Esercizio delle funzioni provinciali

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
26 settembre 2014

Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali. (14A08714)

(GU n.263 del 12-11-2014)

Capo I

Disposizioni generali

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali"  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  "Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni" e successive modificazioni, di seguito anche "legge"; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma  92,  della  legge,  secondo
cui: "Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto  di
quanto  previsto  dal  comma  96,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno  e  del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze,  sono  stabiliti,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni  e  delle
risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative  connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,  ai  sensi
dei  commi  da  85  a  97,  dalle  province  agli  enti  subentranti,
garantendo i rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato  in  corso,
nonche' quelli a tempo determinato in corso fino  alla  scadenza  per
essi  prevista.  In  particolare,   sono   considerate   le   risorse
finanziarie, gia' spettanti alle  province  ai  sensi  dell'art.  119
della  Costituzione,  che  devono   essere   trasferite   agli   enti
subentranti per l'esercizio delle funzioni loro  attribuite,  dedotte
quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto  salvo  comunque
quanto previsto dal comma 88. Sullo schema  di  decreto,  per  quanto
attiene  alle  risorse  umane,  sono  consultate  le   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dispone  anche  direttamente  in  ordine  alle
funzioni amministrative  delle  province  in  materie  di  competenza
statale"; 
  Visto l'art. 1, comma 16, della legge secondo cui dal  "1°  gennaio
2015 le citta'  metropolitane  subentrano  alle  province  omonime  e
succedono ad  esse  in  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi  e  ne
esercitano le funzioni,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza
pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno"; 
  Visto l'art. 1, comma 44, della  legge  che  stabilisce  "A  valere
sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto  di
stabilita' interno, alla  citta'  metropolitana  sono  attribuite  le
funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla  citta'
metropolitana nell'ambito del processo  di  riordino  delle  funzioni
delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del  presente  articolo,
nonche', ai sensi dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  p),  della
Costituzione" le funzioni fondamentali elencate dal medesimo comma; 
  Visto, altresi', quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  47,  della
legge, secondo cui "Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio,
il personale e le risorse strumentali della provincia a cui  ciascuna
citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i  rapporti
attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali,  all'atto  del
subentro alla provincia. Il trasferimento della proprieta'  dei  beni
mobili e immobili e' esente da oneri fiscali"; 
  Visto, altresi', quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  48,  della
legge, secondo  cui  "Al  personale  delle  citta'  metropolitane  si
applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il
personale  trasferito  dalle  province  mantiene,  fino  al  prossimo
contratto, il trattamento economico in godimento"; 
  Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma 89, della legge, in
base al quale, con riferimento alle funzioni  di  competenza  statale
trasferite dalle province ad altri  enti  territoriali,  il  presente
decreto determina la data di effettivo avvio di  esercizio  da  parte
dell'ente subentrante; 
  Visto, altresi', quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  90,  della
legge, in relazione ad enti  o  agenzie  che  esercitano,  in  ambito
provinciale o sub-provinciale, funzioni di organizzazione di  servizi
di rilevanza  economica  di  competenza  comunale  o  provinciale,  a
seguito di attribuzione ad opera di disposizioni normative statali; 
  Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma  95,  della  legge,
secondo cui "La Regione, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge  provvede,  sentite  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo
di cui al comma 91. Decorso il termine senza  che  la  Regione  abbia
provveduto, si applica l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131"; 
  Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma  96,  della  legge,
che recita: "Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si
applicano le seguenti disposizioni: 
    a) il personale trasferito mantiene  la  posizione  giuridica  ed
economica,  con  riferimento  alle  voci  del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio, in godimento all'atto  del  trasferimento,
nonche' l'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti  risorse
sono  trasferite  all'ente  destinatario;  in   particolare,   quelle
destinate a finanziare le voci  fisse  e  variabili  del  trattamento
accessorio, nonche' la progressione  economica  orizzontale,  secondo
quanto previsto dalle  disposizioni  contrattuali  vigenti,  vanno  a
costituire specifici fondi,  destinati  esclusivamente  al  personale
trasferito,  nell'ambito  dei  piu'  generali  fondi  delle   risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.  I  compensi
di produttivita',  la  retribuzione  di  risultato  e  le  indennita'
accessorie  del  personale  trasferito  rimangono  determinati  negli
importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere
incrementati   fino   all'applicazione   del   contratto   collettivo
decentrato  integrativo  sottoscritto   conseguentemente   al   primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo  la  data  di
entrata in vigore della presente legge; 
    b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili  e  immobili
e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti  relativi
alle partecipazioni societarie  attinenti  alla  funzione  trasferita
puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
    c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei  rapporti
attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il  trasferimento
delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite  le
risorse incassate relative a pagamenti  non  ancora  effettuati,  che
rientrano nei rapporti trasferiti; 
    d) gli effetti derivanti dal  trasferimento  delle  funzioni  non
rilevano, per gli enti subentranti,  ai  fini  della  disciplina  sui
limiti dell'indebitamento, nonche'  di  ogni  altra  disposizione  di
legge  che,  per  effetti   del   trasferimento,   puo'   determinare
inadempimenti  dell'ente  subentrante,  nell'ambito   di   variazioni
compensative a livello  regionale  ovvero  tra  livelli  regionali  o
locali e livello statale, secondo modalita' individuate  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari regionali, sentita la  Conferenza  unificata,
che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio"; 
  Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma  97,  della  legge,
secondo cui il Governo e' delegato ad adottare, entro un  anno  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, uno  o  piu'  decreti
legislativi,  previo  parere  della   Conferenza   unificata,   della
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza  pubblica  e
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia  di
adeguamento  della  legislazione  statale  sulle  funzioni  e   sulle
competenze dello Stato e degli enti territoriali e  di  quella  sulla
finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi previsti dal medesimo comma 97; 
  Visto, il disposto dell'art. 1, comma 150, della legge che  prevede
che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  Visto, infine, il disposto dell'art. 1, comma 150-ter, della legge,
secondo cui il presente decreto, a seguito  del  trasferimento  delle
risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative  connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,  ai  sensi
dell'art. 1 comma da 85 a 97 della legge,  tra  le  province,  citta'
metropolitane e gli altri enti territoriali  interessati,  stabilisce
altresi' le modalita' di recupero delle  somme  di  cui  all'art.  1,
comma 150-bis, della legge; 
  Tenuto conto di quanto previsto dalla legge in merito ai criteri  e
alle modalita' per il trasferimento di funzioni dalle  province  agli
enti subentranti; 
  Visto, altresi', il decreto legge 24 aprile 2014,  n.  66,  recante
"Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale",
convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Considerato l'Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 91,  della  legge
(di seguito anche Accordo) sancito in sede di  Conferenza  Unificata,
in data  11  settembre  2014,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative,  in  merito  all'individuazione  delle
funzioni oggetto del riordino e le relative competenze; 
  Considerato  che  nel  predetto  Accordo  Stato  e  Regioni   hanno
convenuto che,  per  quanto  riguarda  il  personale,  sia  garantito
l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per  individuare  i
criteri per  la  mobilita',  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
protocollo d'intesa stipulato in data 19 novembre 2013; 
  Consultate, per quanto attiene le risorse umane, le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative ed esaminati i criteri per  la
mobilita'; 
  Acquisita, conformemente a quanto  previsto  dal  comma  92,  primo
periodo dell'art. 1 della  legge,  l'intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata Stato, regioni,  citta'  e  autonomie  locali  in  data  11
settembre 2014; 
  Su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari
regionali e  le  autonomie,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 92,  della
legge: 
    a) stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni  e
delle  risorse  finanziarie,  umane,  strumentali   e   organizzative
connesse all'esercizio delle funzioni che devono  essere  trasferite,
ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'art. 1 della stessa  legge,  dalle
province agli enti subentranti, garantendo i  rapporti  di  lavoro  a
tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo  determinato  in
corso fino alla scadenza per essi prevista; 
    b) tiene conto delle risorse  finanziarie,  gia'  spettanti  alle
province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, che devono essere
trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni  loro
attribuite, dedotte quelle necessarie alle  funzioni  fondamentali  e
fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88 dell'art.  1  della
legge; 
    c) dispone, altresi',  in  ordine  alle  funzioni  amministrative
delle province in materie di competenza statale; 
    d) stabilisce, fermo il rispetto di quanto previsto  all'art.  1,
comma  96,  della  legge,  modalita'  e   termini   procedurali   per
l'individuazione  dei  beni  e  delle  risorse  finanziarie,   umane,
strumentali e organizzative  connesse  all'esercizio  delle  funzioni
oggetto di riordino. 
  2. Lo Stato, le Regioni e gli enti  locali  interessati  applicano,
secondo i rispettivi ambiti,  le  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. 
                               Art. 2 
 
 
                Criteri generali per l'individuazione 
                      dei beni e delle risorse 
 
  1. L'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni
oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione  e
della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della
legge, anche ai fini del subentro nei rapporti attivi  e  passivi  in
corso. 
  2. In applicazione del criterio generale di cui al comma 1 e  delle
disposizioni di cui al presente decreto  le  province,  anche  quelle
destinate a trasformarsi in citta' metropolitane,  effettuano,  entro
15 giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale, una mappatura dei beni e delle risorse connesse a
tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data di entrata in vigore
della legge, salvo per quanto riguarda i beni e le partecipazioni  in
enti e societa' per i quali prevale il termine di cui  al  successivo
art. 5 del presente decreto, compresi i rapporti  attivi  e  passivi.
Tale  mappatura  e'  comunicata  alla   Regione   e   al   rispettivo
Osservatorio di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'art. 1,  comma
91,  della  legge,  secondo  il  modello  adottato  dall'Osservatorio
nazionale. Il documento di cui al presente comma indica,  per  quanto
riguarda le risorse umane,  il  contingente  numerico  complessivo  e
l'equivalente finanziario in termini di spesa del personale  riferito
alle singole funzioni tenendo conto anche del personale in  posizione
di comando o di distacco. 
  3. L'Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione
con i criteri del presente decreto e ne valida i  contenuti  entro  i
successivi 15 giorni  trasmettendo  tempestivamente  all'Osservatorio
nazionale, di cui all'Accordo adottato ai sensi  dell'art.  1,  comma
91, della legge, la documentazione finale. In  caso  di  incongruenze
l'Osservatorio  regionale   individua   e   propone   alle   province
interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri
previsti dal presente decreto. In  caso  di  mancata  ricognizione  o
qualora persistano le incongruenze segnalate, la  Regione  assume  le
relative determinazioni. 
  4. In esito all'attribuzione delle funzioni ai sensi  dell'art.  1,
comma 89, della legge,  le  amministrazioni  interessate  concordano,
entro i termini previsti  e  secondo  le  modalita'  stabilite  dalle
Regioni, tenendo conto del documento validato di cui al comma  3,  il
trasferimento dei beni e  delle  risorse,  ivi  comprese  le  risorse
assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi. Resta fermo, per
quanto riguarda il personale, il  rispetto  dell'art.  4.  Concordano
inoltre le compensazioni sulla spesa di personale e sulle facolta' ad
assumere riferibili agli enti coinvolti nel rispetto del principio di
invarianza di spesa complessiva e della normativa vigente in materia.
A tale scopo le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre
ai fini  del  rispetto  dei  limiti  e  dei  vincoli  previsti  dalla
normativa vigente e sono  considerati  per  gli  enti  cedenti  quali
riduzioni di spesa. Ove le amministrazioni interessate non concordino
nei termini previsti, la Regione assume le relative determinazioni. 
  5. Quanto concordato ai sensi del comma  4  viene  comunicato  alle
Regioni che ne informano  l'Osservatorio  nazionale  unitamente  alle
determinazioni assunte ai sensi dello stesso comma 4, ai  fini  della
conseguente presa d'atto con piu' decreti  ricognitivi  del  Ministro
dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,
di concerto con i Ministri  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze. Tali decreti, per la
parte relativa alle risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o
interessi,  ed   eventualmente   non   ancora   trasferite   all'ente
subentrante, sono comunicati anche ai singoli Ministeri  interessati,
per la relativa riattribuzione. 

Capo II

Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative

                               Art. 3 
 
 
                Criteri generali per l'individuazione 
                      delle risorse finanziarie 
 
  1. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma  2,  procedono,  nel
rispetto  dello  stesso  art.  2,  alla  ricognizione  delle  risorse
finanziarie tenendo conto: 
    a) dei dati desumibili dai  rendiconti  di  bilancio  provinciali
dell'ultimo triennio; 
    b)  dei  dati   forniti   dalle   province   relativamente   alla
quantificazione  della  spesa  provinciale  ascrivibile  a   ciascuna
funzione o a gruppi omogenei di funzioni; 
    c)  della  necessita'  che  siano  attribuite  ai  soggetti   che
subentrano nelle funzioni trasferite  le  risorse  finanziarie,  gia'
spettanti alle province ai sensi dell'art.  119  della  Costituzione,
dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione  ai
rapporti attivi e  passivi  oggetto  della  successione,  compresi  i
rapporti di lavoro e le altre spese di gestione, compatibilmente  con
il quadro finanziario di riferimento. 
  2. Ai fini della definizione  delle  risorse  finanziarie  relative
alla spesa  del  personale,  in  relazione  al  contingente  numerico
complessivo di cui all'art. 2, comma 2, si tiene  conto  della  spesa
complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale  risultante
dagli impegni del rendiconto di bilancio  dell'ultimo  anno.  Restano
ferme le previsioni di cui all'art. 1, comma 96,  lettera  a),  della
legge,  che  garantisce  anche  il   mantenimento   del   trattamento
fondamentale e accessorio in godimento del personale trasferito. 
  3. Le risorse finanziarie trasferite non potranno,  in  ogni  caso,
superare  l'ammontare  di  quelle  utilizzate  dalle   Province   per
l'esercizio delle funzioni precedente al riordino, tenuto  conto  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. 
  4. I decreti ricognitivi di cui al comma  5  dell'art.  2,  per  la
parte  relativa  alle  risorse  finanziarie,  sono  trasmessi   anche
all'Agenzia delle  Entrate  la  quale,  attraverso  la  struttura  di
gestione di cui all'art. 22,  comma  3,  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, provvede, ove non siano  state  gia'  trasferite
dalle province  o  dalle  citta'  metropolitane,  al  recupero  delle
risorse dovute all'ente subentrante nei confronti  delle  province  e
delle citta'  metropolitane  interessate,  a  valere  sui  versamenti
dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  esclusi   i
ciclomotori di cui all'art. 60 del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, riscossa tramite F24,  all'atto  del  riversamento  del
relativo gettito alle  province  o  alle  citta'  metropolitane,  con
contestuale riversamento agli enti interessati. 
  5. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno con corrispondenza
fra funzione svolta, oneri finanziari, risorse trasferite e revisione
degli  spazi  sul  patto  di  stabilita'  interno  per  ciascun  ente
coinvolto sono  modificati  secondo  quando  previsto  dal  comma  94
dell'art. 1 della legge. 
  6. Gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni  per  gli
enti subentranti, non rilevano ai fini della  disciplina  sui  limiti
dell'indebitamento, cosi'  come  previsto  dal  comma  96,  lett.  d)
dell'art. 1 della legge n. 56/14, nonche' di ogni altra  disposizione
di  legge  che,  per  effetto  del  trasferimento,  puo'  determinare
inadempimenti dell'ente subentrante. 
  7. Al recupero delle somme di cui  al  comma  150-bis  dell'art.  1
della legge si provvede  con  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministero dell'interno di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da emanarsi successivamente alla ricognizione  di  cui
all'art. 2. 
                               Art. 4 
 
 
                Criteri generali per l'individuazione 
                         delle risorse umane 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  89,  della  legge,  nei  termini  e
secondo le  modalita'  previste  dallo  Stato  e  dalle  Regioni,  le
amministrazioni interessate al riordino delle  funzioni  individuano,
nel rispetto della disciplina prevista all'art. 1, comma 96,  lettera
a), della legge  nonche'  delle  forme  di  esame  congiunto  con  le
organizzazioni  sindacali  previste  dalla  normativa   vigente,   il
personale e i rapporti di lavoro interessati al trasferimento secondo
i seguenti principi e criteri: 
    a)  rispetto  dei   limiti   finanziari   e   numerici   previsti
dall'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente
decreto; 
    b) garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonche'
di quelli a tempo determinato in corso fino alla  scadenza  per  essi
prevista; 
    c) svolgimento in via prevalente, alla data di entrata in  vigore
della legge, ferme restando le cessazioni eventualmente  intervenute,
di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento; 
    d) subentro  anche  nei  rapporti  attivi  e  passivi  in  corso,
compreso il contenzioso, e, con  riferimento  ai  posti  di  organico
correlati  alle  funzioni  oggetto  di  trasferimento,  le  procedure
concorsuali e le graduatorie vigenti; 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, anche in merito alle
forme  di  esame  congiunto  con  le  organizzazioni  sindacali,   le
amministrazioni possono adottare criteri integrativi nel rispetto  di
principi di trasparenza ed imparzialita', tenendo altresi' conto  dei
carichi  di  famiglia,  delle  condizioni  di  disabilita'  e   delle
condizioni  di  salute,  dell'eta'  anagrafica,  dell'anzianita'   di
servizio e della residenza. 
  3. In esito al processo di trasferimento del personale, ai fini del
relativo  monitoraggio,  gli  enti  subentranti  e  gli   Osservatori
regionali    trasmettono,    una     relazione     illustrativa     e
tecnico-finanziaria,   sulla   base   della   modulistica    definita
dall'Osservatorio   nazionale,    rispettivamente    all'Osservatorio
regionale di riferimento e all'Osservatorio nazionale. 
                               Art. 5 
 
 
         Criteri metodologici per il trasferimento dei beni 
             e delle risorse strumentali e organizzative 
 
  1. I beni del demanio provinciale sono trasferiti  al  valore  loro
attribuito come indicato nell'ultimo bilancio approvato dall'ente che
trasferira' il bene stesso o eventualmente  attribuibile  sulla  base
dei principi contabili nazionali  in  materia  di  valutazione  degli
immobili e tenuto conto  della  capitalizzazione  degli  investimenti
effettuati su di essi. I beni del demanio culturale  sono  trasferiti
con le procedure previste dalla legge. 
  2. I beni del patrimonio immobiliare sono trasferiti al loro  costo
storico desumibile  dall'ultimo  inventario  dell'ente,  attualizzato
alla fine dell'esercizio antecedente il trasferimento e aumentato  di
eventuali capitalizzazioni  intervenute  nel  corso  degli  anni  sui
medesimi immobili. 
  3. I beni mobili sono trasferiti al loro costo storico al netto del
relativo  fondo  di   ammortamento,   come   risultante   dall'ultimo
inventario dell'ente. Ai fini del trasferimento, si tiene  conto  del
loro valore contabile. 
  4. Le partecipazioni aventi valore  economico  sono  trasferite  al
valore del patrimonio netto, asseverato dal collegio sindacale  della
societa'. 
  5. Il trasferimento dei beni comporta il trasferimento di eventuali
proventi da essi ricavati, e  parimenti  degli  oneri  finanziari  di
qualsivoglia natura, su di essi eventualmente gravanti. 
  6. Per quanto riguarda le societa' o  altri  enti  partecipati  che
esercitano tutta o parte  delle  funzioni  oggetto  di  riordino,  le
relative partecipazioni sono trasferite, ai  sensi  dell'art.  2  del
presente  decreto,  e  nel  rispetto   di   quanto   previsto   dalle
disposizioni  di  legge  e  statutarie.  Le  societa'  o  altri  enti
partecipati che risultano in fase di scioglimento o  in  liquidazione
al momento del trasferimento della funzione o per i quali  sussistano
i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione non sono
soggetti al subentro dell'ente cui la funzione e' trasferita. 
  7. I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono  effettuati  nel
rispetto di quanto previsto dalla lett. b) del comma 96  dell'art.  1
della legge. 
  8. La mappatura dei beni e delle partecipazioni in societa' di  cui
al presente articolo e' fatta  dall'ente,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 2 del presente decreto,  con  riferimento
alla situazione esistente alla  data  della  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 

Capo III

Funzioni amministrative di competenza statale

                               Art. 6 
 
 
         Attribuzione delle funzioni amministrative oggetto 
           di riordino nelle materie di competenza statale 
 
  1. Le funzioni oggetto di riordino,  nelle  materie  di  competenza
statale sono cosi' individuate e attribuite: 
    I. in materia di tutela delle  minoranze,  le  funzioni  relative
alla delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui  si
applicano le disposizioni  di  tutela  delle  minoranze  linguistiche
storiche, sentiti i comuni interessati, su  richiesta  di  almeno  il
quindici per cento dei cittadini iscritti nelle  liste  elettorali  e
residenti nei comuni stessi,  ovvero  di  un  terzo  dei  consiglieri
comunali dei medesimi comuni, di cui all'art. 3, comma 1, della legge
15 dicembre 1999, n. 482, sono attribuite, ove previste, alle  citta'
metropolitane ed alle Province come enti di area vasta; 
    II. in materia di tutela delle minoranze,  le  funzioni  relative
alla  possibilita'  di  determinare,  nelle  Province  in  cui  siano
presenti   i   gruppi   linguistici   tutelati,   nell'ambito   delle
disponibilita' di bilancio delle stesse, in base a criteri oggettivi,
provvidenze per l'editoria,  per  gli  organi  di  stampa  e  per  le
emittenti radiotelevisive a  carattere  privato  che  utilizzino  una
delle  lingue  ammesse  a  tutela,  nonche'   per   le   associazioni
riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalita'  la
salvaguardia delle minoranze linguistiche, di cui all'art.  14  della
legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono attribuite, ove  previste,  alle
citta' metropolitane ed alle Province come enti di area vasta; 
    III. in materia di tutela delle minoranze, le  funzioni  relative
alla possibilita' di istituire appositi istituti per la tutela  delle
tradizioni linguistiche e culturali, di cui all'art. 16  della  legge
15 dicembre 1999, n. 482 sono attribuite, ove previste,  alle  citta'
metropolitane ed alle Province come enti di area vasta. 
  2. Sono contestualmente confermati in capo alle Province i  beni  e
le risorse umane, finanziarie e organizzative connesse alle  funzioni
di cui al comma 1. 

Capo IV

Decorrenza e disposizioni finali

                               Art. 7 
 
 
              Decorrenza dell'esercizio delle funzioni 
                   da parte dell'ente subentrante 
 
  1. Ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della legge,  le  funzioni  di
cui all'art. 6 del  presente  decreto  sono  esercitate,  per  quanto
riguarda le province, dal momento dell'entrata in vigore del presente
decreto e, per quanto riguarda le citta' metropolitane dal 1° gennaio
2015. 
  2. L'effettivo avvio di esercizio da  parte  dell'ente  subentrante
delle funzioni trasferite dalle Regioni ai sensi del presente decreto
sara' determinato dalle singole Regioni con l'atto attributivo  delle
funzioni oggetto del trasferimento. 
                               Art. 8 
 
 
                         Disposizione finale 
 
  1. Eventuali ulteriori DPCM integrativi o esplicativi del  presente
saranno  adottati  solo  previa  intesa  acquisita  nella  Conferenza
unificata. 
                               Art. 9 
 
 
                     Pubblicazione e diffusione 
 
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diffuso anche mediante pubblicazione  sul  sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    Roma, 26 settembre 2014 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Renzi 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 
 
                Il Ministro per gli affari regionali 
                           e le autonomie 
                              Lanzetta 
 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2014, n. 2780 

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