Delibera Cipe“Scuole sicure”

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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 30 giugno 2014

Misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici
pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali. (Delibera n.
22/2014). (14A07325)
(GU n.222 del 24-9-2014)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli
articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica;
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali
vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze
e il Ministero delle attivita’ produttive, i Fondi per le aree
sottoutilizzate, coincidenti con l’ambito territoriale delle aree
depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo
istituito dall’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96;
Visto l’art. 80, comma 21, della citata legge n. 289/2002, che
prevede, nell’ambito del programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione – da
parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca –
di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici
scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone
soggette a rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto
Piano al CIPE, sentita la Conferenza unificata;
Visto l’art. 53, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35,
concernente fra l’altro l’ammodernamento e il recupero del patrimonio
scolastico esistente;
Visto l’art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che
autorizza, per l’anno 2014, la spesa di 150 milioni di euro al fine
di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa
in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali. Per le suddette
finalita’, i sindaci e i presidenti delle province interessati
operano in qualita’ di commissari governativi, con poteri derogatori
rispetto alla normativa vigente, da definire con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16
concernente la proroga al 30 aprile 2014 del termine di cui all’art.
18, comma 8-quinquies concernente l’affidamento dei lavori da parte
degli Enti locali interessati;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante
misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 il
quale prevede, per le finalita’ e gli interventi di cui al richiamato
art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69/2013, che il CIPE, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa
con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
assegni, nell’ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino
all’importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica
dell’utilizzo delle risorse assegnate nell’ambito della
programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a
valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture
strategiche per l’attuazione di piani stralcio del programma di messa
in sicurezza degli edifici scolastici;
Considerato che il citato art. 48 del decreto-legge n. 66/2014
prevede altresi’ che il CIPE, in esito alla predetta verifica,
riprogrammi le risorse non utilizzate e assegni le ulteriori risorse
a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in
relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma
articolato degli interventi e individui le modalita’ di utilizzo
delle risorse assegnate, di monitoraggio dell’avanzamento dei lavori
e di applicazione di misure di revoca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
aprile 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014), con il
quale e’ stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la
delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della
legge n. 122/2010 relative, tra l’altro, alla gestione del Fondo per
lo sviluppo e la coesione (FSC);
Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 102, (Gazzetta Ufficiale n.
186/2005, errata corrige n. 243/2005), con cui questo Comitato, ha
approvato il primo programma stralcio di messa in sicurezza degli
edifici scolastici, dell’importo complessivo di 193.883.695,00 euro;
Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 157, (Gazzetta Ufficiale n.
117/2006), con cui questo Comitato, ha modificato la citata delibera
n. 102/2004;
Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 143, (Gazzetta Ufficiale n.
100/2007, ) errata corrige n. 104/2007), con cui questo Comitato, ha
approvato il secondo programma stralcio di messa in sicurezza degli
edifici scolastici, per un costo complessivo di euro 295.199.000;
Vista la delibera 21 febbraio 2008, n. 17, (Gazzetta Ufficiale n.
5/2009), con cui questo Comitato, ha approvato il c.d. «programma
stralcio di rimodulazione» del Piano straordinario per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici, per un importo di 13.938.483,47
euro;
Vista la delibera di questo Comitato 26 giugno 2009, n. 47
(Gazzetta Ufficiale n. 234/2009), con la quale, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 39/2009, vengono
assegnate alla regione Abruzzo, a valere sulla succitata destinazione
di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa
in sicurezza delle scuole, risorse pari a 226,4 milioni di euro al
fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli
edifici scolastici della Regione stessa danneggiati dagli eventi
sismici iniziati il 6 aprile 2009;
Vista la delibera di questo Comitato 13 maggio 2010, n. 32
(Gazzetta Ufficiale n. 216/2010) concernente l’assegnazione di
risorse di cui al punto 1 della richiamata delibera n. 3/2009 per il
finanziamento del Piano straordinario stralcio di interventi urgenti
sul patrimonio scolastico;
Vista la delibera di questo Comitato 20 gennaio 2012, n. 6
(Gazzetta Ufficiale n. 88/2012) concernente tra l’altro
l’assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione –
ai sensi dell’art. 33, commi 2 e 3, della legge 12 novembre 2011, n.
183 (legge di stabilita’ per l’anno 2012) – con la quale sono state
assegnate risorse per complessivi 359 milioni di euro, di cui 259
milioni per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza
delle scuole e 100 milioni di euro per la costruzione di nuovi
edifici scolastici;
Considerato che con decreto interministeriale del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro
dell’economia e delle finanze e’ stata data attuazione al programma
di interventi di cui alla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2
agosto 2011 (c.d. Risoluzione Alfano), per l’importo di 111,8 milioni
di euro;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con nota 20 giugno 2014 n. 24271, ha trasmesso la relazione
semestrale al 31 dicembre 2013 sull’avanzamento del 1° e 2° programma
stralcio e del 1° programma stralcio di rimodulazione del Piano
straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di
cui alle richiamate delibere di questo Comitato n. 102/2004, n.
157/2005, n. 143/2006 e n. 17/2008;
Vista la nota n. 2209 del 17 giugno 2014 del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, delegato alla
gestione del FSC e l’allegata nota informativa predisposta dal
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica concernente tra
l’altro il finanziamento, per un importo di 400 milioni di euro,
delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici
scolastici sede di istituzioni scolastiche statali, con onere posto a
carico delle risorse che si rendono disponibili a seguito della
ricognizione e della riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013
oggetto di precedente delibera approvata da questo Comitato
nell’odierna seduta;
Considerato che la detta proposta prevede l’assegnazione a favore
del Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca dell’importo di
400 milioni di euro per il finanziamento delle misure di
riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche
statali, attraverso lo scorrimento delle graduatorie per la
realizzazione di ulteriori interventi finanziabili ai sensi del
richiamato art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013 n.
69, nonche’ delle graduatorie per la messa in conformita’/agibilita’
degli edifici scolastici attraverso l’utilizzo delle economie
derivanti dai ribassi d’asta di cui alle graduatorie degli interventi
finanziabili ai sensi del medesimo art. 18, comma 8-ter;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62);
Vista la odierna nota n. 2851-P, predisposta dal Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, recante le osservazioni e le
prescrizioni da recepire nella presente delibera;
Udita la proposta illustrata in seduta dal competente
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
sulla quale viene acquisita l’intesa del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Sottosegretario di Stato
all’istruzione, universita’ e ricerca, nonche’ l’accordo degli altri
Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;
Ritenuto di dover accogliere tale proposta al fine di incrementare
con sollecitudine il grado di sicurezza delle scuole finanziando
interventi urgenti e cantierabili;

Prende atto

delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica e dal Ministero dell’istruzione,
universita’ e ricerca ed in particolare, sotto l’aspetto attuativo:
che la rinnovata attenzione sullo stato degli edifici
scolastici parte da un’oggettiva constatazione di condizioni di
vetusta’ e cattivo stato di manutenzione di una elevata quota del
patrimonio edilizio scolastico e che tali condizioni determinano
priorita’, rapidita’ e significativita’ di interventi non piu’
rinviabili, posti al centro dell’attenzione e dell’azione del
Governo;
che l’obiettivo principale delle misure proposte e’ lo
scorrimento delle graduatorie regionali, redatte secondo la procedura
di cui all’art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69/2013, e
risponde all’esigenza di aumentare il grado di sicurezza delle scuole
e di finanziare interventi gia’ urgenti e cantierabili, al fine di
dare immediato avvio ai lavori;
che, per la definizione delle graduatorie relative
all’assegnazione di 150 milioni di euro originariamente stanziati dal
citato decreto-legge n. 69/2013, le singole Regioni avevano
presentato, entro il 15 ottobre 2013, le proprie graduatorie
approvate con delibera regionale e che le richieste presentate
superavano, tuttavia, in misura significativa le disponibilita’
finanziarie previste dal medesimo decreto-legge;
che i sopracitati 150 milioni di euro sono stati assegnati agli
Enti locali, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca n. 906 del 5 novembre 2013, per gli
interventi ammessi e inseriti nelle graduatorie regionali, che
risultano complessivamente 692;
che il termine del 28 febbraio 2014, originariamente previsto
dal citato decreto-legge, e’ stato successivamente prorogato al 30
aprile 2014 dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16;
che a tale data, su 692 interventi complessivi ammessi al
finanziamento, risultano affidati 597 interventi che corrispondono
all’86,2 per cento del totale;
che restano in graduatoria ulteriori 2.024 interventi, per un
importo complessivo di euro 490.577.934;
che la proposta in esame prevede di assegnare al Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per il
finanziamento degli interventi di cui all’art. 18 del citato
decreto-legge n. 69/2013, l’importo di 400 milioni di euro che viene
sottratto alla disponibilita’ delle Regioni nell’ambito della
programmazione del FSC per il periodo 2007-2013, importo che sara’
riassegnato alle medesime Regioni a carico del FSC 2014-2020;
che tali risorse aggiuntive sono da ripartire a livello
regionale sulla base del riparto effettuato dal decreto-legge n.
69/2013, anche tenendo conto del numero degli edifici scolastici e
degli alunni presenti in ciascuna regione, della situazione del
patrimonio edilizio scolastico, nonche’ delle richieste pervenute e
degli interventi presenti in graduatoria. L’assegnazione agli enti
locali per la realizzazione degli interventi e’ da effettuarsi sulla
base dello scorrimento delle graduatorie gia’ presentate e approvate
dalle regioni entro il 15 ottobre 2013;
che la proposta in esame prevede inoltre che il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, assegni le
eventuali economie derivanti dai ribassi di asta degli interventi di
cui sopra per lo scorrimento della graduatoria di cofinanziamento di
interventi per la messa in sicurezza e conformita’ degli edifici
scolastici, proposti dagli Enti locali con riferimento al bando
adottato con D.D.G. del detto Ministero n. 267 del 10 ottobre 2013
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266/2013), adottato in
attuazione della direttiva del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca del 1° agosto 2013 (registrato dalla
Corte dei Conti il 18 settembre 2013, registro n. 12, foglio n. 361);
che il suddetto Ministero propone altresi’ che le citate
risorse derivanti dai ribassi di asta siano dedicate al
cofinanziamento, in misura non superiore al 50 per cento dell’importo
complessivo di ciascun intervento attivato, relativo ad immobili di
proprieta’ dei competenti enti locali adibiti a sede di istituzioni
scolastiche statali e siano finalizzate, in particolare, alla
bonifica dell’amianto o ad adeguare la sicurezza o l’idoneita’
igienico sanitaria o al superamento delle barriere architettoniche
per il conseguimento del certificato di agibilita’ o al completamento
della messa a norma in materia di sicurezza, con interventi urgenti
ed indifferibili;
che la dimensione delle citate economie rinvenienti dai ribassi
d’asta e’, allo stato, non identificabile e sara’ definita con
appositi decreti emanati di concerto da MIUR e Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica;
che un primo decreto di ricognizione delle economie
riprogrammabili sara’ adottato quando sia stato aggiudicato il 50 per
cento degli interventi finanziati e la riprogrammazione non potra’
eccedere il 50 per cento delle economie da ribassi registrate;
che un secondo decreto sara’ adottato quando sia stato
aggiudicato almeno il 90 per cento degli interventi e la
riprogrammazione non potra’ eccedere il 50 per cento dei ribassi di
gara, cui si aggiungeranno eventuali economie degli interventi che
hanno nel frattempo completato i lavori;
che un terzo decreto sara’ adottato allorquando sia stato
aggiudicato il 100 per cento degli interventi e le risorse
riprogrammabili non potranno eccedere il 50 per cento di tali
economie, a cui potranno aggiungersi le economie derivanti dalle
ulteriori ultimazioni dei lavori;
che un ultimo decreto sara’ adottato quando saranno completati
tutti gli interventi;
2. delle attivita’ di verifica circa l’utilizzo delle risorse
assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle
infrastrutture strategiche per l’attuazione di piani stralcio del
programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici e in
particolare:
che con la nota n. 24271 del 20 giugno 2014, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione semestrale
al 31 dicembre 2013 sull’avanzamento del 1° e 2° programma stralcio e
del 1° programma stralcio di rimodulazione del Piano straordinario
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alle
delibere di questo Comitato n. 102/2004, n. 157/2005, n. 143/2006 e
n. 17/2008, per una disponibilita’ complessiva di 489.082.695 euro;
che dalla detta relazione risulta che sono stati attivati
complessivamente l’85 per cento dei 1.592 interventi previsti, per un
importo di circa 406 milioni di euro, pari all’83 per cento delle
risorse disponibili, e risultano ultimati, a dicembre 2013, un numero
di 536 interventi;
che per quanto riguarda lo stato di attuazione del programma di
interventi di cui alla c.d. «Risoluzione Alfano», che prevede il
finanziamento di 989 interventi per l’importo di 111,8 milioni di
euro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rinvia alla
relazione da presentarsi alle Camere prevista dall’art. 30, comma
5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Delibera:

A valere sulle risorse del FSC 2007-2013 che si rendono disponibili
a seguito della ricognizione e della riprogrammazione oggetto di
precedente delibera approvata da questo Comitato nell’odierna seduta,
vengono assegnati 400 milioni di euro per l’anno 2015 a favore del
Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca per il finanziamento
delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle
istituzioni scolastiche statali.
1. Scorrimento delle graduatorie per la realizzazione di ulteriori
interventi finanziabili ai sensi dell’art. 18, comma 8-ter, del
decreto-legge n. 69/2013
1.1 Sono finanziati gli interventi di cui all’art. 18 del citato
decreto-legge n. 69/2013 di competenza degli Enti locali sugli
edifici scolastici indicati nelle graduatorie riportate nell’allegato
1 della presente delibera di cui costituisce parte integrante, sulla
base dello scorrimento delle graduatorie regionali approvate dalle
regioni entro il 15 ottobre 2013 coerentemente con la ripartizione
delle risorse su base regionale di cui all’allegato 2 che costituisce
parte integrante della presente delibera.
1.2 Il suddetto finanziamento sara’ erogato secondo modalita’
temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati
all’utilizzo delle risorse FSC. In particolare, la predetta
assegnazione di 400 milioni di euro viene disposta da questo
Comitato, quanto a 300 milioni di euro, tenuto conto dell’art. 48 del
decreto-legge 66/2014 e, quanto a 100 milioni di euro, a seguito di
valutazione favorevole delle indifferibili esigenze di intervento sul
patrimonio scolastico pubblico.
1.3 L’assegnazione delle risorse, come previsto dall’art. 18, comma
8-quater, del citato decreto-legge n. 69/2013, autorizza gli Enti
locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle
medesime, ovvero le procedure di affidamento dei lavori.
1.4 Eventuali modifiche da apportare alle graduatorie ascrivibili
ad errori materiali o sopravvenute esigenze saranno disposte con
decreto del MIUR, che comunichera’ semestralmente a questo Comitato e
al MEF l’elenco aggiornato dei finanziamenti assegnati agli Enti
locali e lo stato di attuazione degli interventi, che sara’
pubblicato nel sito internet dei Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’istruzione, universita’ e ricerca e di questo
Comitato.
1.5 I Sindaci e i Presidenti delle province interessati continuano
ad operare, in virtu’ dell’art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge n.
69 del 2013, in qualita’ di commissari governativi, con poteri
derogatori rispetto alla normativa vigente, come definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2014,
adottato su proposta del Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’istruzione, universita’ e ricerca, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.
1.6 Il mancato affidamento dei lavori di cui alla precedente punto
1.1 entro il 31 dicembre 2014 comporta la revoca dei finanziamenti.
Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate
con decreto del Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca agli
interventi che seguono nell’ordine della graduatoria.
1.7 Il Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca assume
l’obbligo di monitorare i singoli interventi, attraverso
l’alimentazione delle schede relative a ciascuno di essi all’interno
della Banca dati unitaria (BDU); a tale scopo i soggetti attuatori
sono tenuti a fornire tutti gli elementi informativi utili, pena il
mancato trasferimento delle risorse.
2. Scorrimento della graduatoria per la messa in
conformita’/agibilita’ degli edifici adibiti a sedi di istituzioni
scolastiche
2.1 Le economie derivanti dai ribassi d’asta e le altre economie
derivanti dall’esecuzione degli interventi di cui al punto 1 sono
destinate allo scorrimento della graduatoria di cofinanziamento di
interventi per la messa in sicurezza e conformita’ degli edifici
scolastici, proposti dagli Enti locali con riferimento al bando
adottato con D.D.G. del Ministero dell’istruzione, universita’ e
ricerca n. 267 del 10 ottobre 2013 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266/2013) adottato in attuazione della direttiva del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca dell’1
agosto 2013 (registrato dalla Corte dei Conti il 18 settembre 2013,
registro n. 12, foglio n. 361).
2.2 Le risorse sono dedicate al cofinanziamento, in misura non
superiore al 50 per cento, dell’importo complessivo di ciascuna opera
attivata, di interventi relativi ad immobili di proprieta’ dei
competenti Enti locali adibiti a sede di istituzioni scolastiche
statali e sono finalizzate, in particolare, alla bonifica
dell’amianto o ad adeguare la sicurezza o l’idoneita’
igienico-sanitaria o al superamento delle barriere architettoniche
per il conseguimento del certificato di agibilita’ o al completamento
della messa a norma in materia di sicurezza, con interventi urgenti e
indifferibili.
2.3 Le quote di cofinanziamento riferite ai singoli interventi,
saranno assegnate direttamente con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca a favore delle
scuole individuate come destinatarie degli interventi edilizi. Questi
ultimi dovranno essere attivati entro 30 giorni dalla ricezione
dell’avviso di finanziamento.
2.4 Le scuole, previa acquisizione della documentazione
giustificativa fornita dall’Ente locale competente, provvedono al
trasferimento delle somme all’Ente locale competente dopo la
conclusione dell’intervento e successivamente all’utilizzo da parte
dell’Ente medesimo della quota di spesa ad esso facente capo.
2.5 Gli enti locali faranno pervenire al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca (entro 30 giorni dalla conclusione
di ciascun intervento cofinanziato), apposita relazione conclusiva,
sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dovra’ essere
fornita adeguata attestazione del puntuale utilizzo per le previste
finalita’ dei contributi assegnati, della contabilita’ finale e dei
risultati ottenuti, allegando, infine, il certificato di regolare
esecuzione dei lavori vistato dai competenti organi tecnici.
2.6 Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
assume l’obbligo di monitorare i singoli interventi, attraverso
l’alimentazione delle schede relative a ciascuno di essi all’interno
della BDU; a tale scopo i soggetti attuatori sono tenuti a fornire
tutti gli elementi informativi utili, pena il mancato trasferimento
delle risorse da parte del predetto Dicastero.
3. Verifica e monitoraggio degli interventi
3.1 Al processo di verifica dei progetti ammessi a finanziamento e
della regolarita’ e completezza della spesa in itinere ed ex post
partecipa l’Unita’ di verifica degli investimenti pubblici del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, in
coordinamento con la Direzione generale competente per le risorse FSC
del detto Dipartimento ed il competente Dipartimento del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
3.2 Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
provvedera’ a monitorare l’attuazione di ognuno degli interventi
finanziati e a segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica
economica (DIPE) l’emergere di eventuali criticita’, con particolare
riferimento ai tempi di realizzazione degli interventi.
3.3 Gli Enti competenti per gli edifici scolastici provvederanno a
richiedere, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, il CUP per ogni
intervento.
3.4 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24/2004, i CUP
assegnati alle opere oggetto di finanziamento dovranno essere
evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile
riguardante le opere stesse.
3.5 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
presenteranno a questo comitato, entro 90 giorni dalla pubblicazione
della presente delibera, una relazione aggiornata sullo stato di
avanzamento procedurale, fisico e finanziario di tutti gli interventi
finanziati da norme di legge o da delibere di questo Comitato in
materia di edilizia scolastica.
4. Modifica della finalita’ di impiego delle risorse disponibili a
valere sull’assegnazione di 100 milioni di euro disposta a favore del
Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca con la delibera n.
6/2012
A valere sull’assegnazione complessiva di 100 milioni di euro
disposta con la propria delibera n. 6/2012 a favore del Ministero
dell’istruzione, universita’ e ricerca per la costruzione di nuovi
edifici scolastici – di cui una quota di 60 milioni di euro gia’
utilizzata ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, lettera b), del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 – residua un importo di 40 milioni
di euro che il detto Ministero potra’ destinare al finanziamento di
interventi volti all’ammodernamento e al recupero del patrimonio
immobiliare scolastico, anche attraverso il ripristino del decoro e
della funzionalita’ degli edifici scolastici.
Roma, 30 giugno 2014

Il Presidente: Renzi

Il Segretario: Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n.
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