Slot machine, via libera dal Consiglio di Stato ai divieti nei centri storici

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Legittima la delibera di Forte dei Marmi che vieta l’apertura di agenzie di scommesse, sale bingo, ambienti dedicati all’installazione degli apparecchi VLT nel centro storico
Con la sentenza n. 1861 del 16 aprile 2014, il Consiglio di Stato, sezione V, ha confermato la legittimità di un’ordinanza – n. 378 del 16 settembre 2013 – con la quale il Comune di Forte dei Marmi ha disposto la cessazione dell’attività di sala giochi-slot machine (VTL), svolta nel centro storico da una società in base all’autorizzazione rilasciata dal Questore di Lucca in data 6 maggio 2013.
L’ordine di cessazione dell’attività è stato emanato in quanto l’autorizzazione del Questore e l’inizio dell’attività erano successivi alla delibera consiliare n. 25 del 30 aprile 2013 che, integrando la precedente delibera consiliare n. 28 del 23 aprile 1999, aveva vietato l’apertura di “agenzie di scommesse, sale bingo, ambienti dedicati all’installazione degli apparecchi VLT” all’interno del centro storico, zona di particolare valore ambientale.
Ordinanza in linea con la legge Toscana sul commercio
Palazzo Spada osserva che il suddetto divieto di apertura di agenzie di scommesse, sale bingo, ambienti dedicati all’installazione degli apparecchi VLT all’interno del centro storico, trova il suo fondamento nel primo comma dell’art. 98 della legge 7 febbraio 2005, n. 28 della Toscana (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio), il quale stabilisce che “Al fine di valorizzare e tutelare le aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l’attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela o con la natura delle aree”.
Questa norma è applicabile anche al caso in esame, in quanto “la legge regionale assume un concetto di commercio in senso lato (ricomprendendovi anche attività che tradizionalmente non sono tali o addirittura pubblici esercizi e pubblici servizi, quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande e la distribuzione di carburante)”, e in quanto “nelle sale giochi dedicate, da autorizzare ex art. 88 T.U.L.P.S., qual è quella per cui è causa, si realizza una commercializzazione del gioco mediante l’esercizio di apparecchi ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. (cioè new slot e VLT)”.
Nessuna interferenza con l’interesse pubblico tutelato dal questore
L’ordinanza del Comune di Forte dei Marmi, evidenzia infine il Consiglio di Stato, “non interferisce in alcun modo con l’interesse pubblico (id est, la pubblica sicurezza) alla cui cura e tutela è finalizzata nel caso specifico l’autorizzazione questorile, essendo invece rivolto al rispetto delle scelte dell’amministrazione comunale in ordine alla valorizzazione di aree di particolare interesse, qual è il centro storico, scelte discrezionali e non macroscopicamente illogiche, irrazionali e irragionevole operate con la delibera consiliare n. 25 del 30 aprile 2013”.
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