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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita’ produttive. (14G00149)
(GU n.212 del 12-9-2014)
Vigente al: 13-9-2014 CAPO I
MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare
disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di opere
infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, nonche’ per
favorire il potenziamento delle reti autostradali e di
telecomunicazioni e migliorare la funzionalita’ aeroportuale;
RITENUTA altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare
disposizioni in materia ambientale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l’adeguamento delle
infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni di
crisi connesse alla gestione dei rifiuti, nonche’ di introdurre
misure per garantire l’approvvigionamento energetico e favorire la
valorizzazione delle risorse energetiche nazionali;
RITENUTA infine la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare
disposizioni per la semplificazione burocratica, il rilancio dei
settori dell’edilizia e immobiliare, il sostegno alle produzioni
nazionali attraverso misure di attrazione degli investimenti esteri e
di promozione del Made in Italy, nonche’ per il rifinanziamento e la
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa
vigente al fine di assicurare un’adeguata tutela del reddito dei
lavoratori e sostenere la coesione sociale;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 agosto 2014;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dello sviluppo economico, dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, per gli affari regionali e le autonomie e dell’economia e
delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi
ferroviari Napoli – Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure
urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse
nazionale)

1. L’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A e’
nominato, per la durata di due anni dall’entrata in vigore del
presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere
relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, di cui al Programma
Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n.
443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza
compensi aggiuntivi per l’attivita’ di Commissario. L’incarico e’
rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito
alla rendicontazione di cui al comma 8.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, ed allo scopo di poter
celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione
delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, in modo
da poter avviare i lavori relativi a parte dell’intero tracciato
entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede
all’approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e
i tempi di realizzazione dell’opera, con particolare riferimento alla
tratta appenninica Apice-Orsara, il Commissario rielabora i progetti
anche gia’ approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei
soli progetti preliminari, il Commissario puo’ bandire la gara e
tassativamente entro centoventi giorni dall’approvazione dei progetti
decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla
consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d’urgenza. Il
mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del
mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre
all’espletamento di ogni attivita’ amministrativa, tecnica ed
operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata
tratta ferroviaria, utilizzando all’uopo le strutture tecniche di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica in relazione all’avvalimento delle strutture
tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma
il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il
cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento,
segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai
termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere,
anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.
Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione
all’asse ferroviario Napoli – Bari puo’ essere derogato in base alle
decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1.
3. Gli interventi da praticarsi sull’area di sedime della tratta
ferroviaria Napoli – Bari, nonche’ quelli strettamente connessi alla
realizzazione dell’opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilita’.
4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi
sopra citati e’ convocata entro quindici giorni dall’approvazione dei
progetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente,
o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere
motivato e recare, a pena di non ammissibilita’, le specifiche
indicazioni progettuali necessarie ai fini dell’assenso. In caso di
motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita’, la questione, in deroga all’articolo 14-quater comma 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni e’ rimessa alla decisione del Commissario, che si
pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le
Regioni interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione
statale e una regionale o tra piu’ amministrazioni regionali, ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso
di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente
locale o tra piu’ enti locali. Se l’intesa non e’ raggiunta entro
sette giorni, la decisione del Commissario puo’ essere comunque
adottata.
5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi,
necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta
giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si
intendono acquisiti con esito positivo.
6. Con apposita convenzione a firma del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Commissario puo’ avvalersi a
titolo gratuito dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa ai fini dei rapporti con il
territorio interessato per il miglior risultato nella realizzazione
dell’opera.
7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria
Napoli – Bari e’ eseguita a valere sulle risorse previste nell’ambito
del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. Il Commissario provvede alla rendicontazione annuale delle spese
di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari sulla scorta
dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali
anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della
valutazione di definanziamento degli interventi.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo
si applicano anche alla realizzazione dell’asse ferroviario AV/AC
Palermo – Catania – Messina.
10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di
vigenza e’ scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi
sulla rete ferroviaria nazionale, e’ approvato il Contratto di
Programma 2012 – 2016 parte Investimenti stipulato tra Rete
Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in data 8 agosto 2014. Una quota pari a 220 milioni di euro
delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale
contributo in conto impianti a favore di RFI e’ finalizzata agli
interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di
Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico
aggiornamento delle relative tabelle contrattuali.
11. Per consentire l’avvio degli investimenti previsti nei
contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui
all’articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i
contratti di programma sottoscritti dall’ENAC con i gestori degli
scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti
il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali
interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle
disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di
localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive
modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica
di conformita’ urbanistica delle singole opere inserite negli stessi
piani regolatori.

Art. 2

(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche
affidate in concessione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 174, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
” 4-ter. Il bando di gara, puo’ altresi’ prevedere, nell’ipotesi di
sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi piu’
complessi di successive articolazioni per fasi, l’integrale
caducazione della relativa concessione, con la conseguente
possibilita’ in capo al concedente di rimettere a gara la concessione
per la realizzazione dell’intera opera, qualora, entro un termine non
superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla
data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello
stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilita’
economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da
primari istituti finanziari.”.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando gia’
pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All’articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti
parole: “si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo
174″.
4. Al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
l’ultimo periodo: “ne’ agli interventi da realizzare mediante finanza
di progetto le cui proposte sono state gia’ dichiarate di pubblico
interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto” e’
soppresso.

Art. 3

(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere
indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia)

1. Per consentire nell’anno 2014 la continuita’ dei cantieri in
corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati
all’avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e’
incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni
per l’anno 2013, 26 milioni per l’anno 2014, 231 milioni per l’anno
2015, 159 milioni per l’anno 2016, 1.073 milioni per l’anno 2017,
2.066 milioni per l’anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni
2019 e 2020.
2. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b),
nonche’ entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui
alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui al
comma 1:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del
decreto-legge n.69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014:
Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;
Completamento sistema idrico Basento – Bradano, Settore G; Asse
autostradale Trieste – Venezia; Interventi di soppressione e
automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria,
individuati, con priorita’ per la tratta terminale pugliese del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo –
Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e
cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo
Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco – Bergamo;
Messa in sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia;
Completamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la
viabilita’ locale mediante l’interconnessione tra la SS 32 e la SP
299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi –
AV Milano Genova; Continuita’ interventi Nuovo Tunnel del Brennero;
Quadrilatero Umbria – Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di
Napoli; rifinanziamento dell’articolo 1, comma 70, della legge 27
dicembre 2013, n.147, relativo al superamento delle criticita’ sulle
infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in
sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in
Sardegna;
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e
cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino;
tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento
dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano
allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno – Reggio Calabria
svincolo Lauretana Borrello; Adeguamento della strada statale n.372
“Telesina” tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372 e
lo svincolo di Benevento sulla strada statale n.88; Completamento
della S.S. 291 in Sardegna; Variante della “Tremezzina” sulla strada
statale internazionale 340 “Regina”; Collegamento stradale Masserano
– Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per
Fiumicino e l’EUR; Asse viario Gamberale – Civitaluparella in
Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Quadruplicamento
della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e
Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione
Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi
dell’art.18, comma 9, del decreto-legge n.69 del 2013.
3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali
relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari a 100
milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1 e’ destinata
ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento
di beni immobiliari demaniali di loro competenza.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si
provvede:
a) quanto a 39 milioni per l’anno 2013 mediante utilizzo delle
disponibilita’ iscritte in conto residui derivanti dalle revoche
disposte dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all’articolo 32, comma 6,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) quanto a 11 milioni per l’anno 2014, mediante parziale utilizzo
delle disponibilita’ derivanti dalle revoche disposte dall’articolo
13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite
nel fondo di cui all’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111;
c) quanto a 15 milioni per l’anno 2014, quanto a 5,200 milioni per
l’anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l’anno 2016 e quanto a 148
milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
d) quanto a 94,8 milioni per l’anno 2015, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) quanto a 79,8 milioni per l’anno 2015, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
f) quanto a 51,200 milioni per l’anno 2015, a 155,8 milioni per
l’anno 2016, a 925 milioni per l’anno 2017 e a 1.918 milioni per
l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale
del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 –
di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a),
b) e c), per l’appaltabilita’ e la cantierabilita’ delle opere
determinano la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del
presente decreto.
6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo
di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e sono attribuite prioritariamente:
a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli – San
Vittore;
b) al completamento della rete della Circumetnea;
c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto – Notarbartolo;
d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e
interazione con l’hinterland.
7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al
comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalita’
di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell’avanzamento
dei lavori e di applicazione di misure di revoca.
8. Per consentire la continuita’ dei cantieri in corso, sono
confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano
– Venezia secondo lotto Rho – Monza, di cui alla delibera CIPE 60 del
2013; nonche’ sono definitivamente assegnate all’Anas S.P.A. per il
completamento dell’intervento “Itinerario Agrigento – Caltanissetta –
A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e
44+400″, le somme di cui alla tabella “Integrazioni e completamenti
di lavori in corso” del Contratto di programma tra Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all’anno 2013,
pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al
Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle
risorse destinate al Contratto di programma 2012.
9. Le opere elencate nell’XI allegato infrastrutture approvato ai
sensi dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE
nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data del presente decreto
non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una
copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione
2007 – 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di
programmazione 2014 – 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a
diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione
delle opere di cui al capoverso precedente, confermano o rimodulano
le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
confermato Autorita’ Nazionale capofila e Capo Delegazione dei
Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di
programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale
ESPON e URBACT, in considerazione di quanto gia’ previsto dalla
delibera CIPE n. 158 del 2007 ed in relazione alla missione
istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. E’ abrogato il comma 11-ter dell’articolo 25 del decreto legge
n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98
del 2013.
12. Dopo l’articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno
2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 117, e’ aggiunto il seguente comma:
“2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilita’ speciale
intestata al Commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
94, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze a
uno o piu’ capitoli di bilancio dello Stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della
giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell’ambito del
decreto di cui al comma 2.”.

Art. 4

(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli
Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali)

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai
Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno
2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto
tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, e’
data facolta’ di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorche’ gia’
definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi
alla realizzazione dell’opera. Ove l’Ente abbia necessita’ di
definire il procedimento in tempi celeri, i termini di cui
all’articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti
alla meta’. Resta ferma la facolta’, da parte del Comune o
dell’unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo
14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono
ridotti alla meta’.
2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque
riconducibile ad ulteriori difficolta’ amministrative, e’ data
facolta’ di avvalimento a scopo consulenziale – acceleratorio
dell’apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di
segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l’anno 2014, sono
esclusi dal patto di stabilita’ interno alle seguenti condizioni,
accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della
medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da concludere entro
30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto:
a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere
state preventivamente previste nel Piano Triennale delle opere
pubbliche;
b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di
realizzazione o per le quali sia possibile l’immediato avvio dei
lavori da parte dell’ente locale richiedente;
c) i pagamenti per i quali viene richiesta l’esclusione del patto
di stabilita’ devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014.
4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell’istruttoria di cui al
comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di
stabilita’ interno e l’importo dei pagamenti da escludere.
5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita’ interno, per un
importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti sostenuti
successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, relativi
a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014
e 2015. L’esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente
all’anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all’anno 2015.
I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il 31 dicembre 2013;
c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che
presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita’ entro
la medesima data.
Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti
in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi
a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli
enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le
regioni, escluse le spese afferenti la sanita’.
6. Per l’anno 2014, l’esclusione di cui al secondo periodo del
comma 5 e’ destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti
delle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da
2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall’applicazione
dell’articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della
distribuzione del rimanente importo dell’esclusione tra i singoli
enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al
Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sito web
«http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale
dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli
spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i
pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio
del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si
considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto
termine. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze,
sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e
il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base
proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilita’ interno rispettivamente nel 2014 e 2015.
7. Al comma 9-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole “i pagamenti in conto capitale
sostenuti” sono inserite “nel primo semestre”;
b) al terzo periodo, le parole “derivanti dal periodo” sono
sostituite da “derivanti dall’esclusione di cui al periodo” e le
parole “nel primo semestre dell’anno” sono sostituite da “entro
l’anno”.
8. Al fine di consentire la prosecuzione dell’emanazione dei
provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla
ricostruzione in Abruzzo, l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e’
rifinanziata di 250 milioni per l’anno 2014 in termini di sola
competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare
si provvede:
a) quanto a 29 milioni di euro per l’anno 2014, mediante
corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti
dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli
articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da
corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini
dell’acquisizione delle risorse necessarie alla predetta
sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato;
b) quanto a 221 milioni di euro per l’anno 2014, mediante utilizzo
delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non
sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite
nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al
bilancio dello Stato.
9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8,
pari a complessivi 450 milioni per l’anno 2014, 180 milioni per
l’anno 2015, 100 milioni per l’anno 2016 e 70 milioni per l’anno
2017, si provvede:
a) quanto a 29 milioni di euro per l’anno 2014, mediante
corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti
dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli
articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da
corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini
dell’acquisizione delle risorse necessarie alle predetta
sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato;
b) quanto a 221 milioni di euro per l’anno 2014, mediante utilizzo
delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel
predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio
dello Stato;
c) quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2014, 180 milioni per
l’anno 2015, 100 milioni per l’anno 2016 e 70 milioni per l’anno
2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni;
d) quanto a 50 milioni per l’anno 2014, a valere sugli spazi
finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al
comma 9-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

CAPO II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI
TELECOMUNICAZIONI

Art. 5

(Norme in materia di concessioni autostradali)

1. Nel rispetto dei principi dell’Unione europea, al fine di
assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di
potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale
delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei
parametri di sicurezza piu’ avanzati prescritti da disposizioni
comunitarie, nonche’ un servizio reso sulla base di tariffe e
condizioni di accesso piu’ favorevoli per gli utenti, i concessionari
di tratte autostradali nazionali possono, entro il 31 dicembre 2014,
proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante
l’unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro
complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Il
concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la
stipula di un atto aggiuntivo o di un’apposita convenzione unitaria
che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.
2. Il piano deve assicurare l’equilibrio economico finanziario,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonche’ la
disponibilita’ delle risorse necessarie per la realizzazione degli
interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e
di quelli ulteriori per l’attuazione delle finalita’ di cui al comma
1 e per il mantenimento di un regime tariffario piu’ favorevole per
l’utenza.
3. L’affidamento dei lavori, nonche’ delle forniture e dei servizi
di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a
quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle
procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo
n.163 del 2006. Ai relativi affidamenti si applica l’articolo 11,
comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
4. Al fine di accelerare l’iter relativo al riaffidamento delle
concessioni autostradali A21 “Piacenza – Cremona – Brescia e
diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC)” e A3 “Napoli – Pompei
-Salerno” sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati
secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7
agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i
relativi piani economici finanziari gia’ trasmessi al CIPE.

Art. 6

(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione
elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le
procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonche’ per la
realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)

1. All’articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
“7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono
essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies interventi
infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti
wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di
backhaul, relativi all’accesso primario e secondario attraverso cui
viene fornito il servizio a banda ultralarga all’utente per i quali
ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non gia’
previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti
approvati entro il 31 luglio 2014, funzionali ad assicurare il
servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente
interessati insistenti nell’area considerata;
b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto
dall’Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della
Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di
seguito indicate finalizzato all’estensione della rete a banda
ultralarga:
1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:
investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli
interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione
di cui al successivo comma 7-sexies;
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti:
investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli
interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione
di cui al successivo comma 7-sexies;
3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:
investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli
interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione
di cui al successivo comma 7-sexies. Il suddetto termine di
completamento e’ esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10
milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni
di euro;
d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che
l’investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall’entrata in
vigore del presente decreto-legge.
7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefici di cui al comma
7-quinquies gli interventi ricadenti in aree nelle quali gia’
sussistono idonee infrastrutture ed operi gia’ un fornitore di
servizi di rete a banda ultralarga e non possono essere concessi i
suddetti benefici a piu’ di un soggetto nella stessa area; nei Comuni
superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia ammessi ai benefici gli
interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali in grado di
assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli utenti
potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi gia’ un
fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in grado
di assicurare tali connessioni e non garantisca di farlo nei
successivi tre anni.
7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui
al comma 7-ter possono usufruire del credito d’imposta a valere
sull’IRES e sull’IRAP complessivamente dovute dall’impresa che
realizza l’intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del
50 per cento del costo dell’investimento. Il credito d’imposta non
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP ed e’
utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive.
7-sexies. Al fine di ottenere i benefici di cui al comma
7-quinquies, l’operatore interessato alla realizzazione
dell’investimento deve dare evidenza pubblica all’impegno che intende
assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area
attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul
sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano
Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico.
Sullo stesso sito sara’ segnalata la conclusione dei lavori, che
dovra’ avvenire entro i termini di cui al comma 7-ter, lettera c). La
registrazione sul sito della conclusione dei lavori da diritto ai
benefici di cui al comma 7-quinquies a favore dell’operatore che
abbia rispettato i suddetti termini ed integra l’obbligo di mettere a
disposizione degli altri operatori l’accesso all’infrastruttura
realizzata secondo le determinazioni dell’Autorita’ per le Garanzie
nelle Comunicazioni. Non potranno essere accettate ulteriori
manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente ad una
precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato il
termine di conclusione dei lavori.
7- septies. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
l’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti condizioni, criteri, modalita’ ed altre disposizioni
attuative dei commi da 7-ter a 7-sexies, nonche’ il procedimento,
analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per
l’individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi
agevolabili. I decreti definiscono, altresi’, le modalita’ atte ad
assicurare l’effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo
dell’intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della
struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso
beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato
dell’area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio,
onde garantire il conseguimento delle finalita’ sottese al benefico
concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea
C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.”.
2. All’articolo 6, comma 4 ter del decreto legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “ripristino del manto stradale” sono inserite le
seguenti: “nonche’ la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture
esistenti”;
b) dopo le parole: “banda larga e ultralarga”, e’ soppressa la
parola: “anche”.
3. All’articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
“Codice delle comunicazioni elettroniche”, e successive
modificazioni, dopo l’articolo 87-bis e’ inserito il seguente:
“Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti) – 1. Al
fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il
completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche
delle caratteristiche degli impianti gia’ provvisti di titolo
abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1
metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri
quadrati, e’ sufficiente una autocertificazione descrittiva della
variazione dimensionale, da inviare contestualmente all’attuazione
dell’intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.”
4. In deroga all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, non e’ soggetta ad
autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di
impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci
preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per
antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle
medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma
l’applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto
legislativo.
5. All’articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “degli edifici come
ambienti abitativi” sono soppresse e dopo le parole: “pertinenze
esterne” sono aggiunte le seguenti: “con dimensioni abitabili”.

CAPO III
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO

Art. 7

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento
delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034,
sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani;
finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi
d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di
esondazione e alluvione)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante ” Norme in
materia ambientale” sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole “l’Autorita’
d’ambito” sono sostituite dalle seguenti: “l’ente di governo
dell’ambito” e le parole “le Autorita’ d’ambito” sono sostituite
dalle seguenti: “gli enti di governo dell’ambito”;
b) all’articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Gli enti
locali partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito
individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale
ottimale, al quale e’ trasferito l’esercizio delle competenze ad essi
spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa
la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo
143, comma 1.”;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Qualora gli
enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito
individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente
della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere
entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le
relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto
previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma 4.”;
3) al comma 2, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b)
unicita’ della gestione»;
4) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. Qualora
l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio
regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore
efficienza gestionale ed una migliore qualita’ del servizio
all’utenza, e’ consentito l’affidamento del servizio idrico integrato
in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti
territoriali corrispondenti alle province o alle citta’
metropolitane.”;
c) l’articolo 150 e’ abrogato;
d) dopo l’articolo 149 e’ inserito il seguente:
“Articolo 149-bis (Affidamento del servizio).
1. L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito
di cui all’articolo 149 e del principio di unicita’ della gestione
per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di
gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo,
conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della
normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica.
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di
assicurare l’efficienza, l’efficacia e la continuita’ del servizio
idrico integrato, l’ente di governo dell’ambito dispone l’affidamento
al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di
scadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto affidatario
gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli
enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale.”;
e) all’articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Il rapporto tra
l’ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio
idrico integrato e’ regolato da una convenzione predisposta dall’ente
di governo dell’ambito sulla base delle convenzioni tipo, con
relativi disciplinari, adottate dall’Autorita’ per l’energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto
dall’articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e dall’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.
201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;
2) al comma 2, l’alinea e’ sostituita dalla seguente: “A tal fine,
le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in
particolare:”;
3) al comma 2, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) la
durata dell’affidamento, non superiore a trenta anni, e la
possibilita’ di subaffidamento solo previa approvazione espressa da
parte dell’ente di governo dell’ambito”;
4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: “l’obbligo del
raggiungimento”, sono aggiunte le seguenti: “e gli strumenti per
assicurare il mantenimento”;
5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti:”,
nonche’ la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale
cessazione anticipata dell’affidamento, anche tenendo conto delle
previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita’ per la valutazione
del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore
uscente”;
6) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. Sulla base della
convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla
base della normativa vigente, l’ente di governo dell’ambito
predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da
allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni
esistenti devono essere integrate in conformita’ alle previsioni di
cui al comma 2, secondo le modalita’ stabilite dall’Autorita’ per
l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;
7) il comma 7 e’ soppresso;
f) all’articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Gli enti
locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative
anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui
all’articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di
decorrenza dell’affidamento del servizio idrico integrato. Qualora
gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica
quanto previsto dal comma 4, dell’articolo 172. La violazione della
presente disposizione comporta responsabilita’ erariale.”;
2) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il
gestore e’ tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni
relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed
a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito
secondo i criteri stabiliti dall’Autorita’ per l’energia elettrica,
il gas e il sistema idrico.”;
g) all’articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in
base a quanto stabilito dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il
gas e il sistema idrico.”;
2) al comma 2 le parole: “della regione” sono sostituite dalle
seguenti: “dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico”;
h) dopo l’articolo 158 e’ inserito il seguente:
“Articolo 158-bis) (Approvazione dei progetti degli interventi e
individuazione dell’autorita’ espropriante)
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei
piani di investimenti compresi dei piani d’ambito di cui all’articolo
149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o
designati ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto-legge del 13
agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita
conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le
modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. L’approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di
pubblica utilita’ e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra,
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
esclusi i piani paesaggistici.
3. L’ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e
omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita’ espropriante per la
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L’ente di
governo puo’ delegare, in tutto o in parte, i propri poteri
espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell’ambito
della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.”;
i) all’articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano gia’
provveduto alla redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149,
ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la
procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l’affidamento del
servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli
affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita’ della
gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, il gestore
del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti
all’interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti
gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in
conformita’ alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato
cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra
alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli
altri atti che regolano il rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il
conseguimento del principio di unicita’ della gestione all’interno
dell’ambito territoriale ottimale, l’ente di governo dell’ambito ,
nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma
1, dispone l’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi
dell’articolo 150-bis alla scadenza di una o piu’ gestioni esistenti
nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo
periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per
cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale
di riferimento. Il gestore unico cosi’ individuato subentra agli
ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un
affidamento assentito in conformita’ alla normativa pro tempore
vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza
prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto. Al fine di addivenire, nel piu’ breve tempo possibile,
all’affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more
del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l’ente
competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle
gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al
comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente
inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito
territoriale ottimale di riferimento, dispone l’affidamento del
relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella
necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata
non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni
esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle
altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni
oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della
popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di
riferimento.
4. Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini
stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e all’Autorita’ per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo
le relative spese a carico dell’ente inadempiente, determinando le
scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro
trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi
di funzionamento dell’ente di governo riconosciuti in tariffa sono
posti pari a zero per tutta la durata temporale dell’esercizio dei
poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda
nei termini cosi’ stabiliti, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il
gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala
l’inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un
commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell’ente
inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta
responsabilita’ erariale.
5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata
risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del
gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti
direttamente all’ente locale concedente nei limiti e secondo le
modalita’ previsti dalla convenzione.”;
l) all’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se
gia’ in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o
sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o
alla dismissione»;
2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio
idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma
sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresi’ la
quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L’attuazione degli interventi e’ assicurata dal Presidente della
Regione in qualita’ di Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico con i compiti, le modalita’, la contabilita’ speciale e
i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.
3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, avvalendosi di Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell’Autorita’
di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche
parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con
i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n.
179, nonche’ con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’
articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
dell’articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, con il decreto ministeriale adottati ai sensi dell’articolo
32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i
decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla
data del 30 settembre 2014 non e’ stato pubblicato il bando di gara o
non e’ stato disposto l’affidamento dei lavori, nonche’ per gli
interventi che risultano difformi dalle finalita’ suddette. L’ISPRA
assicura l’espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi
necessari all’istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse
rinvenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo,
istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalita’
di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le
modalita’ di finanziamento degli interventi definiti con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11,
dell’articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
4. Per le attivita’ di progettazione ed esecuzione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di
programma stipulati con le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma
240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle
Regioni, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 10 del
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla
base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti,
di societa’ in house delle amministrazioni centrali dello Stato
dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri
competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive
societa’, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.
5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per
le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli
interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il
relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
6. Al fine di garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale
alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, e’
istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento
degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo e’
finanziato mediante la revoca delle risorse gia’ stanziate dalla
Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della
depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014,
non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente
vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche
effettuate dall’ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di
carattere tecnico-progettuale o urbanistico. Restano ferme le
previsioni della stessa delibera CIPE n.60/12 relative al
monitoraggio, alla pubblicita’, alla assegnazione del codice unico di
progetto e, ad esclusione dei termini alle modalita’ attuative. I
Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
l’elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31
ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle
verifiche di competenza riferendone al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. L’utilizzo delle risorse del
Fondo e’ subordinato all’avvenuto affidamento al gestore unico del
servizio idrico integrato nell’Ambito territoriale ottimale, il quale
e’ tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento
degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato
commisurata all’entita’ degli investimenti da finanziare. I criteri,
le modalita’ e l’entita’ delle risorse destinate al finanziamento
degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto,
per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli
interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento,
fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di
provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione
europea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul
trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, e’ attivata la procedura di esercizio del potere
sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall’articolo 8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di
appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della
facolta’ di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano
comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 116 del 2014.
8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticita’ ambientale
delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e
alluvione, previa istruttoria del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di
missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e’ assegnata alle
Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle
risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di
sistemazione idraulica dei corsi d’acqua.
9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
nelle attivita’ pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle
risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi
per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Art. 8

(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e
della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da
scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di
sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo
con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di
aree con presenza di materiali di riporto)

1. Al fine di rendere piu’ agevole la realizzazione degli
interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione
della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti,
apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva
l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
c) proporzionalita’ della disciplina all’entita’ degli interventi
da realizzare;
d)divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli
minimi previsti dall’ordinamento europeo ed, in particolare, dalla
direttiva 2008/98/UE.

CAPO IV
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

Art. 9

(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico,
di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici
scolastici e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica –
AFAM)

1. Fatti salvi i casi previsti dall’articolo 57, comma 2, lettera
c) e dall’articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, costituisce “estrema urgenza”, la situazione
conseguente ad apposita ricognizione da parte dell’Ente interessato
che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti,
arredi e dotazioni, funzionali:
a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine
e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di
manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della
incolumita’ e della salute della popolazione studentesca e docente;
b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del
territorio;
c) all’adeguamento alla normativa antisismica;
d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti
disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle
procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della
concorrenza:
a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, non
si applicano i commi 10 e 10 ter dell’articolo 11 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 e le stazioni appaltanti possono
prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell’offerta di
cui all’articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) i bandi di cui al comma 5 dell’articolo 122 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, sono pubblicati unicamente sul sito
informatico della stazione appaltante;
c) i termini di cui al comma 6 dell’articolo 122 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati;
d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile
del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia
comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno
tre operatori economici. I lavori affidati ai sensi della presente
lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi
mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento
dell’importo della medesima categoria;
e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di
ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), e’ consentito l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purche’
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,
con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

Art.10

(Disposizioni per il potenziamento dell’operativita’ di Cassa
depositi e prestiti a supporto dell’economia)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modifiche:
“a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: “dai
medesimi promossa,” sono aggiunte le seguenti: “nonche’ nei confronti
di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di
interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11,
lettera e),”;
b) al comma 7, lettera b) le parole: “alla fornitura di servizi
pubblici ed alle bonifiche” sono sostituite dalle seguenti: “a
iniziative di pubblica utilita’ nonche’ investimenti finalizzati a
ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo,
ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in
cofinanziamento con enti creditizi e comunque”;
c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: “ammissibili a
finanziamento” sono aggiunte le seguenti: “, e i settori di
intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche’ i criteri
e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori
di intervento”;
d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: “con riferimento a
ciascun esercizio finanziario,” sono soppresse; le parole: “ai sensi
del comma 7, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “diverse da
quelle di cui al comma 7, lettera b),”; le parole: “con rinuncia
all’azione di regresso su CDP S.p.A.,” sono soppresse; le parole: “a
condizioni di mercato” sono soppresse; alla fine del capoverso sono
aggiunte le seguenti parole: “Con una o piu’ convenzioni tra il
Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti
S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalita’ operative, la
durata e la remunerazione della predetta garanzia.”
2. Al comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “stabiliti
negli Stati membri dell’Unione Europea”, sono aggiunte le seguenti:
“enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23),
della direttiva 2013/36/UE,”.

Art. 11

(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti
infrastrutturali in finanza di progetto)

1. All’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “di rilevanza strategica nazionale” sono
sostituite dalle seguenti: “previste in piani o programmi approvati
da amministrazioni pubbliche”, e la parola: “200” e’ sostituita dalla
seguente: “50”;
b) al comma 2-ter, le parole: “di rilevanza strategica nazionale”
sono sostituite dalle seguenti: “previste in piani o programmi
approvati da amministrazioni pubbliche” e la parola: “200” e’
sostituita dalla seguente: “50”.
c) dopo il comma 2-quater e’ aggiunto il seguente: “2-quinquies. Il
valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale
previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche,
cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non puo’
superare l’importo di 2 miliardi di euro.”.

Art. 12

(Potere sostitutivo nell’utilizzo dei fondi europei)

1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste
dall’ordinamento dell’Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o
inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili
dell’attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati
dall’UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili dell’utilizzo dei fondi
nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro
30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende
reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle
risorse non impegnate, anche prevedendone l’attribuzione ad altro
livello di governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri
ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della
tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi
finanziati dall’UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche
avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di
specifica competenza tecnica.
3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo
nell’attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei
Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 9, comma
2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98.

Art. 13

(Misure a favore dei project bond)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 157:
1) al comma 1, le parole “del regolamento di attuazione” sono
sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 100″; dopo le parole:
“decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58″ sono inserite le
seguenti: “fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso
tra i suddetti investitori qualificati altresi’ le societa’ ed altri
soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile”; le parole: “sono nominativi”
sono sostituite dalle seguenti: “possono essere dematerializzati”; le
parole “non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del
codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano gli
articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice
civile”;
2) al comma 2, le parole: “I titoli e la relativa documentazione di
offerta devono” sono sostituite dalle seguenti: “La documentazione di
offerta deve”;
3) al comma 3, dopo le parole: “avvio della gestione
dell’infrastruttura da parte del concessionario” sono inserite le
seguenti: “ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli
medesimi”;
4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: “4-bis Le garanzie,
reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di
credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli
di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o
anche di un loro rappresentante che sara’ legittimato a esercitare in
nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e
processuali, relativi alle garanzie medesime.
4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano
quanto previsto all’articolo 176, comma 12, del presente decreto in
relazione alla facolta’ del contraente generale di emettere
obbligazioni secondo quanto ivi stabilito”;
b) all’articolo 159:
1) al comma 1 dopo le parole: “gli enti finanziatori” sono inserite
le seguenti: “ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli
similari emessi dal concessionario”;
2) al comma 2-bis le parole: “di progetto costituite per” sono
eliminate e sono sostituite con le parole “titolari di”;
c) All’articolo 160, comma 1, dopo le parole: “che finanziano” sono
inserite le seguenti: “o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche
tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,”; dopo
le parole “beni mobili” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi i
crediti,”.
d) All’articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le
parole “Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti
finanziatori” sono inserite le seguenti: “e dei titolari di titoli
emessi ai sensi dell’articolo 157 del presente decreto”.
2. All’articolo 2414-bis del codice civile e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma: “Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra
natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli
obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori
delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sara’
legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti
i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie
medesime.”.
3. All’articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. Le garanzie di
qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in
relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte
delle societa’ di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nonche’ le relative eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione
a tali emissioni, nonche’ i trasferimenti di garanzie anche
conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di
debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.”.
b) il comma 4 e’ abrogato.

Art. 14

(Norma overdesign)

1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere
pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano livelli di
sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo e
prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano
accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi
di sostenibilita’ economica e finanziaria per il gestore
dell’infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini
di relativi tempi di attuazione.

Art. 15

(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese)

1. Il Governo promuove l’istituzione di un Fondo privato di
servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali
italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con
necessita’ di adeguata patrimonializzazione.
2. La finalita’ del Fondo e’ il sostegno finanziario e patrimoniale
attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l’altro, processi di
consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di
addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L’intervento
del Fondo sara’ costituito da operazioni di patrimonializzazione al
servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.
3. Il Fondo sara’ sottoscritto da investitori istituzionali e
professionali. e la sua operativita’ e’ subordinata alla dotazione
minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori
partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non
superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare
complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore
totale dei “prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie”,
quale risultante dall’ultima “Indagine sul credito bancario in
Italia” effettuata da Banca d’Italia.
4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti
hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potra’ altresi’
investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione
societarie e del debito.
5. La gestione del Fondo e’ affidata ad una societa’ di gestione
del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza
pubblica che verra’ gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3,
assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non
discriminazione degli operatori iscritti all’albo di cui all’articolo
35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla
Banca d’Italia.
6. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere
l’esclusione delle offerte che:
a) pur tenendo conto della tipologia d’investimento prevedano
remunerazioni di carattere speculativo;
b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di
controllo o di maggioranza da parte di uno o piu’ sottoscrittori del
Fondo;
c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la
partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore
che detenga una quota superiore al 5 per cento L’offerta tecnica deve
contenere la struttura organizzativa e remunerativa della societa’ di
gestione del risparmio.
7. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa
neutralita’, imparzialita’, indipendenza e terzieta’ rispetto ai
sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero
dell’economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in
situazioni di conflitto di interesse.
8. Il soggetto gestore e’ tenuto a presentare annualmente al
Ministero dello sviluppo economico la relazione sull’operativita’ del
Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le
caratteristiche delle imprese beneficiarie dell’intervento del Fondo,
le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine
di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalita’
organizzative del Fondo.

Art. 16

(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture
ospedaliere)

1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri
per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna,
con riferimento al carattere sperimentale dell’investimento straniero
da realizzarsi nell’ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei
parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti
dall’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto dei posti
letto accreditati in tale struttura. La regione Sardegna, in ogni
caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria
documentazione al competente Ministero della Salute, l’approvazione
di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che
garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i predetti
parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto
anche quelli accreditati nella citata struttura.
2. Sempre in relazione al carattere sperimentale dell’investimento
nell’ospedale di Olbia e nelle more dell’adozione del provvedimento
di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1, la
regione Sardegna nel periodo 2015-2017 e’ autorizzata ad incrementare
fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l’acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all’ articolo 15,
comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La copertura di
tali maggiori oneri avviene annualmente all’interno del bilancio
regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 836, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 .

CAPO V
MISURE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA

Art. 17

(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

l. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli
oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche’ di assicurare
processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al
recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del
consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3 (L), comma 1, lettera b):
1) le parole: “i volumi e le superfici delle singole unita’
immobiliari” sono sostituite dalle seguenti: “la volumetria
complessiva degli edifici”;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento
delle unita’ immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti
la variazione delle superfici delle singole unita’ immobiliari
nonche’ del carico urbanistico purche’ non sia modificata la
volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria
destinazione d’ uso;”;
b) dopo l’articolo 3 (L), e’ inserito il seguente:
«Art.3 bis. (Interventi di conservazione) 1. Lo strumento
urbanistico individua gli edifici esistenti non piu’ compatibili con
gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l’amministrazione
comunale puo’ favorire, in alternativa all’espropriazione, la
riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione
rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose
dell’imparzialita’ e del buon andamento dell’azione amministrativa.
Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facolta’ del
proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad
eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non
giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico
od igienico sanitario.»;
c) all’articolo 6 (L):
1) al comma 2:
a) alla lettera a), le parole da: “, non comportino”, fino alla
fine della lettera, sono soppresse;
b) alla lettera e-bis), dopo le parole: “sulla superficie coperta
dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa,” sono inserite le
seguenti: “sempre che non riguardino le parti strutturali,”;
2) il comma 4, e’ sostituito dal seguente:
“4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed
e-bis), l’interessato trasmette all’amministrazione comunale la
comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico
abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita’, che i
lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche’ che non vi e’ interessamento
delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene,
altresi’, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende
affidare la realizzazione dei lavori.”;
3) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
“5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di
inizio dei lavori e’ valida anche ai fini di cui all’articolo 17,
primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, ed e’ tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione
comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.”;
4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente:
“b) disciplinano con legge le modalita’ per l’effettuazione dei
controlli.”;
5) al comma 7 le parole: “ovvero la mancata trasmissione della
relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo” sono
sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2, ovvero la mancata
comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori di cui al comma 4, “;
d) all’articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: “aumento di
unita’ immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle
superfici,” sono sostituite dalle seguenti: “modifiche della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,”;
e) all’articolo 14 (L):
1) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
“1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali
dismesse, e’ ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in
deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio
comunale che ne attesta l’interesse pubblico.”;
2) al comma 3, dopo la parola: “ed esecutivi,” sono inserite le
seguenti: “nonche’, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni
d’uso,”;
f) all’articolo 15 (R):
1) al comma 2, la parola “esclusivamente” e’ soppressa;
2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
“2-bis. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei
lavori e’ comunque accordata qualora i lavori non possano essere
iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o
dell’autorita’ giudiziaria rivelatesi poi infondate.”;
g) all’articolo 16 (L):
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e fatte
salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione
urbana complessi di cui al comma 2-bis.”;
2) al comma 2-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, per gli interventi di
trasformazione urbana complessi, come definiti dall’allegato IV alla
Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalita’ alternativa in
base alla quale il contributo di cui al comma 1 e’ dovuto solo
relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le
modalita’ di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione,
tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4,
sono direttamente messe in carico all’operatore privato che ne resta
proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite
modalita’ atte a garantire la corretta urbanizzazione,
infrastrutturazione ed insediabilita’ degli interventi, la loro
sostenibilita’ economico finanziaria, le finalita’ di interesse
generale delle opere realizzate e dei relativi usi.”;
3) al comma 4, dopo la lettera d), e’ aggiunta la seguente:
“d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di
incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densita’ del
costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera d), anziche’ quelli di nuova costruzione.”;
4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,
secondo i parametri di cui al comma 4.”;
5) al comma 10, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Al
fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente,
per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo
3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta’ di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano
inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.”;
h) all’articolo 17 (L):
1) al comma 4, dopo le parole: “di proprieta’ dello Stato”, sono
inserite le seguenti: “, nonche’ per gli interventi di manutenzione
straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a),”;
2) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: “4-bis. Al fine di
agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la
ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in
via di dismissione, il contributo di costruzione e’ ridotto in misura
non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le
nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le
modalita’ applicative per l’applicazione della relativa riduzione.”;
i) all’articolo 20 (R), il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi
di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento.»;
l) al Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica e’ sostituita dalla
seguente: ” SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ E DENUNCIA
DI INIZIO ATTIVITA'”;
m) all’articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) ai commi 1 e 2 le parole: “denuncia di inizio attivita'” sono
sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio
attivita'” e le parole “denunce di inizio attivita'” sono sostituite
dalle seguenti: “segnalazioni certificate di inizio attivita'”;
2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
“2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata
d’inizio attivita’ e comunicate a fine lavori con attestazione del
professionista, le varianti a permessi di costruire che non
configurano una variazione essenziale, a condizione che siano
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo
l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla
normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di
tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle
altre normative di settore.”;
n) dopo l’articolo 23-bis, e’ inserito il seguente:
«Art. 23-ter
(Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante)
1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma
di utilizzo dell’immobile o della singola unita’ immobiliare diversa
da quella originaria, ancorche’ non accompagnata dall’esecuzione di
opere edilizie, purche’ tale da comportare l’assegnazione
dell’immobile o dell’unita’ immobiliare considerati ad una diversa
categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale e turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unita’
immobiliare e’ quella prevalente in termini di superficie utile.
3. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli
strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso
all’interno della stessa categoria funzionale e’ sempre consentito.»;
o) all’articolo 24, comma 3, dopo le parole “il soggetto che ha
presentato” sono inserite le seguenti: “la segnalazione certificata
di inizio attivita’ o”;
p) all’articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: “per l’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5-bis e” sono soppresse;
q) dopo l’articolo 28, e’ inserito il seguente:
“Art. 28-bis
(Permesso di costruire convenzionato)
1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere
soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalita’
semplificata, e’ possibile il rilascio di un permesso di costruire
convenzionato.
2. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al
soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore
si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo
edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti
edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando
quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
4. La convenzione puo’ prevedere modalita’ di attuazione per
stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di
urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
5. Il termine di validita’ del permesso di costruire convenzionato
puo’ essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti
dalla convenzione.
6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire
convenzionato e’ quello previsto dal Capo II del Titolo II del
presente decreto. Alla convenzione si applica altresi’ la disciplina
dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.
2. Le espressioni «denuncia di inizio attivita’» ovunque ricorra
nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad
eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, e’ sostituita dalla
seguente: «segnalazione certificata di inizio attivita’».
3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l’attivazione del
potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per
l’adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque
denominati in base alla normativa statale e regionale.
4. All’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il
sesto comma, e’ inserito il seguente:
“L’attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al
presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale, puo’ avvenire per stralci funzionali e
per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale
nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o
le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie
purche’ l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area oggetto
d’intervento.”
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.18

(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non
abitativo)

1. Nell’articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il
secondo comma, e’ aggiunto il seguente:
«In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,
anche se adibiti ad attivita’ alberghiera, per i quali sia pattuito
un canone annuo superiore ad euro 150 mila, e’ facolta’ delle parti
concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle
disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo
precedente devono essere provati per iscritto.».

Art. 19

(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di
locazione)

1. La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono
esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione
ancora in essere e’ esente dalle imposte di registro e di bollo.

Art. 20

(Misure per il rilancio del settore immobiliare)

1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 119:
1) le parole: «del 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «il 25 per cento»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito
partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le
societa’ il cui capitale sia gia’ quotato. Ove il requisito
partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di
operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il
regime speciale di cui al precedente periodo e’ sospeso sino a quando
il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti
imposti dalla presente norma.»;
b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:
«119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono
essere verificati entro il primo periodo d’imposta per cui si
esercita l’opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime
speciale esplica i propri effetti dall’inizio di detto periodo.
Tuttavia, per le societa’ che al termine del primo periodo d’imposta
abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento e’ consentito
di verificare l’ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento
nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto
dal comma 119 si applica a partire dall’inizio del periodo d’imposta
in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad
allora la societa’ applica in via ordinaria l’imposta sul reddito
delle societa’ e l’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
L’imposta d’ingresso di cui al comma 126, l’imposta sostitutiva sulle
plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte
ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate,
rispettivamente dalla societa’ che ha presentato l’opzione e dal
soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi
dell’accesso al regime speciale. Se l’accesso al regime speciale non
si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via
ordinaria entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo alla
presentazione dell’opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria
costituiscono credito d’imposta da scomputare ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento
collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.»;
c) al comma 121:
1) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Agli stessi
effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi
immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»;
2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «In caso di
alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati
alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le
attivita’ correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale
concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo
svolgimento di attivita’ di locazione immobiliare soltanto le
eventuali plusvalenze realizzate».
d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle
seguenti: «tre esercizi»;
e) al comma 123:
1) le parole: «l’85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il
70 per cento»;
2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite
le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di
cui al comma 131»;
f) dopo il comma 123 e’ inserito il seguente:
«123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle
plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione
nonche’ derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o
di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella
gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all’obbligo di
distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a
quello di realizzo.»;
g) al comma 127, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «In
caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente
a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato
all’imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto
prima dell’ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di
ammortamento calcolate su tale costo, e’ assoggettato ad imposizione
ordinaria e l’imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli
immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d’imposta.»;
h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione
immobiliare svolta da tali societa’», e’ aggiunto il seguente
periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili
destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i
proventi e le plusvalenze o minusvalenze relative a quote di
partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti
in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l’80 per
cento del valore delle attivita’ in immobili, diritti reali
immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di
locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in
partecipazioni in societa’ immobiliari o in altri fondi immobiliari,
destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati
all’investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale,
ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al
periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle
SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall’articolo 7, comma 2,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
i) al comma 134:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», e’ inserito il
seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi
agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione
dell’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo
11 dell’Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto
2009, n.191; tale disposizione fa eccezione all’unificazione
dell’aliquota di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non
residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni
per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica
l’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410».
l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione
immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante
partecipazioni in societa’ che abbiano optato per l’opzione congiunta
per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27 dicembre 2006,
n. 296».
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il
comma 140 sono inseriti i seguenti:
«140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e
disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede
di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti
di azioni di societa’ che abbiano optato per il regime di cui al
comma 119, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle
stesse societa’ non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui
redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli
stessi quotisti e’ attribuito il medesimo valore fiscale delle quote
del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento
iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli
effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi
precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ gia’ esistente
non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica
ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all’assegnazione
delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall’acquisto.
140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti
e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in
societa’, che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma
119 e aventi ad oggetto una pluralita’ di immobili prevalentemente
locati, si applica l’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti
conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell’articolo
4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, nell’articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell’ articolo 4 della tariffa
allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni
di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al
comma 140-bis, si considerano, ai fini dell’ articolo 19-bis, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, operazioni che non formano oggetto dell’attivita’ propria del
soggetto passivo.
140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter
si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralita’ di
immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle
quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a societa’ che abbiano optato
per il regime di cui al comma 119.».
3. All’onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni
per l’anno 2014, 3,26 milioni per l’anno 2015, a 3,33 milioni per
l’anno 2016, a 3,38 milioni per l’anno 2017, a 4,17 milioni per
l’anno 2018, a 4,97 milioni per l’anno 2019, a 5,30 milioni per
l’anno 2020 e a 4,90 milioni a decorrere dall’anno 2021 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni.
4. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le
parole: «nonche’ dalle dichiarazioni di conformita’ catastale
previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonche’ dalle dichiarazioni di conformita’
catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122»;
c) dopo il comma 19 e’ inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi
delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle
di cui all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo’ essere acquisito
successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la
disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».

Art. 21

(Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in
locazione)

1. Per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2017, di unita’ immobiliari a destinazione residenziale, di nuova
costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie
o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi e’
riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attivita’
commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per
cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di
compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000
euro.
2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e
nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute
dal contribuente persona fisica non esercente attivita’ commerciale
per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la
costruzione di un’unita’ immobiliare a destinazione residenziale su
aree edificabili gia’ possedute dal contribuente stesso prima
dell’inizio dei lavori o sulle quali sono gia’ riconosciuti diritti
edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione
sono attestate dall’impresa che esegue i lavori.
3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la
deduzione spetta anche per l’acquisto o realizzazione di ulteriori
unita’ immobiliari da destinare alla locazione.
4. La deduzione, spetta a condizione che:
a) l’unita’ immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili
gia’ possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle
quali sono gia’ riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro
sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla
locazione per almeno otto anni e sempreche’ tale periodo abbia
carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non
viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di
locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne
viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta
risoluzione del precedente contratto;
b) l’unita’ immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e
non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
c) l’unita’ immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee
classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444;
d) l’unita’ immobiliare consegua prestazioni energetiche
certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee
Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di
cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della
normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai
sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero
a quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra
locatore e locatario.
5. La deduzione e’ ripartita in otto quote annuali di pari importo,
a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del
contratto di locazione e non e’ cumulabile con altre agevolazioni
fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime
spese.
6. Le ulteriori modalita’ attuative del presente articolo sono
definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze.
7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni
di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l’anno 2016,a
31,6 milioni di euro per l’anno 2017, a 47,7 milioni di euro per
l’anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l’anno 2019, a 43,0 milioni
di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l’anno
2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, a 13,9 milioni di euro
per l’anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede,
rispettivamente:
a) quanto a 10,1 milioni di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di
euro per l’anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l’anno 2017, a 27,7
milioni di euro per l’anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l’anno
2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni
di euro per l’anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, e a
13,9 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,9 milioni per l’anno 2025
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 30 milioni di euro per l’anno anni 2017 e quanto a 20
milioni per l’anno 2018, mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, e successive modificazioni.”

Art. 22

(Conto termico)

1.Al fine di agevolare l’accessibilita’ di imprese, famiglie e
soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica,
l’aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e’ definito con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione
procedurale, con possibilita’ di utilizzo di modulistica
predeterminata e accessibilita’ online, e perseguendo obiettivi di
diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di favorire il
massimo accesso alle risorse gia’ definite ai sensi dell’articolo 28
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.
2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico
effettua, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il monitoraggio dell’applicazione del
sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso,
adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo, in grado
di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle competenti
Commissioni Parlamentari.

Art. 23

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva
alienazione di immobili)

1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono
l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per
il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando
al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel
contratto, sono trascritti ai sensi dell’ articolo 2645-bis codice
civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di
cui all’ articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.
2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non
consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti,
non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.
3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668,
quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine
triennale previsto dal comma terzo dell’articolo 2645-bis del codice
civile e’ elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un
periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresi’ le
disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonche’ degli articoli
1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di
inadempimento si applica l’articolo 2932 del codice civile.
4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un’abitazione,
il divieto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno
2005, n.122, opera fin dalla concessione del godimento.
5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo
stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo,
maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per
inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla
restituzione dell’immobile ed acquisisce interamente i canoni a
titolo di indennita’, se non e’ stato diversamente convenuto nel
contratto.
6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue,
fatta salva l’applicazione dell’articolo 67, comma 3, lettera c), del
regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni. In
caso di fallimento del conduttore, si applica l’articolo 72 del regio
decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni; se il
curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di
cui al comma 5.
7. Dopo l’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014,
n.47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80,
e’ aggiunto il seguente: “5-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di
trasferimento della proprieta’ vincolante per ambedue le parti e di
vendita con riserva di proprieta’, stipulati successivamente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.”.
8. L’efficacia della disposizione di cui al comma 7 e’ subordinata
al positivo perfezionamento della procedimento di autorizzazione
della Commissione Europea di cui all’articolo 107 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), di cui e’ data
comunicazione nella gazzetta ufficiale.

Art. 24

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunita’ locali
in materia di tutela e valorizzazione del territorio)

1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la
realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini
singoli e associati, purche’ individuati in relazione al territorio
da riqualificare.
Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione,
l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la
valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o
extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i
Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti
al tipo di attivita’ posta in essere. L’esenzione e’ concessa per un
periodo limitato, per specifici tributi e per attivita’ individuate
dai Comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attivita’
posta in essere.

Art. 25

(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione
delle procedure in materia di patrimonio culturale)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14-ter, dopo il comma 8, e’ aggiunto il seguente:
“8-bis. I termini di validita’ di tutti i pareri, autorizzazioni,
concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati
acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far
data dall’adozione del provvedimento finale.”;
b) all’articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole “rimessa
dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri, che” sono inserite le seguenti: “ha natura di atto di alta
amministrazione. Il Consiglio dei Ministri”.
2. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo
regolamento sono altresi’ individuate:
a) le tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione
paesaggistica non e’ richiesta, ai sensi dell’articolo 149 del
medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell’ambito
degli interventi di lieve entita’ gia’ compresi nell’allegato 1 al
suddetto regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto
periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante
definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza
paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entita’ che possano essere
regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le
Regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico
riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle
autonomie territoriali.
3. All’articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono
soppressi e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Decorsi
inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del
soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere,
l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione.”.
4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui
all’articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le
linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2014.

Art. 26

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali
inutilizzati)

1. L’accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non
utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante
urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell’accordo di
programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero
dell’immobile anche attraverso il cambio di destinazione d’uso al
Ministero titolare del bene che e’ tenuto a valutarlo salvo opponga
diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento.
La variante urbanistica costituisce titolo per l’Agenzia del demanio
all’alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di
superficie sull’immobile interessato.
2. Per gli immobili della Difesa, il Ministero della difesa
provvede a individuare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, quelli da destinare alle medesime finalita’ di cui al
comma 1. L’Agenzia del demanio e il Ministero della difesa effettuano
la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono
esclusi dall’applicazione della presente disposizione gli immobili
per i quali e’ stata accolta la domanda di trasferimento di cui
all’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
nonche’ quelli per i quali e’ in corso la richiesta di riesame, per i
quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al
trasferimento del bene all’ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.
3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di
individuazione di cui al comma 2, l’Agenzia del demanio e il
Ministero della difesa possono proporre all’amministrazione comunale,
un progetto di recupero dell’immobile a diversa destinazione
urbanistica, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di
mercato per sollecitare la presentazione del progetto da parte di
privati.
4. L’accordo di programma avente ad oggetto il progetto di cui ai
commi precedenti, sottoscritto dall’amministrazione comunale
interessata, d’intesa con l’Agenzia del demanio ovvero con il
Ministero della difesa, costituisce variante di destinazione d’uso ai
sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da
concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta.
Entro 30 giorni dalla sua conclusione l’accordo e’ ratificato con
deliberazione del Consiglio comunale.
5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, adottano le misure
necessarie a garantire, in base ai principi di proporzionalita’,
adeguatezza, efficacia ed efficienza dell’azione della pubblica
amministrazione, nonche’ per l’applicazione omogenea sul territorio
nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni
documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli
atti, per l’approvazione delle varianti urbanistiche e per
l’eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati,
discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4.
6. Approvata la variante urbanistica, l’Agenzia del demanio, ovvero
il Ministero della difesa procedono, secondo le norme vigenti,
all’alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di
superficie degli immobili.
7. Qualora non sia data attuazione all’accordo di programma, di cui
ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il
Ministro competente puo’ proporre al Presidente del Consiglio dei
Ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che
provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica. Nel
caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le
disposizioni di cui al comma 8.
8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la
cui destinazione d’uso sia stata modificata anche ai sensi del
presente articolo, e’ attribuita agli enti territoriali che hanno
contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla
conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo
modalita’ determinate con decreto del Ministro della difesa, da
adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 27

(Misure urgenti in materia di patrimonio dell’INAIL)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da
adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto vengono individuate le opere di pubblica utilita’ da
finanziare, in via d’urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato
stato di realizzazione, nell’ambito degli investimenti immobiliari
dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.
153 e successive modificazioni.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’INAIL, fatti salvi gli
investimenti immobiliari gia’ programmati, utilizza le risorse
autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari
2014-2016 previsto dal decreto del ministro dell’economia e delle
finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell’articolo 8,
comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella
gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n.12.

CAPO VI
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI

Art. 28

(Misure urgenti per migliorare la funzionalita’ aeroportuale)

1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita’ di volo previste
dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione
del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita’ di cui al
periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione
pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250 come determinata
dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 ,
quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2015 e 4 milioni di euro per
l’anno 2016 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica,
quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2016 mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 616 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2017 mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista di cui all’articolo
2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive
modificazioni.
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e’
aggiunto, infine, il seguente periodo: “Tale diritto non e’ dovuto
per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un
determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per
prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi
delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un
determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto,
assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base
operativa (crew returning to base), purche’ in possesso di
attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi
che il viaggio e’ effettuato per motivi di servizio.”.
4. Nel quadro delle attivita’ volte alla razionalizzazione,
efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per
l’espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in
quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso e’
assicurato con oneri a carico del gestore dell’aeroporto che ha
sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello
scalo.
5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto
soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a
carico del Ministero della salute fino a quando le previste
convenzioni per la gestione totale stipulate con l’ENAC non siano
approvate dai Ministeri competenti.
6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il
Ministero della Salute, l’ENAC e i gestori aeroportuali per lo
svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti
gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal
Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la
Croce Rossa Italiana, secondo le modalita’ di cui al decreto del
Ministro della sanita’ e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988,
pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n.132, gli oneri
connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico
del bilancio del Ministero stesso.
7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del
servizio sono elaborate a cura dell’ENAC, entro e non oltre il 31
ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le
quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto
soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.
8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le
parole: “se del caso” e, dopo le parole “del Ministero della difesa”,
aggiungere le seguenti: “anche al fine di garantire un livello di
sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea
equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea”;
b) dopo l’articolo 733, e’ inserito il seguente: “ART.733-bis
(Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio
di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di
navigazione aerea per il traffico aereo generale). I compiti, le
attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo
di cui all’articolo 732, primo comma, lettera a), nonche’ del
personale non di volo di cui all’articolo 733, primo comma, lettera
a), e del personale militare quando fornisce il servizio di
navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati
dalla normativa europea, nonche’ dalla normativa tecnica nazionale
adottata dall’ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690,
primo e secondo comma, nonche’ dai manuali operativi dei fornitori di
servizi della navigazione aerea, dell’Aeronautica Militare e degli
operatori aerei.”.

Art. 29

(Pianificazione strategica della portualita’ e della logistica)

1. Al fine di migliorare la competitivita’ del sistema portuale e
logistico, di agevolare la crescita dei traffici e la promozione
dell’intermodalita’ nel traffico merci, anche in relazione alla
razionalizzazione, al riassetto e all’accorpamento delle Autorita’
portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del
1994, e’ adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, il piano strategico nazionale della
portualita’ e della logistica.
2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti
alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorita’
portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un
resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di
realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono
programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli
interventi ritenuti piu’ urgenti sulla base delle proposte contenute
nei documenti presentati dalle Autorita’ portuali, anche al fine di
valutarne l’inserimento nel piano strategico di cui al comma 1,
ovvero di valutare interventi sostitutivi. Resta fermo quanto
disposto dall’articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legge 23
dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento della
competitivita’ dei porti italiani per il recupero dei traffici anche
tra l’Europa e l’Oriente.

CAPO VII
MISURE URGENTI PER LE IMPRESE

Art. 30

(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l’attrazione
degli investimenti)

1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare
piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote
italiane del commercio internazionale, valorizzare l’immagine del
Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli
investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico
adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria
del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia. Il
Piano di cui al presente comma e’ adottato d’intesa con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con
riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f),
rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche’ alle
iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti
azioni con le relative dotazioni finanziarie:
a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle
opportunita’ offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare
piccole e medie;
b) supporto alle piu’ rilevanti manifestazioni fieristiche italiane
di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare
agricole e agroalimentari, e tutela all’estero dei marchi e delle
certificazioni di qualita’ e di origine delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi
mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di
distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni
agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione
all’estero e durante l’Esposizione Universale 2015;
f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati
piu’ rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding;
g) sostegno all’utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte
delle piccole e medie imprese;
h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per
l’acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese
in particolare attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto
in forma di voucher;
l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunita’ di
investimento in Italia, nonche’ di accompagnamento e assistenza degli
investitori esteri in Italia.
3. L’ICE-Agenzia provvede all’attuazione del piano di cui al comma
1 nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto
conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere
c), d), e), ed f).
4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono
destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, per
l’acquisizione, tra l’altro, di figure
professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione
al fine di realizzare attivita’ di studio, progettazione e gestione
di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita’ per
la concessione dei voucher.
5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero
dello sviluppo economico e l’ICE Agenzia sono definiti:
a) gli obiettivi attribuiti all’ICE-Agenzia per favorire
l’attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto
previsto dall’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006,
n.296;
b) i risultati attesi;
c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.
6. L’Agenzia ICE, svolge l’attivita’ di attrazione degli
investimenti all’estero attraverso la propria rete estera che opera
nell’ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e’ istituito un
Comitato con il compito di coordinamento dell’attivita’ in materia di
attrazione degli investimenti esteri, nonche’ di favorire, ove
necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e
locali. Il Comitato e’ composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da
un rappresentante dl Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Il Comitato puo’ essere integrato con i rappresentanti
delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta
coinvolte nel progetto d’investimento. Ai componenti del Comitato non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui
al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e’ abrogato.
8. Il Ministro dello sviluppo economico d’intesa con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui
risultati raggiunti.
9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e
l’internazionalizzazione delle imprese da assegnare all’Agenzia ICE
di cui all’articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n.111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilita’
annuale e’ destinata anche all’attrazione degli investimenti esteri.

Art. 31

(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)

1. Al fine di diversificare l’offerta turistica e favorire gli
investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri
esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e del
turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono
definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali
gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria,
composti da una o piu’ unita’ immobiliari ubicate nello stesso comune
o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed
eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettivita’ e, in
forma integrata e complementare, in unita’ abitative a destinazione
residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui
superficie non puo’ superare il quaranta per cento della superficie
complessiva dei compendi immobiliari interessati.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi’ stabiliti i
criteri e le modalita’ per la rimozione del vincolo di destinazione
alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri
esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita’
abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In
ogni caso, il vincolo di destinazione puo’ essere rimosso, su
richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e
agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo
avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al
comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto
dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato
nella gazzetta ufficiale n.277, del 26 novembre 2002, recante il
recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo
sviluppo del sistema turistico.

Art. 32

(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica
da diporto)

1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la
sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unita’
da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato,
secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all’aria
aperta.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 2
milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle
somme versate entro il 15 luglio 2014 all’entrata del bilancio dello
Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai
pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di
euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
3. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 217, dopo le parole: “Il sistema include” sono inserite
le seguenti: “l’ufficio di conservatoria centrale delle unita’ da
diporto”;
b) al comma 219, dopo le parole: “lettere b) e c)” sono inserite le
seguenti: “e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65″, dopo la parola: “registri”, e’
inserita la seguente: “, uffici”, e alla fine del periodo dopo la
parola: “amministrative”, sono aggiunte le seguenti: “, anche
nell’intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.”

CAPO VIII
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante
interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio)

1. Attengono alla tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo
comma, lettera s) della Costituzione nonche’ ai livelli essenziali
delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m)
della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica
ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante
interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in
particolare, le disposizioni relative alla disciplina del
procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonche’ al
procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma
di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato
al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e
dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed
edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi
a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l’obiettivo
prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione
unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione
urbana in tempi certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarieta’ ed adeguatezza le
funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti
commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l’esercizio
unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti
territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo
del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano
le disposizioni del presente articolo sono individuate con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza
Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i
Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi’ individuata e’ predisposto uno specifico
programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo
strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e
bonifica dell’area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana
dell’area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta’ pubblica
meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il
potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i
collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli
interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario,
cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello
Stato, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di
risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la
rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un
Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche
ai fini dell’adozione di misure straordinarie di salvaguardia e
tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono
anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo
n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e non anche con
riguardo ai criteri, alle modalita’ per lo svolgimento delle
operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti di
inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti,
in armonia con i principi e le norme comunitarie.
5. Il Commissario straordinario del Governo e’ nominato in
conformita’ all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentito il Presidente della Regione interessata. Allo stesso sono
attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali
d’interesse statale con quelli privati da effettuare nell’area di
rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonche’ i compiti di
cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa
fronte nell’ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
6. Il Soggetto Attuatore e’ nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri nel rispetto dei principi europei di
trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l’elaborazione e
l’attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al
comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la
parte pubblica. Lo stesso opera altresi’ come stazione appaltante per
l’affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione
delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per
l’espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al
presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono
dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma
1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono
trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalita’ stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al
Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di
risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3,
corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla
base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all’articolo 242-bis
del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di
fattibilita’ territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale
strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA),
nonche’ da un piano economico-finanziario relativo alla
sostenibilita’ degli interventi previsti, contenente l’indicazione
delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell’ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma.
La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico
dovranno altresi’ contenere la previsione urbanistico-edilizia degli
interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e
mutamento di destinazione d’uso dei beni immobili, comprensivi di
eventuali premialita’ edificatorie, la previsione delle opere
pubbliche o d’interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che
abbiano ricaduta a favore della collettivita’ locale anche fuori del
sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi
con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza
e dell’evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle
amministrazioni pubbliche interessate all’uso di modelli privatistici
e consensuali per finalita’ di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di
cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al
fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle
amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi’ il Soggetto Attuatore, non puo’ superare il termine di 30
giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresi’
esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento
dei lavori di cui all’art.242-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro
il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in
deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio
dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le
risorse disponibili a legislazione vigente, e’ adottato dal
Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla
conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed e’ approvato con decreto
del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri. L’approvazione del programma sostituisce a tutti gli
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione
vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in
favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresi’
variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica
utilita’ delle opere e di urgenza e indifferibilita’ dei lavori. Il
Commissario straordinario del Governo vigila sull’attuazione del
programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma
medesimo.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui
versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel
Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell’art.114 della legge n.
388 del 2000 con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono
dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse
nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.
12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
6 e’ trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del
medesimo, la proprieta’ delle aree e degli immobili di cui e’
attualmente titolare la societa’ Bagnoli Futura S.p.A. in stato di
fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una societa’
per azioni, il cui capitale azionario potra’ essere aperto ad altri
soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al
comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e
riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario
del Governo. Alla procedura fallimentare della societa’ Bagnoli
Futura S.p.A. e’ riconosciuto dalla societa’ costituita dal Soggetto
Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato
delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall’Agenzia del
Demanio alla data del trasferimento della proprieta’, che potra’
essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi
dalla societa’, il cui rimborso e’ legato all’incasso delle somme
rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili
trasferiti, secondo le modalita’ indicate con il decreto di nomina
del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del
Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all’articolo 2644,
secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione
del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle
aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla
procedura fallimentare della societa’ Bagnoli Futura S.p.A., sono
estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del
decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti
dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro,
di bollo e da ogni altro onere ed imposta.
13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e
la societa’ di cui al comma 12 partecipano alle procedure di
definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e
di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilita’
economica-finanziaria dell’operazione.

Art. 34

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la
semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in
sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di
opere lineari realizzate nel corso di attivita’ di messa in sicurezza
e di bonifica)

1. Al comma 1-bis dell’articolo 48 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell’articolo 62, comma
1», sono aggiunte le seguenti: «nonche’ nei casi di bonifica e messa
in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo
V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
2. All’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 non e’ applicabile al requisito dell’iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
3. All’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura strettamente
necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della
Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
, o».
4. All’articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente
articolo», sono inserite le seguenti: «, nonche’ nei casi di bonifica
e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
5. All’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), e’ aggiunta la seguente: «e-bis)
nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai
sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo»,
sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i
lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
6. All’articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni
culturali,» sono inserite le seguenti: «nonche’ nei casi di bonifica
e messa in sicurezza di siti contaminati,».
7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora
avviate attivita’ di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere
realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle
prescrizioni autorizzative, nonche’ opere lineari necessarie per
l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu’ in generale,
altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti
interventi e opere siano realizzati secondo modalita’ e tecniche che
non pregiudicano ne’ interferiscono con il completamento e
l’esecuzione della bonifica, ne’ determinano rischi per la salute dei
lavoratori e degli altri fruitori dell’area.
8. Ai fini dell’applicazione del comma 1 sono rispettate le
seguenti procedure e modalita’ di caratterizzazione, scavo e gestione
dei terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la
caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento, e’ analizzato un
numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo
prelevati da stazioni di misura rappresentative dell’estensione
dell’opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di
campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il
campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio
rappresentativo del primo metro di profondita’, il campione puntuale
del fondo scavo, nonche’ eventuali livelli di terreno che presentino
evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della
caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare
e’ concordato con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
territorialmente competente che si pronuncia entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla
specificita’ del sito e dell’intervento. Il proponente, trenta giorni
prima dell’avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano
di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo
degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con
l’indicazione della data di inizio dei lavori;
b) in presenza di attivita’ di messa in sicurezza operativa gia’ in
essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui
alla lettera a), previa comunicazione all’ARPA da effettuarsi con
almeno quindici giorni di anticipo, puo’ avviare la realizzazione
degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l’interessato
assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attivita’ di scavo sono effettuate con le precauzioni
necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici
ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto
libero, rilevate nel corso delle attivita’ di scavo, sono rimosse e
gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I
terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel
rispetto dei commi 3 e 4.
9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi e’
sempre consentito se ne e’ garantita la conformita’ alle
concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.
10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di
contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni
soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le
seguenti prescrizioni:
a) le concentrazioni soglia di rischio, all’esito dell’analisi di
rischio, sono preventivamente approvate dall’autorita’ ordinariamente
competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi.
I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono
riutilizzati nella medesima area assoggettata all’analisi di rischio;
b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di
rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di
lisciviazione in falda, l’utilizzo dei terreni scavati e’ consentito
solo se nell’area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento
fisico o idraulico di cui siano comprovate l’efficienza e
l’efficacia.

Art. 35

(Misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti
di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di
energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o
da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione
di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale
nell’autosufficienza e superare le procedure di infrazione per
mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti,
individuati con finalita’ di progressivo riequilibrio socio economico
fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della
raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il
fabbisogno di discariche. Tali impianti di termotrattamento
costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente
interesse nazionale ai fini della tutela della salute e
dell’ambiente.
2. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono
essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto
dall’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46. Entro 60
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti
esistenti, le Autorita’ competenti provvedono ad adeguare le
autorizzazioni integrate ambientali.
3. Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere
realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero
energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n.152.
4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto,
per gli impianti esistenti, le Autorita’ competenti provvedono a
verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di
impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello
stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni
integrate ambientali.
5. Ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive
modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di
recupero, negli stessi deve essere data priorita’ al trattamento dei
rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del
carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non
pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando
coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti
disposizioni nei termini sopra stabiliti.
6. I termini previsti per l’espletamento delle procedure di
espropriazione per pubblica utilita’, di valutazione di impatto
ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di
cui al comma 1, sono ridotti alla meta’. Se tali procedimenti sono in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
ridotti della meta’ i termini residui.
7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 5
e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall’articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.

CAPO IX
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 36

(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la
ricerca di idrocarburi)

1. All’articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo la lettera n-sexies) e’ aggiunta la seguente:
“n-septies) per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, delle spese
sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di
sviluppo dell’occupazione e delle attivita’ economiche, di sviluppo
industriale e di miglioramento ambientale nonche’ per il
finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree
in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, per
gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
da emanare entro il 31 luglio di ciascuno anno, sulla base
dell’ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla Regione,
rivenienti dalla quota spettante alle stesse Regioni
dall’applicazione dell’articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018 nel limite delle aliquote di prodotto relative alle
produzioni incrementali realizzate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017
rispetto all’anno 2013.”.
2. Con la legge di stabilita’ per il 2015 e’ definito per le
Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il
limite della esclusione dal patto di stabilita’ interno delle spese
in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di
prodotto di cui all’articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

Art. 37

(Misure urgenti per l’approvvigionamento e il trasporto del gas
naturale)

1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al
sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione
delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di
importazione di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di
GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete
nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni
preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative
opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e
costituiscono una priorita’ a carattere nazionale e sono di pubblica
utilita’, nonche’ indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327.
2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni alle normative vigenti:
a) all’articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole
“appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164,” sono inserite le
parole: “per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall’estero e le
opere accessorie,” e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte
le parole: “e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque
denominati”;
b) all’articolo 52 quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole
“urbanistici ed edilizi” sono inserite le seguenti: “nonche’
paesaggistici”;
c) all’articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, il quinto periodo e’
sostituito dal seguente: “I soggetti titolari o gestori di beni
demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti,
canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti,
ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di
telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano
interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di
trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall’estero,
partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in
tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita’ di attraversamento
degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalita’ non siano
indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto
richiedente l’autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i
successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra
indicati le modalita’ di attraversamento, che, trascorsi ulteriori
trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite
definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla
costruzione.”;
d) all’Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152, sono aggiunte in fine le parole “nonche’ quelli
facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica
di almeno 50 MW”.
3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la
risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di
erogazione, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il servizio
idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015,
in accordo alle previsioni, anche quantitative, contenute nelle
disposizioni emanate in applicazione dell’articolo 3 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n.93, stabilisce meccanismi tariffari
incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori
prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, privilegiando
gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di
punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul
sistema nazionale del gas.

Art. 38

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le
attivita’ di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e
quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere
di interesse strategico e sono di pubblica utilita’, urgenti e
indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono pertanto
la dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza
dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei
beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita’.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli
strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di
variante urbanistica.
3. Al punto 7) dell’Allegato II alla Parte II del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole “coltivazione di
idrocarburi” sono inserite le seguenti: “sulla terraferma e”.
4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso
presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi, la Regione presso la quale e’ stato avviato il
procedimento, conclude lo stesso entro il 31 dicembre 2014. Decorso
inutilmente tale termine la Regione trasmette la relativa
documentazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone
notizia al Ministero dello sviluppo economico.
5. Le attivita’ di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito
del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un
programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca,
per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di
tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a
seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento
riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del
Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di coltivazione,
per la durata di trenta anni, da prorogare per una o piu’ volte per
un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi
derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora
coltivabile, e quella di ripristino finale.
6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e’ accordato:
a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni
territoriali dell’Ufficio nazionale minerario idrocarburi e
georisorse d’intesa, per le attivita’ da svolgere in terraferma, con
la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano
territorialmente interessata;
b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di
centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui
ambito e’ svolta anche la valutazione ambientale strategica del
programma complessivo dei lavori;
c) a soggetti che dispongono di capacita’ tecnica, economica ed
organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e
realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o
in altri Stati membri dell’Unione europea e, a condizioni di
reciprocita’, a soggetti di altri Paesi.
Le attivita’ di perforazione e di realizzazione degli impianti di
sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte
secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dalla
presentazione delle domande.
7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello
sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, le modalita’ di
conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonche’
le modalita’ di esercizio delle relative attivita’.
8. I commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del
richiedente, da presentare entro 90 giorni dall’entrata in vigore
della presente decreto, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in
corso.
9. All’articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma
3 e’ aggiunto il seguente:
“3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti
dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con
l’impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e
la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell’attivita’
mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai
titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle
aree di cui all’articolo 4, comma 1.”.
10. All’articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in
mare localizzate in ambiti posti in prossimita’ delle aree di altri
Paesi rivieraschi oggetto di attivita’ di ricerca e coltivazione di
idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e
al fine di valorizzare e provare in campo l’utilizzo delle migliori
tecnologie nello svolgimento dell’attivita’ mineraria, il Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni
interessate, puo’ autorizzare, per un periodo non superiore a cinque
anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti
sono corredati sia da un’analisi tecnico-scientifica che dimostri
l’assenza di effetti di subsidenza dell’attivita’ sulla costa,
sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia
dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e
verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare. Ove nel corso delle attivita’ di verifica vengano
accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati
dall’attivita’, il programma dei lavori e’ interrotto e
l’autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del
periodo di validita’ dell’autorizzazione venga accertato che
l’attivita’ e’ stata condotta senza effetti di subsidenza
dell’attivita’ sulla costa, nonche’ sull’equilibrio dell’ecosistema e
sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione puo’
essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime
procedure di controllo.
1-ter. Nel caso di attivita’ di cui al comma 1-bis, ai territori
costieri si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, della
legge n.239 del 2004 e successive modificazioni.” .
11. Al comma 82-sexies, dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 239, dopo le parole “compresa la perforazione”, sono aggiunte le
parole “e la reiniezione delle acque di strato o della frazione
gassosa estratta in giacimento”

Art. 39

(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni
complessive)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), e’ sostituito dal
seguente:
“c) per veicoli, di cui all’articolo 47,comma 1, lettere e), f), g)
ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie
M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e,
L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonche’ quelli di cui
all’articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;”
b) all’articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: “anche in locazione finanziaria” e
prima delle parole: “un veicolo” sono inserite le seguenti: “e
immatricolano”, e le parole: “da almeno dodici mesi” sono soppresse;
2) al comma 1, lettera a), le parole “20 per cento” sono sostituite
dalle seguenti “fino al 20 per cento”;
3) al comma 1, lettera b) le parole “15 per cento” sono sostituite
dalle seguenti “fino al 15 per cento”;
4) al comma 1, lettera c) le parole “20 per cento” sono sostituite
dalle seguenti “fino al 20 per cento”;
5) al comma 1, lettera d) le parole “15 per cento” sono sostituite
dalle seguenti “fino al 15 per cento”;
6) al comma 1, lettera e) le parole “20 per cento” sono sostituite
dalle seguenti “fino al 20 per cento”;
7) al comma 1, lettera f) le parole “15 per cento” sono sostituite
dalle seguenti “fino al 15 per cento”;
8) al comma 2, l’alinea e’ sostituito dal seguente: “Il contributo
spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data
di operativita’ della piattaforma di prenotazione dei contributi,
resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it,
e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:”;
9) al comma 2, lettera c), le parole “e risulti immatricolato
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di
cui alla lettera b);” sono soppresse;
10) al comma 2, lettera d) le parole “da almeno dodici mesi dalla
data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b),” sono
soppresse;
c) all’articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le parole
“esclusivamente come beni strumentali nell’attivita’ propria
dell’impresa” sono sostituite dalle seguenti parole “come beni
strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa o dati in uso
promiscuo ai dipendenti”.

CAPO X
(MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED
ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI)

Art. 40

(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)

1. In considerazione della necessita’ di assicurare una adeguata
tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il
perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ incrementato
di 728 milioni di euro per l’anno 2014, ai fini del finanziamento
degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi
64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive
modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all’articolo 1,
comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e’
incrementata di 70 milioni di euro per l’anno 2015.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede
mediante i seguenti interventi:
a) riduzione pari a 150 milioni per l’anno 2014 e 70 milioni di
euro per il 2015 della dotazione di cui all’articolo 1, comma 12,
lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;
b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l’anno 2014 della
dotazione di cui all’articolo 1, comma 12, lettera b), del
decreto-legge n. 76 del 2013;
c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondo per
il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini
quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne,
di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214;
d) versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte
dell’Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti
dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, per l’anno 2014; tali risorse gravano per un
importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la
restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per
la formazione continua;
e) in luogo di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo
delle risorse finanziarie stanziate, per l’anno 2012, ai fini
dell’attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni
previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all’articolo
1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste
inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente
riversate all’entrata del bilancio dello Stato;
f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2014, del Fondo
di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 68, della legge 24
dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, con conseguente
rideterminazione dello stesso Fondo nell’importo di 557 milioni di
euro per l’anno 2014 medesimo;
g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate
all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite
al bilancio dello Stato.
3. Le somme di cui all’articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del
decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra le
regioni. All’articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n.76
del 2013, le parole “ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri
di riparto dei Fondi strutturali” sono abrogate
4. Al fine di completare l’erogazione dei trattamenti di competenza
dell’anno 2013, il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 17,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno e’
incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo per
l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. All’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole “, per l’anno 2013,” sono soppresse.
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni e’
incrementato di 151,2 milioni di euro per l’anno 2014 e di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Art. 41

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella
regione Calabria e Regione Campania)

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario
derivante dagli oneri relativi all’esercizio 2013 posti a carico del
bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico
regionale e locale, nonche’ di assicurare per il biennio 2014-2015 un
contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di
mobilita’ regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria
e’ autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per
il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi
all’esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione
che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai
sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
un piu’ rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi
rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione
Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4
del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei
corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di
razionalizzazione dell’offerta e riqualificazione dei servizi, misure
di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i
corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il
servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la
media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve
altresi’ prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della
tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed
inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione
non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti
le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di
qualita’, la prosecuzione nell’erogazione del servizio di trasporto
pubblico locale dall’anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi
straordinari. Per l’erogazione del contributo straordinario di cui al
comma 1 relativo alle annualita’ 2014 e 2015, la regione Calabria
deve dimostrare l’effettiva attuazione delle misure previste in
termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire
l’erogazione del servizio per le rispettive annualita’.
3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60
milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi
gia’ programmati a valere sulle risorse stesse.
4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri
relativi all’esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20
milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di
rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per
lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla
presentazione del piano di cui al comma 1.
5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle attivita’
del piano di rientro di cui all’articolo 16, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, non e’
consentito intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi
compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti
alla data predetta, nei confronti delle societa’ di cui all’articolo
16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, ne’ sulle
risorse di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 99, all’articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83
del 2012, nonche’ all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania. I
pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e
i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le
finalita’ istituzionali delle societa’ di cui al primo periodo.

Art. 42

(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni)

1. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all’articolo 46,
comma 6, le parole: “31 ottobre 2014″, sono sostituite dalle
seguenti: ” 30 settembre 2014″ e dopo il comma 7 sono aggiunti i
seguenti:
“7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito
dall’intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014,
sono tenute per l’anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto
dei vincoli del patto di stabilita’ interno, come modificati dal
comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere
sulle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo
complessivamente pari a 100 milioni di euro;
b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il
diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150
milioni di euro;
c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per
contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita’,
per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;
d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,
per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo
complessivamente pari a 20 milioni di euro;
e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
l’ erogazione gratuita di libri di testo per un importo
complessivamente pari a 80 milioni di euro;
f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135
milioni di euro.
7-ter. Le Regioni attestano l’effettuazione delle spese di cui al
comma 7-bis, nell’ambito della certificazione di cui all’articolo 1,
comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che,
sulla base della certificazione di cui al periodo precedente,
risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano
all’entrata di Bilancio statale la quota non effettuata.
7-quater. Per l’anno 2014, non si applicano le esclusioni dai
vincoli del patto di stabilita’ interno previste dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8
novembre 2013, n. 128;
c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Conseguentemente, per l’anno 2014, non si applica il comma 7 del
presente articolo.”;
2. Al comma 517 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole “30 giugno 2014″ sono sostituite da ” 15 ottobre
2014″.
3. Al comma 140 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
n.220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo “Per l’anno 2014,
il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, e’ posticipato al 30
settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, e’
posticipato al 15 ottobre “.
4. All’articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole “30 aprile 2014″ sono sostituite dalle seguenti ” 31
ottobre 2014″. Inoltre, alla fine del medesimo comma e’ aggiunto il
seguente periodo: “Nelle more della individuazione delle risorse di
cui al primo periodo, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari
di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.”.
5. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell’Accordo
sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell’economia e delle
finanze ed il Presidente della regione Siciliana, l’obiettivo di
patto di stabilita’ interno della regione Siciliana, di cui al comma
454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e’
determinato in 5.786 milioni di euro per l’anno 2014 e in 5.665
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I predetti
obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in
conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico
delle autonomie speciali con legge statale. Per gli anni 2014-2017
non si applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli ultimi
due periodi del comma 454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono escluse le sole spese
individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014.
6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente per l’anno
2014 a valere sulle quote di compartecipazione della regione
Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in misura corrispondente
all’ammontare delle entrate riservate all’erario dal decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n.148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e
da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza della
Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012.
7. La regione Siciliana nel 2014 non puo’ impegnare spese correnti,
al netto delle spese per la sanita’, in misura superiore all’importo
annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio
2011-2013. Nell’ambito della certificazione di cui al comma 461
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione
comunica al Ministero dell’economia e delle finanze il rispetto del
predetto limite.
8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e
fabbisogno derivanti dall’applicazione del comma 5, pari a 400
milioni di euro annui, alimentano il “Fondo Rapporti finanziari con
le autonomie speciali” istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze.
9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell’Accordo
sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell’economia e delle
finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l’obiettivo di patto
di stabilita’ interno della regione Sardegna, di cui al comma 454
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e’ determinato
in 2.696 milioni di euro per l’anno 2014. Dall’obiettivo 2014 sono
escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente e le
spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale
erogati da Trenitalia s.p.a.
10. A decorrere dall’anno 2015 la regione Sardegna consegue il
pareggio di bilancio come definito dall’articolo 9 della legge n. 243
del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applica
il limite di spesa di cui al comma 454 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n.228 e le disposizioni in materia di patto di
stabilita’ interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al
primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di
monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e
462 dell’articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.228.
11. Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto dagli
ultimi due periodi del comma 454 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
12. La regione Sardegna nel 2014 non puo’ impegnare spese correnti,
al netto delle spese per la sanita’, in misura superiore all’importo
annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio
2011-2013. Nell’ambito della certificazione di cui al comma 461
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione
comunica al Ministero dell’economia e delle finanze il rispetto del
predetto limite.
13. Gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno
derivanti dall’applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo,
pari a 320 milioni di euro annui, trovano compensazione per pari
importo sul “Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali” di
cui al comma 8 del presente articolo.
14. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43

(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare
la stabilita’ finanziaria degli enti territoriali e di fondo di
solidarieta’ comunale)

1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura
di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del
medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori
bilancio, l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a
valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilita’
finanziaria degli enti locali” di cui all’articolo 243-ter del
decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell’approvazione del
piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti, qualora
l’ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto “Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita’ finanziaria degli enti locali”
risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente, l’ente
locale interessato e’ tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della
comunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare misure
alternative di finanziamento per un importo pari all’anticipazione
non attribuita.
2. Nel caso di utilizzo delle risorse del “Fondo di rotazione per
assicurare la stabilita’ finanziaria degli enti locali” di cui
all’articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo
quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le
risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce
economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime
risorse e’ iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce
economica 15, codice SIOPE 1570.
3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto di
stabilita’ interno nei limiti di 100 milioni per il 2014 e 180
milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme
rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel
medesimo esercizio. Il Ministero dell’interno, in sede di adozione
del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell’articolo 1 del
decreto del Ministro dell’Interno 11 gennaio 2013, recante “Accesso
al fondo di rotazione per assicurare la stabilita’ finanziaria degli
enti locali”, pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013,
n.33, individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse
erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilita’ interno
nei limiti del periodo precedente.
4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell’interno eroga ai
comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo
su quanto spettante per l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta’
comunale. L’importo dell’attribuzione e’ pari, per ciascun comune, al
66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del Ministero
dell’interno come spettante per l’anno 2014 a titolo di fondo di
solidarieta’ comunale, detratte le somme gia’ erogate in base alla
disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.
16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e
dall’articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88.
5. Per l’anno 2014 l’importo di euro 49.400.000 impegnato e non
pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente
di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del
Ministero dell’interno e’ versato all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarieta’ comunale, di
cui al comma 380-ter dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228.

Art. 44

(Disposizioni finali)

1. Per l’attuazione del presente decreto il Ministro dell’economia
e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui.

Art. 45

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 settembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lupi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Galletti, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del
turismo

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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