Niente bollo sulla tesoreria unica

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RISOLUZIONE N. 84/E
Roma, 16 settembre 2014
OGGETTO: Interpello – Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto
corrente e alle rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli
inviati dalle banche nell’ambito del Servizio di Tesoreria
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
La Cassa di Risparmio di … svolge il Servizio di Tesoreria e di Cassa per
alcuni enti pubblici locali (Comuni). Il conferimento del Servizio di Tesoreria e di
Cassa da parte dei predetti enti è obbligatorio in quanto imposto da specifiche
normative (Legge 29/10/1984 n. 720 recante “Istituzione del servizio di tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici” e connessa normativa attuativa e integrativa,
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, di seguito TUEL).
Per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria e di Cassa, rappresenta l’istante,
è necessario procedere all’apertura di rapporti di conto corrente e di deposito titoli
che si qualificano, quindi, come rapporti strumentali allo svolgimento del servizio di
tesoreria.
Direzione Centrale Normativa
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Le convenzioni stipulate con gli enti stabiliscono le modalità e la frequenza
delle varie rendicontazioni che il tesoriere deve rendere all’ente, nell’ambito delle
quali sono ricompresi anche gli estratti conto relativi alle liquidazioni periodiche dei
conti correnti di tesoreria e le comunicazioni periodiche relative ai depositi titoli di
tesoreria.
L’istante chiede di conoscere se, in relazione a detti rapporti di conto corrente
e di deposito titoli, il tesoriere sia tenuto ad operare il prelievo fiscale, per conto
dell’erario, dell’imposta di bollo dovuta per gli estratti conto e per le comunicazioni
relative a prodotti finanziari inviate alla clientela bancaria, di cui all’articolo 13,
commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Qualora codesta amministrazione ritenga non dovuta l’imposta di bollo in
relazione ai predetti rapporti, l’istante chiede di conoscere se sia possibile presentare
istanza di rimborso per l’imposta di bollo pagata in eccesso. Al riguardo, la Banca
istante chiede, inoltre, di conoscere se possa compensare il credito emergente in
relazione all’imposta di bollo pagata in modo virtuale per gli anni 2012 e 2013 con i
versamenti bimestrali dovuti per l’anno 2014.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che i rendiconti e le comunicazioni relativi ai rapporti di
conto corrente e di deposito titoli strumentali allo svolgimento del servizio di
tesoreria non siano assoggettabili all’imposta di cui al citato articolo 13, commi 2-
bis e 2- ter.
Il conferimento del servizio di tesoreria viene effettuato, infatti, in
adempimento di un obbligo di legge e la funzione di tesoriere svolta dalle banche
non concretizza svolgimento di attività bancaria.
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La banca-tesoriere è agente contabile dell’ente, ai sensi dell’articolo 93 del
TUEL, e non ente gestore, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 maggio 2012 e, pertanto, non si
configura un rapporto di clientela che realizzi il presupposto per l’applicazione
dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata
al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Considerato, inoltre, che le rendicontazioni inviate svolgono la funzione di
rendicontare all’ente le operazioni svolte dal tesoriere, si ritiene che le stesse siano
esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 27 della Tabella allegata al predetto
DPR n. 642 del 1972.
Per quanto riguarda il recupero dell’imposta versata in relazione agli anni
2012 e 2013, l’istante ritiene di poter compensare i maggiori importi versati a titolo
di imposta di bollo con l’imposta da versare in relazione al 2014.
La possibilità di operare la compensazione sembra confermata, a parere
dell’istante, dal particolare meccanismo dell’imposta di bollo virtuale.
L’articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972, stabilisce, infatti, che l’acconto
dell’imposta di bollo “può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire
dal successivo mese di febbraio”, mentre il comma 6 dell’articolo 15 prevede la
possibilità di compensare il credito risultante dalla liquidazione definitiva della
dichiarazione annuale con la rata bimestrale scadente a febbraio o in quelle
successive.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del
1972 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo per gli estratti di conto corrente,
rendiconti dei libretti di risparmio e comunicazioni relative a prodotti finanziari, ivi
compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.
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La misura dell’imposta di bollo dovuta in relazione agli estratti di conto
corrente e dei libretti di risparmio risulta differenziata in considerazione della natura
giuridica del cliente intestatario del conto corrente o del libretto di risparmio, ed è
pari ad euro 34,20, se l’intestatario del rapporto è persona fisica, mentre è dovuta
nella misura di euro 100, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, l’imposta si applica nella
misura proporzionale dell’1,5 per mille, per l’anno 2013, e del 2 per mille, a
decorrere dall’anno 2014 e, comunque, “Per l’anno 2013 …nella misura minima di
euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura
massima di euro 4.500. A decorrere dall’anno 2014, se il cliente è soggetto diverso
da persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000″.
In merito all’applicazione delle richiamate disposizioni, questa Agenzia ha
fornito chiarimenti con le circolari n. 48 del 2012 e n. 15 del 2013. Con le
richiamate circolari, è stato precisato che l’imposta di bollo di cui all’articolo 13,
commi 2-bis e 2-ter, si applica nel caso di rapporti intrattenuti tra un ente gestore e
la propria clientela.
L’articolo 1, lettera a), del decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 24 maggio 2012, chiarisce che per ente gestore si intende “il soggetto
che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l’attività bancaria,
finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia
bancaria, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ovvero del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, ivi comprese le Poste italiane
S.p.A., che si relazioni direttamente od indirettamente con il cliente anche ai fini
delle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e del rendiconto
effettuato sotto qualsiasi forma”.
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Fatta tale premessa, con riferimento al quesito proposto, si rileva che il
servizio di tesoreria è disciplinato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL. In
particolare, l’articolo 209 del citato decreto definisce il servizio di tesoreria come il
“complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e
finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese,
alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge,
dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie”.
Il tesoriere cura, dunque, la gestione finanziaria dell’ente e, in particolare, la
riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese.
Tra le attività che devono essere rese dal tesoriere nell’ambito del servizio di
tesoreria rientra, inoltre, anche la custodia di titoli e valori.
L’articolo 221 del TUEL stabilisce, infatti, che i titoli di proprietà dell’ente
devono essere “gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di
tesoreria … Il regolamento di contabilità dell’ente locale definisce le procedure per i
prelievi e per le restituzioni.”
Vista la peculiarità del rapporto che si instaura tra l’ente locale e il tesoriere,
come disciplinato dal TUEL, si ritiene che lo stesso non possa essere assimilato al
rapporto che si instaura tra l’ente gestore, che svolge attività bancaria, finanziaria o
assicurativa, e la propria clientela. Conseguentemente, in relazione ai rapporti di
conto corrente e di custodia di titoli e valori strumentali allo svolgimento del
servizio di tesoreria di cui all’articolo 209 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non
trova applicazione l’imposta di bollo prevista dall’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter,
della citata Tariffa.
Con riferimento ai rapporti in argomento appare, inoltre, rilevante che
l’articolo 93, comma 2, del TUEL preveda che “Il tesoriere ed ogni altro agente
contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei
beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a
detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla
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giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle
leggi vigenti”.
L’articolo 226, comma 1, del medesimo TUEL dispone, inoltre, che “Entro il
termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi
dell’art. 93, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo
trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60
giorni dall’approvazione del rendiconto”.
Dall’esame delle richiamate disposizioni emerge, quindi, che la banca che
agisce in veste di tesoriere svolge la funzione di agente contabile dell’ente locale
(articolo 93 del D. Lgs. n. 267 del 2000) e la documentazione inviata dalla banca
all’ente, in virtù della convenzione di tesoreria, appare riconducibile e funzionale
alla redazione del conto della gestione cui il tesoriere è obbligato per legge.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che la documentazione
che viene inviata dal tesoriere all’ente locale in relazione a rapporti di conto corrente
e di deposito titoli, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, possa
essere ricondotta nella previsione recata dall’articolo 27 della Tabella allegata al
DPR n. 642 del 1972, che stabilisce l’esenzione, in modo assoluto, dall’imposta di
bollo, per i “Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province,
comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell’interesse
delle dette amministrazioni”.
Si precisa, per completezza, che, qualora l’ente locale, nell’ambito della
propria autonomia contrattuale, instauri un autonomo rapporto di conto corrente,
ovvero di custodia e amministrazione titoli, con l’intermediario finanziario, per il
quale non trovano applicazione le previsioni recate dal D. Lgs. n. 267 del 2000, lo
stesso sarà assoggettato all’imposta di bollo di cui rispettivamente all’articolo 13,
commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, prevista per gli
estratti di conto corrente e le comunicazioni periodiche inviate alla clientela relative
ai prodotti finanziari.
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Per quanto attiene alle modalità di recupero dell’imposta di bollo corrisposta
dalla banca istante per le annualità 2012 e 2013 in relazione ai conti di tesoreria, si
ritiene che gli importi versati possano essere chiesti a rimborso dalla Banca istante
entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato
effettuato il pagamento (articolo 37 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642). Detta imposta
non può invece essere compensata con i versamenti dell’imposta di bollo da
effettuare nel 2014.
Le previsioni recate dall’articolo 15, comma 6, e 15-bis del DPR n. 642 del
1972, richiamate dall’istante, sono volte a disciplinare specifiche ipotesi (credito
risultante dalla dichiarazione annuale e versamento dell’acconto dell’imposta di
bollo) in cui l’imposta versata può essere scomputata dai versamenti dell’imposta di
bollo da effettuare e, pertanto, la loro applicazione non può essere estesa, in via
interpretativa, a fattispecie differenti, come quella oggetto di esame con il presente
interpello.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE

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