.

Ambito soggettivo e disciplina del comma 425

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma con 425.

Sono fatte salve le assunzioni, secondo il regime ordinario, del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca.

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia presso le citate amministrazioni una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente. Saranno predisposte apposite schede di rilevazione a cui le amministrazioni risponderanno per via informatica. Le schede indicheranno i parametri finanziari da prendere a riferimento.

Anche in questa circostanza le risorse da destinare ai processi di mobilità degli enti di area vasta sono da considerare al netto di quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015.

Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 101, della legge 244/2007.

Incontro domanda e offerta di mobilità

Il Dipartimento della funzione pubblica predispone apposita piattaforma pubblica al fine di rendere trasparente l’incontro tra domanda e offerta di mobilità in applicazione dei commi 424 e 425, nonché dei criteri definiti nell’apposito decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Mobilità prioritaria verso gli uffici giudiziari

Per quanto riguarda le amministrazioni di cui al comma 425, le procedure di mobilità si svolgono prioritariamente verso gli uffici giudiziari e facendo ricorso al fondo di cui all’articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall’acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all’amministrazione cedente. Il bando di mobilità volontaria adottato dal Ministero della giustizia con provvedimento del 25 novembre 2014, per la copertura di 1.031 posti vacanti, è destinato a riassorbire il personale degli enti di area vasta e solo in via residuale, in assenza di domanda di mobilità da parte del predetto personale, a processi di mobilità di altro personale.

Divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche

Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle.

Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali.

Per quanto riguarda l’assunzione delle categorie protette resta fermo l’obbligo di copertura della quota di riserva. A tale obbligo si può adempiere anche attraverso l’acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette.

Le procedure concorsuali avviate, anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l’utilizzo dei budget 2015 e 2016, possono essere proseguite ove l’amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi. Lo stesso dicasi per le procedure di avviamento mediante collocamento.

Saranno fornite istruzioni separate in merito all’applicazione dell’articolo 1, comma 5, del d.l. 192/2014 secondo cui “Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.”

Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità.

Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse.

Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta.

Categorie infungibile

Per il personale infungibile (es.: magistratura, carriera prefettizia e diplomatica, docenza universitaria; personale educativo e docente degli enti locali) l’eventuale assunzione anche di idonei, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente, non può superare la percentuale di turn over consentita secondo il regime ordinario. Dell’assunzione di tali categorie ne va data comunicazione all’osservatorio nazionale e al Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi informativi previsti.

Comma 426 – Proroga del termine per le procedure di stabilizzazione Finalità

La previsione mira a dilazionare di un biennio il termine per l’espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni. Il disegno di politica legislativa di contrasto del precariato nel lavoro pubblico non viene quindi interrotto ma post-posto al fine di offrire una finestra temporale negli anni 2015-2016 per il riassorbimento del personale sovrannumerario degli enti di area vasta.

Contenuto

La norma proroga al 31 dicembre 2018 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 per l’espletamento delle procedure previste dall’art. 4, commi 6 e 8 del D.L. n. 101 del 2013; si prevede altresì che si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l’adeguato accesso dall’esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018. Le graduatorie definite in esito alle previste procedure di reclutamento speciale transitorio sono utilizzabili per assunzioni fino al 31 dicembre 2018. I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall’articolo 4, comma 9, del d.l. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018.

Comma 427 – Utilizzo del personale nelle more della conclusione delle procedure di mobilità e forme di mobilità temporanea in caso di delega di funzioni.

Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore.

In merito alla possibilità delle regioni di utilizzare le facoltà previste dal comma 429, si rinvia al relativo paragrafo.

A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l’assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell’ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.

E’ facilmente desumibile che in tale fattispecie, ove la funzione fosse delegata all’ente di area vasta, il personale interessato alla funzione, ove sia transitato in mobilità verso la regione, può essere distaccato all’ente di area vasta e di fatto non mutare la sua sede lavorativa, pur mutando il suo rapporto di lavoro.

Comma 428 – Riassorbimento e mobilità del personale non utilmente ricollocato

Finalità

La disposizione reca una disposizione di chiusura dell’intero processo di riassorbimento del personale sovrannumerario, prendendo in considerazione l’ipotesi residuale in cui vi siano unità sovrannumerarie non utilmente ricollocate all’esito delle procedure previste dai commi 421-425.

La previsione si può applicare solo al 31 dicembre 2016.

A tal riguardo, il legislatore prevede l’implementazione, nel rispetto delle prerogative sindacali, di istituti contrattuali di solidarietà che consistono nel ricorso al contratto a tempo parziale al fine di ripartire tra tutto il personale rimasto in servizio nell’ente di area vasta, senza più distinzione tra personale adibito alle funzioni fondamentali e quello precedentemente individuato in soprannumero, il valore finanziario del personale soprannumerario non ricollocato.

In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui l’applicazione di tali istituti risulti infruttuosa ai fini del completo riassorbimento dei soprannumerari, il legislatore prevede come extrema ratio l’attivazione del collocamento in disponibilità di tali unità secondo la disciplina generale dell’articolo 33 commi 7 e 8 del d.lgs.165.

Ambito soggettivo.

La norma si indirizza espressamente a tutti gli enti di area vasta, pertanto ne sono interessate sia Province sia Città metropolitane. Gli atti da adottare sono in capo a tali amministrazioni.

Contenuto

La norma stabilisce che, in caso di mancato ricollocamento di tutto il personale soprannumerario, si definiscono entro 30 giorni criteri e tempi per l’utilizzo, presso ogni ente di area vasta, di forme contrattuali a tempo parziale che riguardino tutto il personale e non solo il contingente dei sovrannumerari. In particolare, la definizione dei criteri per il ricorso a queste forme contrattuali deve avvenire previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, tenendo conto che la norma stabilisce espressamente come criterio prioritario la maggiore anzianità contributiva.

Si precisa che l’attivazione di questi istituti contrattuali deve avvenire nel limite necessario per il riassorbimento dell’onere finanziario relativo alle unità soprannumerarie

In via esclusivamente residuale, in caso di mancato completo assorbimento con le modalità appena illustrate, la norma prevede da ultimo il ricorso al collocamento in disponibilità ai sensi dell’art. 33, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Comma 430 – Rinegoziazione delle rate di ammortamento dei mutui Finalità e contenuto

La disposizione prevede la facoltà per le province e le città metropolitane – in considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 – di rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2015 dei mutui non trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Ne deriva la rimodulazione del relativo piano di ammortamento, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione stessa restano a carico dell’ente richiedente.

Modalità di rinegoziazione

Le operazioni di rinegoziazione dei mutui, da effettuare entro il 30 giugno 2015 ai fini di garantire la sterilizzazione del pagamento, possono essere effettuate con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la “CDP”), nonché con gli altri soggetti finanziatori.

Non possono essere oggetto delle suddette operazioni di rinegoziazione i mutui trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

La CDP, previa autorizzazione dei propri organi deliberanti, regolamenta le operazioni di rinegoziazione dei propri mutui attraverso l’emanazione di apposite Circolari che ne rendono note le condizioni, i termini e le modalità. Le Circolari sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, nonché nel sito internet della CDP onde consentirne la massima pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.

Per quanto riguarda i mutui concessi da altri soggetti finanziatori, gli enti potranno formulare apposita richiesta di rinegoziazione al fine di consentire l’attivazione dei processi di valutazione istruttoria da parte degli stessi finanziatori.

Chiarimenti aggiuntivi e altre iniziative operative

Partita IVA

Le Città Metropolitane possono mantenere la Partita IVA/Codice Fiscale delle omonime Province.

Collegio revisori

La città metropolitano può deliberare che il collegio dei revisori già in carica presso la provincia possa rimanere in carica sino alla naturale scadenza del mandato anche presso la Città Metropolitana, al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo.

Comparto di contrattazione delle città metropolitane

Fino alla nuova tornata contrattuale, le città metropolitane, poiché succedono alle province, applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali.

Alienazione del patrimonio immobiliare

Con riferimento al patrimonio immobiliare di proprietà delle Province, nell’ottica di una progressiva alienazione dello stesso, è possibile procedere al trasferimento, a titolo oneroso, ad un fondo immobiliare sottoscritto da investitori professionali privati, appositamente istituito da Invimit Sgr, società detenuta al 100% dal MEF.

Gli immobili oggetto della vendita possono, in prima istanza, essere individuati fra quelli condotti attualmente in locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato.

Tale operazione consente di rendere disponibile per le Province risorse economiche importanti, eliminando anche i costi di gestione degli immobili, e per lo Stato di avviare processi di razionalizzazione mirati accompagnati da azioni di efficientamento energetico senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto sono a carico del fondo tutti gli oneri connessi al portafoglio immobiliare.

CRONOPROGRAMMA

Adempimento

Scadenza

Enteprocedente

Atto

1. Riduzione dotazione organica enti di area vasta e determinazione del valore finanziario della nuova dotazione organica (comma 421]

31 gennaio 2015° oppure, ove necessario, 1° marzo 2015

Enti di area vasta

Trasmissione della delibera agli osservatori regionali

2. Quantificazione finanziaria dei soprannumeri e ripartizione in relazione alle funzioni (comma 421]

31 gennaio 2015° oppure, ove necessario, 1° marzo 2015

Enti di area vasta

Trasmissione della delibera agli osservatori regionali

3. Determinazione piani riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale [comma 423]

1 ° marzo 2015

Enti di area vasta

Adozione dei piani e trasmissione agli osservatori provinciali

4. Eventuale rideterminazione in riduzione del valore finanziario della dotazione organica e in aumento del valore finanziario del soprannumero rispetto al punto 2.

1 ° marzo 2015

Enti di area vasta

Trasmissione della delibera agli osservatori regionali

5. Adozione del d.m. che fissa i criteri per le procedure di mobilità

1 ° marzo 2015

Ministro per la semplificazione e la P.A. e altre soggetti coinvolti (Autonomie, osservatori, parti sociali]

Decreto del Ministro

6. Articolazione della dotazione organica del personale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti di area vasta [comma 423]

31 marzo 2015

Enti di area vasta

Adozione della dotazione organica e trasmissione agli osservatori regionali

7. Elenco del personale che rimane assegnato all’ente di area vasta per l’esercizio delle funzioni fondamentali (comma 422]

31 marzo 2015 o termine derivante dal completamento d egli adempimenti

Enti di area vasta

Adozione dell’elenco e trasmissione agli osservatori regionali e nazionale

8. Elenco del personale distinto in relazione alle diverse procedure di mobilità di cui potrà essere destinatario:

legge 56/2014

legge 190/2014

ecc.

Elenco del personale che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016 [comma 422]

31 marzo 2015 o termine derivante dal completamento d egli adempimenti

Enti di area vasta

Adozione degli elenchi e trasmissione agli osservatori regionali e nazionale

9. Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione di cui al comma 421

31 marzo 2015

Enti di area vasta

Comunicazione dei dati agli osservatori regionali

10. Trasferimento del personale degli enti di area vasta alle regioni per le funzioni che, anteriormente alla legge 56/2014, erano nella titolarità delle regioni ed erano state delegate ai predetti enti con relativi trasferimenti finanziari f commi 422 e 423]

Entro i tempi di riordino delle funzioni con legge regionale

Enti di area vasta d’intesa con la Regione

Cessione dei contratti di lavoro

11. Avvio rilevazioni domanda e offerta di mobilità

31 marzo 2015

Soggetti vigilati da amministrazioni centrali competenti

Messa in linea delle schede di rilevazione e del portale

12. Avvio contratti a tempo parziale con tutto il personale rimasto in servizio presso gli enti di area vasta (adibito a funzioni fondamentali o soprannumerario non ricollocato]

31 dicembre 2016

Enti di aria vasta

Comunicazione alle OO.SS.

13. Definizione di criteri e tempi per il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale

30 gennaio 2017

Enti di area vasta

Piano attuativo

14. Dichiarazione di messa in disponibilità del personale in esubero

31 marzo 2017

Enti di area vasta

Comunicazione dell’elenco alle amministrazioni competenti.

1) Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell’11 settembre 2014, repertorio atti n. 106/CU.

2) Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell’11 settembre 2014, repertorio atti n. 107/CU.

Provvedimento pubblicato nella G.U. del 16 marzo 2015, n. 62

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