Sospensione dell’imposta municipale

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DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54

Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale
propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche
amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari
membri del Governo. (13G00099)
(GU n.117 del 21-5-2013) Vigente al: 21-5-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere in
materia di pagamento dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, conseguente alla contingente situazione
economico- finanziaria del Paese;
Considerate le particolari ragioni di urgenza, connesse alla
contingente situazione economico-finanziaria ed occupazionale del
Paese, che impongono l’adozione di misure di sostegno al lavoro e di
potenziamento degli ammortizzatori sociali per fare fronte alla
perdurante situazione di crisi dei settori produttivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell’interno, del Ministro dell’economia e delle finanze e
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di imposta municipale propria

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in
particolare, a riconsiderare l’articolazione della potesta’
impositiva a livello statale e locale, e la deducibilita’ ai fini
della determinazione del reddito di impresa dell’imposta municipale
propria relativa agli immobili utilizzati per attivita’ produttive,
per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e’ sospeso per le seguenti categorie di
immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, nonche’ alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalita’ degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13,
commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria di
cui all’articolo 222 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modificato, per l’anno 2013, dall’articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e’ ulteriormente incrementato
fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun
comune, dall’allegato A, pari al cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta municipale
propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni,
per l’anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e
relative pertinenze;
b) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta municipale
propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per
l’anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b)
e c) del comma 1.
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l’attivazione
delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun
comune dal Ministero dell’interno, con modalita’ e termini fissati
con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro 20 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All’onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per
l’anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000
euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall’articolo 3 e
quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 2

Clausola di salvaguardia

1. La riforma di cui all’articolo 1 dovra’ essere attuata nel
rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento
di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni
parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti
dall’Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della
riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la
disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata
dell’imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo
articolo 1 e’ fissato al 16 settembre 2013.
Art. 3

Contenimento delle spese relative all’esercizio dell’attivita’
politica

1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente
del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non
possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall’articolo 2
della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l’indennita’ spettante ai
parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero
con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano
eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi
dell’articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di
contratti di solidarieta’ e di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato.

1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e
della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito
dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della
coesione sociale, ferme restando le risorse gia’ destinate
dall’articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e
successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 253, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del
Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista
dell’attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo,
immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di
cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e rilevata l’eccezionalita’ della situazione di emergenza
occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto
fine, anche tramite la ridestinazione di somme gia’ diversamente
finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:
a) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’
incrementata, per l’anno 2013, di 250 milioni di euro per essere
destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in
deroga, con corrispondente riduzione per l’anno 2013 del Fondo di cui
all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il
perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici
contributivi;
b) il comma 255 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e’ sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti
dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, per l’anno 2013 sono versate dall’INPS per un
importo pari a 246 milioni di euro per l’anno 2013 al bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del
finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.
92.»;
c) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’
ulteriormente incrementata, per l’anno 2013, di 219 milioni di euro
derivanti dai seguenti interventi:
1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all’entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in
vigore del presente decreto restano acquisite all’entrata del
bilancio dello Stato; il Fondo di cui all’articolo 148, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ ridotto per l’anno 2013 di
10 milioni di euro;
2) per l’anno 2013 le disponibilita’ di cui all’articolo 5
della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro;
3) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e’ ridotta di
100 milioni di euro per l’anno 2013.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto
degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli
ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare
riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle
relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e
reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione
rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie
di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di
verificare gli andamenti di spesa, l’Inps, sulla base dei decreti di
concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche
preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e
delle finanze. All’attuazione di quanto previsto dal presente comma
l’Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. Al comma 405 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme gia’
impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarieta’ di cui
all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per
l’importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell’anno 2013,
all’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime
finalita’.».
4. All’articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013».
5. Il termine di cui all’articolo 1, comma 410, primo periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e’ prorogato al 31 dicembre
2013, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con
le procedure di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l’anno
2013 e’ assegnata all’apposito programma dello stato di previsione
del Ministero dell’interno.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio
per l’attuazione del presente decreto.
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 21 maggio 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Alfano, Ministro dell’interno

Saccomanni, Ministro dell’economia
e delle finanze

Giovannini, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Visto, Il Guardasigilli: Cancellieri

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