Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia

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DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (13G00116)
(GU n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50)
Vigente al: 21-6-2013 TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
CAPO I
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del
quadro amministrativo e normativo, nonche’ misure per l’efficienza
dei sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al
fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il
sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando
anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le
imprese;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2013;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell’interno,
del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell’economia e
delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e
le attivita’ culturali, delle politiche agricole alimentari e
forestali, della difesa, dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari
europei, degli affari esteri, della salute, per gli affari regionali
e le autonomie, per la coesione territoriale, per l’integrazione e
per le pari opportunita’, lo sport e le politiche giovanili;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

CAPO I
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Art. 1

(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Al fine di migliorare l’efficacia degli interventi del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:
a) assicurare un piu’ ampio accesso al credito da parte delle
piccole e medie imprese, anche tramite:
1. l’aggiornamento, in funzione del ciclo economico e
dell’andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di
valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del
Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di
rischio;
2. l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura
massima di copertura del Fondo fino all’ottanta per cento
dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferimento alle
“operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso,
verso imprese che
vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni” e alle
“operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi” di cui,
rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi
articoli;
3. la semplificazione delle procedure e delle modalita’ di
presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a
modalita’ telematiche di accesso e di gestione della garanzia;
4. misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi
della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie
dell’intervento;
b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni
finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la
possibilita’ di garantire operazioni finanziarie gia’ deliberate dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di
garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro
esecutivita’, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
2. Le condizioni di ammissibilita’ e le disposizioni di carattere
generale di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 31 maggio 1999, n.
248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e’ abrogato.
4. Al comma 3 dell’articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e’ soppresso l’ultimo periodo.
5. Il comma 10-sexies dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e’ abrogato. Conseguentemente, all’articolo 39, comma
4, del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: “nonche’ alle grandi
imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la
partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto
e nei limiti di cui all’articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106″ sono soppresse.

Art. 2

(Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e
attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di accrescere la competitivita’ dei crediti al sistema
produttivo, le piccole e medie imprese, come individuate dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003,
possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato
per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di
macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso
produttivo.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31
dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione di cui al comma
7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalita’
di cui all’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti
S.p.A., per l’importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni
dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore
massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna
impresa beneficiaria, anche frazionato in piu’ iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per
cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma
5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo
economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati
sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le
modalita’ stabilite con il decreto di cui al comma 5. L’erogazione
del predetto contributo e’ effettuata in piu’ quote determinate con
il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della
disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i
requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente
articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalita’ di
erogazione dei contributi medesimi, le relative attivita’ di
controllo nonche’ le modalita’ di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo
puo’ essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima
dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze sono disciplinate priorita’ di accesso
e modalita’ semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui
predetti finanziamenti.
7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero
dell’economia e delle finanze, l’Associazione Bancaria Italiana e
Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu’ convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in
particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche del
plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi
premiali che favoriscano il piu’ efficace utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in
garanzia per l’utilizzo da parte delle banche della provvista di
scopo di cui al comma 2;
c) delle attivita’ informative, di monitoraggio e rendicontazione
che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con modalita’ che
assicurino piena trasparenza sulla misura.
8. L’importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e’ di 2,5
miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili
ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti
legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli
esiti del monitoraggio sull’andamento dei finanziamenti effettuato
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al
Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’economia e
delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione
dei contributi di cui al comma 4, e’ autorizzata la spesa di 7,5
milioni di euro per l’anno 2014, di 21 milioni di euro per l’anno
2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,
di 17 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro per
l’anno 2021.

Art. 3

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

1. Agli interventi di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 sono attribuite risorse pari a 150 milioni di
euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore
industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei
territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie
disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
possono essere destinatari di risorse per la concessione delle
agevolazioni.
2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la
concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del
cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del
contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto
previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 24
settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario
dell’eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei
singoli programmi d’investimento.
3. Per le finalita’ di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo
economico utilizza le disponibilita’ esistenti del Fondo per la
crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalita’ previste dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al
comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le
finalita’ previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilita’
del Fondo per la crescita sostenibile.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,
provvede a ridefinire le modalita’ e i criteri per l’attuazione degli
interventi di cui al comma 1, anche al fine di accelerare le
procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la
rapida realizzazione dei programmi d’investimento e di prevedere
specifiche priorita’ in favore dei programmi che ricadono nei
territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per
lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di
specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

Art. 4

(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei
carburanti)

1. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n.164, come modificato dall’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 1 giugno 2011, n.93, le parole “Per gli stessi clienti
vulnerabili” sono sostituite dalle seguenti “Per i soli clienti
domestici”
2. Per le gare d’ambito di cui al primo periodo di applicazione, i
termini di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226, sono da intendersi di natura
perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con
competenza sull’ambito, avvia la procedura di gara attraverso la
nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 14, comma 7,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Le date limite di cui all’Allegato 1 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico di cui al comma 2, relative agli ambiti
ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1,
che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre
2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei
rispettivi termini di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226 relativi alla
mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non
anteriore al 1 gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso
Allegato in cui non e’ presente il capoluogo di provincia, la
designazione della stazione appaltante di cui all’articolo 2, comma
1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei
comuni appartenenti all’ambito che rappresentino almeno i due terzi
dei punti di riconsegna dell’ambito, come risultanti dai dati di
riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito
internet del Ministero dello sviluppo economico.
4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma
2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del
commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita
la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un
commissario ad acta.
5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano
rispettato i termini di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, come modificati dal
comma 3, il venti per cento degli oneri di cui all’articolo 8, comma
4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n.226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal
concessionario subentrante, con modalita’ stabilite dall’Autorita’
per l’energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della
Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinati alla
riduzione delle tariffe di distribuzione dell’ambito corrispondente.
6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i
costi degli enti locali e delle imprese il Ministero dello sviluppo
economico puo’ emanare linee guida su criteri e modalita’ operative
per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di
distribuzione del gas naturale, in conformita’ con l’articolo 5 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.
226.
7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l’uso del
metano e dell’energia elettrica per autotrazione nelle aree con
scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il
fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, e’ destinato anche alla erogazione di contributi per la
chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione
carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano
per autotrazione, secondo le modalita’ definite con i decreti del
Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e 7 agosto 2003.

Art. 5

(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica)

1. Al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, le parole: “volume di ricavi superiore a 10 milioni di
euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro” sono
sostituite dalle seguenti: “volume di ricavi superiore a 3 milioni di
euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro”.
2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma
1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui
all’articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa
elettrica deliberata dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas
sulla base delle modalita’ individuate con decreto adottato dal
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Per l’anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di
cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi
n.6/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109,
da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di
conguaglio, e’ determinato, per la componente convenzionale relativa
al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento di
cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti
petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto
pari all’ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento
nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al
sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per
cento e’ determinato in base al costo di approvvigionamento del gas
naturale nei mercati all’ingrosso come definito dalla deliberazione
del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti
dell’Autorita’ per l’energia elettrica e del gas. Il Ministro dello
sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto su proposta dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas,
stabilisce le modalita’ di aggiornamento del predetto valore, in
acconto e in conguaglio, nonche’ le modalita’ di pubblicazione dei
valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano
feline le modalita’ di calcolo della componente relativa al margine
di commercializzazione all’ingrosso e della componente di trasporto
nonche’ i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2014, in attesa della ridefinizione
della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 1 e’
aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del
gas naturale nei mercati all’ingrosso come definito al comma 1, ferma
restando l’applicazione dei valori di consumo specifico di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.
5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di
termovalorizzazione di rifiuti ammessi al regime di cui al
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.6/1992, che
alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in
esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni, fino al
completamento dell’ottavo anno di esercizio il valore di cui al comma
1 e’ determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla
legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi
e’ pari al sessanta per cento. Per gli anni successivi di esercizio,
si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4.
6. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 15,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, incompatibili con le norme del
presente articolo.
7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell’articolo 25 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo
da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema
elettrico e dei prezzi dell’energia elettrica.

Art. 6

(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)

1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a
favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed
assistenziale e’ applicata, sul gasolio utilizzato per il
riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto
dall’articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003 e successive modificazioni, l’accisa al livello di
imposizione, per l’anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora
gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell’assegnazione del
gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la
progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalita’
ambientali.
2. Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere
non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito
dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora
tale livello minimo sia modificato l’accisa dovuta per il gasolio
utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene
corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative
alla misura di cui al presente articolo e’ comunicata alla
Commissione europea con le modalita’ di cui all’articolo 9 del citato
regolamento (CE) n. 800/2008.
3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4
milioni di euro per l’anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014-2015 si provvede mediante riduzione dei consumi medi
standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato di cui
al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26
febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai
fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione
dell’accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002, n.
67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al
presente comma.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, viene
disciplinata l’applicazione del presente articolo.

Art. 7

(Imprese miste per lo sviluppo)

1. Il comma I dell’articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
e’ sostituito dal seguente: “1. A valere sul Fondo di rotazione di
cui all’articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi
ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento
della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la
costituzione di imprese miste. Possono altresi’ essere concessi
crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad
organizzazioni internazionali, affinche’ finanzino imprese miste da
realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme
di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei
Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo puo’ essere destinata
alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli
istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di
capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste.”.

Art. 8

(Partenariati)

1. Dopo l’articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e’
aggiunto il seguente:
“Art. 14-bis – (Partenariati) 1. Per la realizzazione di programmi,
progetti o interventi rientranti nelle finalita’ della presente legge
in partenariato con altri soggetti, sono stipulati appositi accordi
di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con enti od
organismi pubblici sovranazionali o privati.
2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le
regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la
tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si applica l’articolo
11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123.
3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell’intervento sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali
non utilizzate alla fine dell’intervento sono riversate agli enti o
organismi sovranazionali o privati firmatari dell’accordo di
programma.”.

Art. 9

(Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi strutturali europei)

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti
pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza,
nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti,
provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi
alle attivita’ in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione dei fondi
strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e
alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i
medesimi fondi.
2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste
dall’ordinamento dell’Unione europea per i casi di mancata attuazione
dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali
europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti,
relativamente alla programmazione 2007-2013, lo Stato, o la Regione,
ove accertino ritardi ingiustificati nell’adozione di atti di
competenza degli enti territoriali, possono intervenire in via di
sussidiarieta’, sostituendosi all’ente inadempiente secondo quanto
disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Le amministrazioni competenti all’utilizzazione dei diversi
fondi strutturali, nei casi in cui riscontrino criticita’ nelle
procedure di attuazione dei programmi, dei progetti e degli
interventi di cui al comma 2, riguardanti la programmazione
2007-2013, convocano una Conferenza di servizi al fine di individuare
le inadempienze e accertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove
possibile, gli ostacoli verificatisi.
4. Ove non sia stato possibile superare le eventuali inadempienze
nel corso della Conferenza di servizi di cui al comma 3, le
amministrazioni, per la parte relativa alla propria competenza,
comunicano all’ente territoriale inadempiente i motivi di ritardo
nell’attuazione dei programmi, progetti e interventi di cui al comma
2 e indicano quali iniziative ed atti da adottare. In caso di
ulteriore mancato adempimento, entro il termine di 30 giorni dalla
comunicazione, l’amministrazione dello Stato, sentite le Regioni
interessate, adotta le iniziative necessarie al superamento delle
criticita’ riscontrate, eventualmente sostituendosi all’ente
inadempiente attraverso la nomina di uno o piu’ commissari ad acta.
5. Le risorse economiche rinvenienti dal Fondo di solidarieta’
dell’Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate
al Fondo di rotazione previsto dall’articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, del Ministero dell’economia e delle finanze e da questo
trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni
commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in
mancanza, alle amministrazioni competenti, felino il ruolo
dell’organismo responsabile dell’attuazione dell’Accordo sottoscritto
in sede europea.

Art. 10

(Liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali di comunicazione
alle interfacce della rete pubblica)

1. L’offerta di accesso ad internet al pubblico e’ libera e non
richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo
l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilita’ del collegamento
(MAC address).
2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata
all’identita’ dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati
personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l’offerta di
accesso ad internet non costituisce l’attivita’ commerciale
prevalente del gestore, non trovano applicazione l’articolo 25 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto
legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155.
3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2 e’ soppresso;
b) all’articolo 3 il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Il
decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992,
n. 314, e’ abrogato”.

Art. 11

(Proroga del credito d’imposta per la produzione, la distribuzione e
l’esercizio cinematografico)

1. Per il periodo d’imposta 2014 spettano i crediti d’imposta di
cui all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite massimo
di spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2014. Con provvedimento
dell’Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita’ di
fruizione dei crediti di imposta nonche’ ogni altra disposizione
finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di
cui al primo periodo.

Art. 12

(Ricapitalizzazione delle Societa’ di Gestione del Risparmio)

1. Al comma 1 dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: “3 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti:
“6 milioni di euro”. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

CAPO II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL’AGENDA DIGITALE ITALIANA

Art. 13

(Governance dell’Agenda digitale Italiana)

1. Il comma 2 dell’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35
e’ sostituito dal seguente:
“2. E’ istituita la cabina di regia per l’attuazione dell’agenda
digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo
economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, dal
Ministro della salute, dal Ministro dell’economia e delle finanze, da
un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza
Unificata. La cabina di regia e’ integrata dai Ministri interessati
alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta
al Parlamento, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, avvalendosi anche dell’Agenzia per l’Italia
digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia,
un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e
del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che
costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale. Nell’ambito della
cabina di regia e’ istituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri il Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda
digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da
esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle
imprese private e delle universita’, presieduto dal Commissario del
Governo per l’attuazione dell’agenda digitale posto a capo di una
struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All’istituzione
della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.”
2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da “del
Ministro dell’economia e delle finanze” sino alla fine del periodo;
b) all’articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da “altresi’,
fatte salve” sino a “istituzioni scolastiche”;
c) all’articolo 21, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro
delegato, nomina il direttore generale dell’Agenzia tra persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di
innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza
di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.”;
d) all’articolo 21, comma 4, sono soppresse le parole da “su
proposta del Ministro dello sviluppo economico” sino a “con il
Ministro dell’economia e delle finanze”;
e) all’articolo 22, il secondo periodo del comma 4 e’ soppresso;
f) all’articolo 22, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
“6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del
direttore generale dell’Agenzia, e’ determinata la dotazione delle
risorse umane dell’Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130
unita’, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle
amministrazioni di provenienza, nonche’ la dotazione delle risorse
finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell’Agenzia
stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e
funzioni dell’Agenzia, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e
di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni
esterne. Con lo stesso decreto e’ definita la tabella di
equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al
comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono
l’inquadramento previdenziale di provenienza, nonche’ il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti piu’ elevato
rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici.”.

Art. 14

(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)

1. All’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
dopo il comma 3-ter e’ aggiunto il seguente: ” 3-quater. All’atto
della richiesta del documento unificato, e’ riconosciuta al cittadino
la possibilita’ di richiedere una casella di posta elettronica
certificata, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di indicare la
stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all’articolo 3-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del
Ministro dell’interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalita’
di rilascio del domicilio digitale all’atto di richiesta del
documento unificato.”.
2. Dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15

Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettivita’

1. Il comma 2 dell’articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni e’ sostituito dal seguente:
“2. Il Presidente della Commissione e’ il Commissario del Governo per
l’attuazione dell’agenda digitale o, su sua delega, il Direttore
dell’Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della
Commissione restano in carica per un triennio e l’incarico e’
rinnovabile”.

Art. 16

(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati- Modifiche al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
“4-bis. Nell’ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono
individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacita’
elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonche’ le modalita’
di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario
all’utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto
della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.”.

Art. 17

(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario
elettronico)

1. All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole “Il FSE e’ istituito dalle regioni e
province autonome,” sono inserite le seguenti “entro il 31 dicembre
2014″;
b) al comma 6, le parole “senza l’utilizzo dei dati identificativi
degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE” sono
sostituite dalle seguenti “senza l’utilizzo dei dati identificativi
degli assistiti presenti nel FSE”;
c) al comma 15, dopo le parole “dei servizi da queste erogate” sono
inserite le seguenti “, ovvero avvalersi dell’infrastruttura centrale
per il FSE, fruibile in modalita’ cloud computing e conforme ai
criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile
dall’Agenzia per l’Italia digitale, avvalendosi della societa’ di cui
al comma 15 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133″;
d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
“15-bis. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province
autonome presentano all’Agenzia per l’Italia digitale il piano di
progetto per la realizzazione del FSE.
15-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale sulla base delle esigenze
avanzate dalle regioni nell’ambito dei rispettivi piani cura la
progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura centrale per il
FSE di cui al comma 15.
15-quater. L’Agenzia per l’Italia digitale e il Ministero della
salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza,
al fine di:
a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto
presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del
FSE, verificandone la conformita’ ai criteri stabiliti dal decreto di
cui al comma 7;
b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e
province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati.
15-quinquies. Per la realizzazione dell’infrastruttura centrale di
FSE di cui al comma 15, e’ autorizzata una spesa non superiore ai 10
milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal
2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia per l’Italia
digitale.”

CAPO III
MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 18

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli
Comuni)

1. Per consentire nell’anno 2013 la continuita’ dei cantieri in
corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati
all’avvio dei lavori e’ istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una
dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335
milioni di euro per l’anno 2013, 405 milioni di euro per l’anno 2014,
652 milioni di euro per l’anno 2015, 535 milioni di euro per l’anno
2016 e 142 milioni di euro per l’anno 2017.
2. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede all’individuazione degli specifici
interventi da finanziare e all’assegnazione delle risorse occorrenti,
nei limiti delle disponibilita’ annuali del Fondo di cui al comma 1.
Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il
potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilita’ dei
corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e
dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la
Regione Piemonte e la Valle d’Aosta, il superamento di criticita’
sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l’asse di
collegamento tra la strada statale 640 e l’autostrada A19 Agrigento –
Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale
Esterna Est di Milano. Per quest’ultimo intervento, l’atto aggiuntivo
di aggiornamento della convenzione conseguente all’assegnazione del
finanziamento e’ approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla
trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione
concedente.
3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere
finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, l’asse viario Quadrilatero
Umbria-Marche, la tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C
della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di
Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza,
nonche’, qualora non risultino attivabili altre fonti di
finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l’asse
autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancello – Frasso Telesino
della linea AV/AC Napoli-Bari.
4. Le risorse gia’ assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al
“Corridoio tirrenico meridionale Al2 – Appia e bretella autostradale
Cisterna Valmontone” sono indistintamente utilizzabili per i lotti in
cui e’ articolata l’opera. L’opera, interamente messa a gara, puo’
essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun
obbligo del concedente nei confronti del concessionario al
finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi
all’aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.
5. Per assicurare la continuita’ funzionale e per lo sviluppo degli
investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla
realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 “Strade
dei Parchi”, a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla
procedura di cui al comma 2, e’ destinato alla societa’
concessionaria, secondo le modalita’ previste dal Verbale d’Intesa
sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre
2010, l’importo complessivo di 90,7 milioni di euro , in ragione di
82,2 milioni di euro per l’anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l’anno
2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato
e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione a fronte del
contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune
di Roma ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono
restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31
dicembre 2015, con versamento all’entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all’articolo 32,
comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto
definitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della
metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al
comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da
Pantano a Centocelle sia messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013.
7. Nelle more dell’approvazione del Contratto di Programma – parte
investimenti 2012 -2016 sottoscritto con RFI e’ autorizzata la
contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria
immediatamente cantierabili per l’importo gia’ disponibile di 300
milioni di euro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri l° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio
2012, n. 119.
8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 53, comma 5, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’INAIL, nell’ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi
disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.
153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica, su proposta della
Presidenza del Consiglio dei Ministri d’intesa con i Ministeri
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e delle
infrastrutture e dei trasporti.
9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura
indicata al comma 2, l’importo di 100 milioni di euro per l’anno
2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e’ destinato alla realizzazione del
primo Programma “6000 Campanili” concernente interventi
infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione
di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti
viarie nonche’ di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.
Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti
i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, con apposita convenzione tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le
infrastrutture, gli affari generali e il personale – e l’ANCI, da
approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i
criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che
fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, per il tramite dell’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani (ANCI), presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla
gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata
convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il
singolo progetto non puo’ essere inferiore a 500.000 euro e maggiore
di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento puo’
superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse
finanziarie aggiuntive necessarie siano gia’ immediatamente
disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune
puo’ presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che
accedono al finanziamento e’ approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e’ approvato il
programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti,
viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in
gestione ad ANAS SpA con l’individuazione delle relative risorse e
apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l’attuazione del
programma nei tempi previsti e le relative modalita’ di monitoraggio.
11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle
finalita’ indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento
assegnato ai sensi del presente articolo. Con i provvedimenti di
assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in
ordine a ciascun intervento, le modalita’ di utilizzo delle risorse
assegnate, di monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e di
applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono
nel Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non
possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.
13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235
milioni per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 213, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l’anno
2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro
142 milioni per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della
legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l’anno
2014, a euro 258 milioni per l’anno 2015, a euro 143 milione per
l’anno 2016 e a euro 142 milioni per l’anno 2017 mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
quanto a euro 50 milioni per l’anno 2013, a euro 189 milioni per
l’anno 2014, a euro 274 milioni per l’anno 2015 e a euro 250 milioni
per l’anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse
assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei
Giovi a valere sul Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
14. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei
Ministeri interessati, le variazioni di bilancio conseguenti alla
ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

Art.19

(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 143:
1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’atto
della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre
di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta,
permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla
normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e
validi.”,
2) al comma 8, le parole: “o nuove condizioni per l’esercizio delle
attivita’ previste nella concessione, quando determinano una modifica
dell’equilibrio del piano”, sono sostituite dalle seguenti: “o che
comunque incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario”;
3) dopo il comma 8, e’ inserito il seguente:
“8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al
comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti
e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui
variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una
modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La
convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico
finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditivita’ e di
capacita’ di rimborso del debito, nonche’ la procedura di verifica e
la cadenza temporale degli adempimenti connessi.”;
b) all’articolo 144:
1) al comma 3-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel
bando puo’ essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice puo’
indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici
invitati a presentare le offerte, al fine di verificare
l’insussistenza di criticita’ del progetto posto a base di gara sotto
il profilo della finanziabilita’, e puo’ provvedere, a seguito della
consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di
presentazione delle offerte, che non puo’ essere inferiore a trenta
giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non
puo’ essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di
defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, nonche’ l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.” 2)
dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
“3-ter. Il bando puo’ prevedere che l’offerta sia corredata dalla
dichiarazione sottoscritta da uno o piu’ istituti fmanziatori di
manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in
considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano
economico-finanziario.
3-quater. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di
gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del
rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di
finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle
obbligazioni di progetto di cui all’articolo 157, entro un congruo
termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a
ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto
definitivo. Resta salva la facolta’ del concessionario di reperire la
liquidita’ necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso
altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente,
purche’ sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione
del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avra’
diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle
relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puo’
altresi’ prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto
e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente
funzionale, il contratto di concessione rimane valido limitatamente
alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo
stralcio funzionale.”;
c) all’articolo 153, dopo il comma 21 e’ aggiunto il seguente:
“21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e
il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano
in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 144,
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater .”;
d) all’articolo 174, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
“4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il
coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi
3-bis, 3-ter e 3-quater.”;
e) all’articolo 175 dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
“5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il
coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi
3-bis, 3-ter e 3-quater.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non
si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli
articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
con bando gia’ pubblicato alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. All’articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, il primo periodo, e’ sostituito dal seguente: “1. Al
fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere
infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo
superiore a 200 milioni di euro mediante l’utilizzazione dei
contratti di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui
progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per
i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed e’
accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non
sostenibilita’ del piano economico finanziario, e’ riconosciuto al
soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi
comprese le societa’ di progetto di cui all’articolo 156 del medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere
sull’IRES e sull’IRAP generate in relazione alla costruzione e
gestione dell’opera”.
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Il CIPE, previo
parere del NARS che allo scopo e’ integrato con due ulteriori
componenti designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprie
delibere individua l’elenco delle opere che, per effetto
dell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono
le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a
consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che
possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono
inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la
sostenibilita’ del piano economico finanziario, definendone le
modalita’ per l’accertamento, per il relativo monitoraggio nonche’
per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri
posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto
compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite
linee guida per l’applicazione dell’articolo 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183″.
c) Il comma 2-ter e’ sostituito dal seguente: “Al fine di favorire
la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza
strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro
mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico
privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata
entro il 31 dicembre 2016, per le quali e’ accertata, in esito alla
procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita’ del piano
economico-finanziario, e’ riconosciuta al soggetto titolare del
contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le societa’
di progetto di cui all’articolo 156 del medesimo decreto legislativo
n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita’ economica
dell’operazione di partenariato pubblico privato, l’esenzione dal
pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al
raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario”.
d) al comma 2-quater, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle
previste dall’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le
stesse misure sono riconosciute in conformita’ alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di stato.”
4. All’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con le
modalita’ di cui al precedente periodo puo’ essere altresi’ definita
ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.”;
b) il comma 3 e’ abrogato.
5. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: “le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3″ sono sostituite
dalle seguenti “le disposizioni di cui al comma 1″.

Art. 20

(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza
stradale)

1. Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla
data del presente decreto legge, da effettuarsi con i soggetti
beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2°
Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla
predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i
corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono
revocati con uno o piu’ decreti, di natura non regolamentare, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono
iscritte nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di
un programma di interventi di sicurezza stradale, alla prosecuzione
del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale ed all’implementazione ed al miglioramento
del sistema di raccolta dati di incidentalita’ stradale in coerenza
con quanto previsto dall’articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n.
120.
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto
residui sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel
triennio 2013-2015, per le finalita’ del comma 2.
4. Il programma da cofinanziare e’ definito sulla base delle
proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura
fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto
dell’importanza degli interventi in termini di effetti sul
miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata
cantierabilita’.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare le variazioni di bilancio conseguenti all’attuazione del
presente articolo

Art. 21

(Differimento operativita’ garanzia globale di esecuzione)

1. Il termine previsto dall’articolo 357. comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, gia’ prorogato ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n.
119, e’ ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

Art. 22

(Misure per l’aumento della produttivita’ nei porti)

1. All’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: “Nei siti oggetto di
interventi” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle aree portuali e
marino costiere poste in siti” e il quarto periodo e’ sostituito dal
seguente: “Il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta
giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il
progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di
contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della
Valutazione d’impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di
riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti
della Commissione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 sull’assoggettabilita’ o meno del progetto alla
valutazione di impatto ambientale”;
b) al comma 2, lettera a), le parole: “analoghe al fondo naturale
con riferimento al sito di prelievo e” sono soppresse;
c) al comma 2, lettera c), le parole “con le modalita’ previste dal
decreto di cui al comma 6″ sono soppresse;
d) al comma 6, le parole: “sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, definisce con proprio decreto le
modalita’ e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al
fine dell’eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino
costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale” sono
sostituite dalle seguenti: “adotta con proprio decreto le norme
tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali
e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al
fine dell’eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo”.
2. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorita’
portuali e’ consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino
all’azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, cosi’ come
adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonche’ variazioni in
aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle
tasse medesime. L’utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro
autonomia impositiva e tariffaria, nonche’ la compensazione, con
riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle
relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei
casi in cui le autorita’ portuali si avvalgano della predetta
facolta’ di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore
al settanta per cento, e’ esclusa la possibilita’ di pagare il
tributo con la modalita’ dell’abbonamento annuale. Il collegio dei
revisori dei conti attesta la compatibilita’ finanziaria delle
operazioni poste in essere. Dalla misura non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All’articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma
1, dopo le parole: “nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti”
sono aggiunte le seguenti: “e gli investimenti necessari alla messa
in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale
degli ambiti portuali” e le parole: “di 70 milioni di euro annui”
sono sostituite dalle seguenti: “di 90 milioni di euro annui”.

Art. 23

(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e dei
turismo nautico)

1. All’articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, dopo le parole: “di cui al comma 1″ sono inserite le
seguenti: “, di durata complessiva non superiore a quaranta giorni,”
e le parole “sempreche’ di importo non superiore a 30.000 euro annui”
sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le lettere a) e b) sono soppresse e le lettere c) e d) sono
sostituite dalle seguenti:
“c) euro 870 per le unita’ con scafo di lunghezza da 14,01 a 17
metri;
d) euro 1.300 per le unita’ con scafo di lunghezza da 17,01 a 20
metri;”.

Art. 24

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla
legge 3 luglio 2009, n. 99)

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “d’intesa”, sono sostituite dalla
seguente: “sentita” e le parole: “e’ stabilito il canone dovuto” sono
sostituite dalle seguenti: “approva la proposta del gestore per
l’individuazione del canone dovuto”;
b) il comma 11 e’ sostituito dal seguente: “11. Con uno o piu’
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
definiti il quadro per l’accesso all’infrastruttura, i principi e le
procedure per l’assegnazione della capacita’ di cui all’articolo 27
del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria e per i corrispettivi dei servizi di
cui all’articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli
obbligatori inclusi nel canone di accesso all’infrastruttura, nonche’
le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.”.
2. Al fine di completare l’adeguamento della normativa nazionale
agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all’articolo 5 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, e’
aggiunto il seguente:
“4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti
commi del presente articolo deve fornire la trasparente
rappresentazione delle attivita’ di servizio pubblico e dei
corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attivita’.”.
3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei
segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonche’
al fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE,
all’articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “diritto di far salire e scendere” sono
sostituite dalle seguenti “diritto di far salire o scendere”;
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
“4-bis. L’autorita’ competente, qualora venga accertata la
compromissione dell’equilibrio economico del contratto di servizio
pubblico, puo’ richiedere all’impresa ferroviaria oggetto della
procedura di cui al comma 2, la riscossione di opportuni, trasparenti
e non discriminatori diritti di compensazione. Tale compensazione non
puo’ comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi
originati dall’adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la
componente di remunerazione del capitale investito prevista nei
contratti di servizio. Nel caso in cui le imprese ferroviarie,
interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2,
provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente
autorita’, non sono piu’ soggette alle limitazioni sul far salire o
scendere le persone fintanto che non si incorra in nuove ulteriori
compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni
interessate.
4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e
dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia
tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e
i livelli tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a
quelli dei servizi a committenza pubblica.”.

Art. 25

(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di assicurare la continuita’ dell’attivita’ di vigilanza
sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell’articolo 11,
comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione
delle unita’ di personale trasferito al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di
equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al
comparto Ministeri e all’Area I della dirigenza nonche’ alla
individuazione delle spese di funzionamento relative all’attivita’ di
vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale
trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto,
le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa gia’
costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria,
ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell’assicurazione stessa.
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all’individuazione
delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale
e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque
corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell’articolo 1, comma 1020,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, – anche
mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del
predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte
dei concessionari autostradali – destinate agli oneri derivanti dal
comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a.
provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto
economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020.
3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all’entrata del
bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012 al
netto delle anticipazioni gia’ effettuate, dei canoni afferenti alla
competenza dell’anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime
autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A
decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub
concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei
concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con
cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura del novanta
per cento del corrispondente periodo dell’anno precedente, salvo
conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo. Per
il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime
sei rate e’ fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le
situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui
all’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed
all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
nonche’ l’eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre
2012.
5. Le disponibilita’ residue delle risorse iscritte in bilancio per
l’anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma
dell’ENAV S.p.A. di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione
dei costi sostenuti dall’ENAV nell’anno 2012, e previsti dai predetti
contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di
cui all’articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248.
6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla
scadenza delle gestioni commissariali gia’ operanti per la messa in
sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all’articolo 55,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo
periodo e’ inserito il seguente: “A tal fine la dotazione organica
del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’
incrementata di un numero corrispondente di posti”.
7. All’articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: “L’amministratore unico” sono sostituite dalle
seguenti: “L’organo amministrativo” e le parole “entro il 30 marzo”
sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre”.
8. All’articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: “Entro 30 giorni dall’emanazione del decreto di
approvazione dello statuto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro 30
giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea del
bilancio dell’esercizio 2012.”.
9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attivita’ previste
dalla Convenzione per l’esercizio dei servizi di collegamento
marittimo con le isole minori siciliane stipulata ai sensi
dell’articolo comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dell’articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere dall’entrata in
vigore del presente decreto.
10. All’articolo 6, comma 19, della legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze” sono
soppresse e dopo le parole “ogni successiva modificazione ovvero
integrazione delle suddette convenzioni e’ approvata” sono inserite
le seguenti “con decreto del Presidente della Regione Siciliana.”.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del testo
convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012, necessarie
all’adeguamento alle presenti disposizioni.

Art. 26

(Proroghe in materia di appalti pubblici)

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma
418 e’ sostituito dal seguente:
“418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati
ivi previsti relativi all’anno 2012 sono pubblicati unitamente ai
dati relativi all’anno 2013.”.
2. All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: “31 dicembre
2013″ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015″;
b) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2013″ sono sostituite
dalle seguenti: “31 dicembre 2015″;
c) al comma 20-bis le parole: “31 dicembre 2013″ sono sostituite
dalle seguenti: “31 dicembre 2015″.

Art. 27

(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni
autostradali)

1. Il comma 5 dell’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,
n. 47, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
“5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di
ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare
nonche’ la componente investimenti dei parametri X e K relativi a
ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15
dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il
decreto motivato puo’ riguardare esclusivamente le verifiche relative
alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei
relativi conteggi, nonche’ alla sussistenza di gravi inadempienze
delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state
formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno
precedente.”.
2. All’articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: “Dipartimento per la
programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri”
sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri” e, dopo il terzo periodo e’ inserito il
seguente: “Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali
il decreto puo’ essere comunque adottato”;
b) al comma 3 e’ aggiunto, in fine il seguente periodo: “In caso di
criticita’ procedurali, tali da non consentire il rispetto del
predetto termine di trenta giorni per l’adozione del decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio
dei Ministri per le conseguenti determinazioni.”.

TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI
CAPO I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.28

(Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento)

1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del
ritardo e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge 7
agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di
conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di
parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, con
esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi
pubblici, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per
il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo
con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento,
comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
2. Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante e’ tenuto ad
azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis,
della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni
dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I
soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge
individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non
emani il provvedimento nel termine o non liquidi l’indennizzo
maturato a tale data, l’istante puo’ proporre ricorso ai sensi
dell’articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui
all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti,
dell’articolo 118 stesso codice.
4. Nel giudizio di cui all’articolo 117, puo’ proporsi,
congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere
l’indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e’ trattata con rito
camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato e’
ridotto alla meta’ e confluisce nel capitolo di cui all’articolo 37,
comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Se il ricorso e’ dichiarato inammissibile o e’ respinto in
relazione all’inammissibilita’ o alla manifesta infondatezza
dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con
pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare
in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il
contributo unificato.
7. La pronuncia di condanna a carico dell’amministrazione e’
comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l’ha pronunciata,
alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica
amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per
le valutazioni di competenza, nonche’ al titolare dell’azione
disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento
amministrativo.
8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle
informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell’articolo 35
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e’ fatta menzione del
diritto all’indennizzo, nonche’ delle modalita’ e dei termini per
conseguirlo ed e’ altresi’ indicato il soggetto cui e’ attribuito il
potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione
del procedimento.
9. All’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il
comma 1 e’ aggiunto il seguente: “2. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei
concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione
del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo
di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per
il mero ritardo alle condizioni e con le modalita’ stabilite dalla
legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal
caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo
sono detratte dal risarcimento”.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via
sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi
relativi all’avvio e all’esercizio dell’attivita’ di impresa iniziati
successivamente al detta data di entrata in vigore.
11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna
amministrazione interessata.
12. Decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio
relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma,
la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi
esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo,
nonche’ eventualmente il termine a decorrere dal quale le
disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai
procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma
10.

Art. 29

(Data unica di efficacia degli obblighi)

1. Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali
fissano la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi
amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1°
luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta
salva la sussistenza di particolari esigenze di celerita’ dell’azione
amministrativa o derivanti dalla necessita’ di dare tempestiva
attuazione ad atti dell’Unione europea. Il presente comma si applica
agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni
dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende
qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione,
trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti,
cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica
amministrazione.
3. All’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Il responsabile
della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito
istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica
tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la
pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione
del sito istituzionale. L’inosservanza del presente comma comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46.”.
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, sono determinate le modalita’ di applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente
articolo.
5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2
luglio 2013.

Art. 30

(Semplificazioni in materia edilizia)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole:
«e sagoma» sono soppresse e dopo la parola “antisismica” sono
aggiunte le seguenti: «nonche’ quelli volti al ripristino di edifici,
o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la
loro ricostruzione, purche’ sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione
e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio
preesistente.»;
b)all’articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da
«dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;
c) all’articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: “della sagoma,”
sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della
destinazione d’uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonche’ gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni».
d) all’articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8, e’ sostituito dal seguente: “8. Decorso inutilmente
il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il
dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 9.”;
2) il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
«9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al
comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il
procedimento e’ concluso con l’adozione di un provvedimento espresso
e si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego
dell’atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di
servizi, decorso il temine per l’adozione del provvedimento finale,
la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.
Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il
provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro cinque giorni
dalla data in cui e’ acquisito agli atti, con le indicazioni di cui
all’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall’articolo 146, comma
9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni.»;
3) il comma 10 e’ abrogato;
e) all’articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la
sagoma dell’edificio» sono aggiunte le seguenti: « qualora sottoposto
a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni,»;”;
f) dopo l’articolo 23, e’ aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione
certificata di inizio attivita’ e alla comunicazione dell’inizio dei
lavori) – 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della
segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della
segnalazione, l’interessato puo’ richiedere allo sportello unico di
provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza
di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla
segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente
all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se
tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all’articolo
20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo
articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione
certificata di inizio attivita’ e dell’istanza di acquisizione di
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per
l’intervento edilizio, l’interessato puo’ dare inizio ai lavori solo
dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della
conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla
comunicazione dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2,
qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la
realizzazione dell’intervento edilizio.
4. All’interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l’eventuale
diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli
interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali e’
applicabile la segnalazione certificata d’inizio attivita’
comportanti modifiche della sagoma rispetto all’edificio preesistente
o gia’ assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio
prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione
della segnalazione.»;
g) all’articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il certificato di agibilita’ puo’ essere richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione,
purche’ funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e
collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero
intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative
al singolo edificio o singola porzione della costruzione;
b) per singole unita’ immobiliari, purche’ siano completati le
opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di
urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto
all’edificio oggetto di agibilita’ parziale.
4-ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilita’ parziale
di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il
quale l’opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15,
comma 2, e 23, comma 2, lo stesso e’ prorogato per una sola volta di
tre armi. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si
applicano le disposizioni dell’articolo 25, comma 5-bis.»;
h) all’articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Ove l’interessato non proponga domanda ai sensi del comma
1, fermo restando l’obbligo di presentazione della documentazione di
cui al comma 3, lettere a), b) e d), e all’articolo 5, comma 3,
lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o,
qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si
attesta la conformita’ dell’opera al progetto presentato e la sua
agibilita’, corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio che lo sportello unico
provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la
conformita’ degli impianti installati negli edifici alle condizioni
di sicurezza, igiene, salubrita’, risparmio energetico valutate
secondo la normativa vigente.
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le
modalita’ per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e
per l’effettuazione dei controlli.».
2. All’articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo e’ inserito il
seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche
in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialita’ dei
parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.».
3. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa
comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.
380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque
formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente
decreto.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce
di inizio attivita’ e alle segnalazioni certificate di inizio
attivita’ presentate entro lo stesso termine.
5. Dall’attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 31

(Semplificazioni in materia di DURC)

1. All’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.
94, le parole: «di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a:
«successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti
aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di
regolarita’ contributiva»;
b) all’articolo 118, comma 6, il terzo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito
dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce
d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva in corso di
validita’ relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.».
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle
ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di
ottenimento da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita’
contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa
a uno o piu’ soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i
medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono
dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il DURC e’ disposto dai soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) in corso di
validita':
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al
requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle
prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare
esecuzione, il certificato di verifica di conformita’, l’attestazione
di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) rilasciato
per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita’
di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
utilizzano il DURC in corso di validita’, acquisito per l’ipotesi di
cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le
ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Dopo la
stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per
le finalita’ di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente
articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il
quale e’ in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarita’
contributiva (DURC) in corso di validita’ relativo ai subappaltatori
ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118,
comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonche’ nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del
presente articolo.
7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini
della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono
essere corredati dal documento unico di regolarita’ contributiva
(DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di
regolarita’ contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti
per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio,
prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento gia’
rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica
certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del
lavoro nonche’ degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le
cause della irregolarita’.

Art. 32

(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare
o, ove cio’ non e’ possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di
attivita’ a basso rischio infortunistico di cui all’articolo 29,
comma 6-ter, con riferimento all’attivita’ del datore di lavoro
committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto,
nonche’ di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e
coordinamento. In caso di redazione del documento esso e’ allegato al
contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell’individuazione
dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve
essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell’attivita’ delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento
e’ redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai
lavori o servizi la cui durata non e’ superiore ai dieci
uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o
dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Ai fini
del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entita’ presunta
dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle
giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o
forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno
dall’inizio dei lavori.»;
b) all’articolo 29:
1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando
quanto previsto al comma 6-ter,»;
2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di
attivita’ a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e
parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore
dell’INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il
modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di
lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita’ a basso
rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la
valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma
la facolta’ delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate
previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 26.
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»;
c) all’articolo 32, dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal
presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti
per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione,
e’ riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della
formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.»;
d) all’articolo 37, dopo il comma 14 e’ inserito il seguente:
«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti
dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori
e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti
dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e’
riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti
della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.»;
e) l’articolo 67 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 67. – (Notifiche all’organo di vigilanza competente per
territorio). – 1. In caso di costruzione e di realizzazione di
edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche’ nei
casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i
relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa
di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza
competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali
modalita’ di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1
nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni
presentate allo sportello unico per le attivita’ produttive con le
modalita’ stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo
criteri di semplicita’ e di comprensibilita’, le informazioni da
trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i
fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma
1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza
competente per territorio le informazioni loro pervenute con le
modalita’ indicate dal comma 2.
4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai
luoghi di lavoro ove e’ prevista la presenza di piu’ di tre
lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»;
f) all’articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a
verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza
indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e’
effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di
lavoro puo’ avvalersi delle ASL o, ove cio’ sia previsto con legge
regionale, dell’agenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le
modalita’ di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate
dalle ASL o, ove cio’ sia previsto con legge regionale, dall’ARPA,
che vi provvedono nei termine di trenta giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il datore di lavoro puo’ avvalersi di
soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita’ di cui al
comma 13. L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al
datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale
impossibilita’ ad effettuare le verifiche di propria competenza,
fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro puo’
avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche
secondo le modalita’ di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle
verifiche, l’INAIL, le ASL e l’ARPA possono avvalersi del supporto di
soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al
presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono
poste a carico del datore di lavoro.
12. I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la
qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.»;
g) all’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), dopo le parole:
«condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonche’
ai piccoli lavori la cui durata presunta non e’ superiore ai dieci
uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle
infrastrutture per servizi,»;
h) al capo I del titolo IV, e’ aggiunto, in fine, il seguente
articolo:
«Art. 104-bis. – (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei
e mobili). – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione
del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1,
lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui
all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi
obblighi.»;
i) all’articolo 225, comma 8, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tale comunicazione puo’ essere effettuata in via
telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
l) all’articolo 240, comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tale comunicazione puo’ essere effettuata in via
telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
m) all’articolo 250, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tale notifica puo’ essere effettuata in via telematica,
anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro.»;
n) all’articolo 277, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tale comunicazione puo’ essere effettuata in via
telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».
2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1,
lettere b), ed h), del presente articolo sono adottati,
rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1, lett. f),
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai
compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 131 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui
al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».
5. Il decreto previsto dal comma 4 e’ adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 54 e’ abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
b) all’articolo 56:
1) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le autorita’ di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali,
le autorita’ portuali e consolari, le direzioni territoriali del
lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle
province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio
acquisiscono dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi
alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi
superiore a trenta giorni.»;
2) al secondo comma, l’alinea e’ sostituito dal seguente: «Nel piu’
breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla
presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati
relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la
direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro
procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o
dell’INAIL, ad un’inchiesta al fine di accertare:»;
3) dopo il quarto comma e’ aggiunto il seguente:
«Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
7. Le modalita’ di comunicazione delle disposizioni di cui al comma
6 trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per
la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale
per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

Art. 33

(Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza
per lo straniero nato in Italia)

1. Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali
inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica
Amministrazione, ed egli puo’ dimostrare il possesso dei requisiti
con ogni altra idonea documentazione.
2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del
diciottesimo anno di eta’ a comunicare all’interessato, nella sede di
residenza quale risulta all’ufficio, la possibilita’ di esercitare il
diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del
1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta’. In
mancanza, il diritto puo’ essere esercitato anche oltre tale data.

Art. 34

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del
certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del
parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di
gravidanza)

1. All’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il
certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto
deve essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le
modalita’ e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di
malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65. »;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La trasmissione all’INPS del certificato di parto o del
certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata
esclusivamente per via telematica dalla competente struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario
nazionale, secondo le modalita’ e utilizzando i servizi definiti con
il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.
2-ter. Le modalita’ di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis
trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
al comma 1-bis.
2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter
rimane in vigore l’obbligo per la lavoratrice di consegnare all’INPS
il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del
parto, a sensi del comma 1, nonche’ la dichiarazione sostitutiva
attestante la data del parto, ai sensi dell’articolo 46 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni».
2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 1 l’amministrazione provvede nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 35

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve
durata)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro di cui all’articolo 6 del presente decreto e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di
tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41
del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli
adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza
sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni
che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo
non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di
riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni,
degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei
confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso.».

Art. 36

(Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail)

1. Nelle more del completamento del processo di riordino dei
consigli di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell’istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente
alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e all’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, al fine di garantire la continuita’ dell’azione amministrativa e
gestionale, nonche’ il rispetto degli adempimenti di natura
contabile, economica e finanziaria, i componenti dei medesimi
organismi operanti alla data del 30 aprile 2013 sono prorogati nei
rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di
indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.
2. Gli obiettivi di risparmio rinvenienti dalle misure di
razionalizzazione organizzativa dell’INPS e dell’INAIL di cui
all’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in
aggiunta a quanto previsto dall’articolo 1, comma 403, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro
per l’armo 2013 copertura delle spese di funzionamento conseguenti
alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti
disposta dal presente articolo.

Art. 37

(Zone a burocrazia zero)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione
delle attivita’ economiche e di riduzione degli oneri burocratici per
le imprese, le convenzioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9
febbraio, 2012. n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n.35, possono essere sottoscritte dai soggetti
sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Le attivita’ di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del
decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio
nazionale, anche ai fini della definizione delle modalita’ operative
per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le
diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi
per la pubblica utilita’.
3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul
loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle
autorizzazioni di competenza e’ sostituito da una comunicazione
dell’interessato.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’accesso alle
informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio
sito istituzionale.
Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone,
altresi’, un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne
monitora costantemente l’attuazione pubblicando sul proprio sito una
relazione trimestrale
5. Le attivita’ di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni,
se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della
Costituzione, la sicurezza, la liberta’ e la dignita’ dell’uomo e
l’utilita’ sociale, il rispetto della salute, dell’ambiente, del
paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.
6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 38

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, sono
esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare di cui
all’articolo 3 del citato decreto qualora gia’ in possesso di atti
abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita’.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al
medesimo comma presentano l’istanza preliminare di cui all’articolo 3
e l’istanza di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in
vigore dello stesso.

Art. 39

(Disposizioni in materia di beni culturali)

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» e’
sostituita dalla seguente: «Ministero»;
b) all’articolo 146:
1) al comma 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora
i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si
considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per
un periodo non superiore a dodici mesi.»;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso
entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si
considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed e’ reso nel
rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano
paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla
ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione»;
3) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente:
«Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8
senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere,
l’amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione.».

Art. 40

(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita’ culturali)

1. All’articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
dopo le parole: “Soprintendenze speciali ed autonome,” sono aggiunte
le seguenti: “nonche’ il reintegro degli stanziamenti di bilancio
dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attivita’ culturali,” e dopo le parole: “impegni gia’ presi su dette
disponibilita'” sono aggiunte le seguenti “, o versamenti all’entrata
del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato con propri decreti ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio per essere riassegnati, in aggiunta
agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione
della spesa del Ministero per i beni e le attivita’ culturali per
l’attivita’ di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.”.
Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versamento in entrata del
bilancio dello Stato di cui all’articolo 4, comma 85, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

Art. 41

(Disposizioni in materia ambientale)

1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Nei casi in
cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di
rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di
contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono
essere adottate misure di attenuazione della diffusione della
contaminazione conformi alle finalita’ generali e agli obiettivi di
tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti
dalla parte terza.
2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con
emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono
ammessi solo nei casi in cui non e’ altrimenti possibile eliminare,
prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario
associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel
rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali
evenienze deve essere valutata la possibilita’ tecnica di
utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio
nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione di
acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve
avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un
apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli
impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in
esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di
collettamento che collega senza soluzione di continuita’ il punto di
prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse,
previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono
assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno
scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai
soli fini della bonifica delle acque sotterranee, e’ ammessa la
reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello
stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto
all’articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le
caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le
modalita’ di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della
porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e
reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche
mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo
acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo
trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la
contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico ne’
altre sostanze.
6. In ogni caso le attivita’ di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono
garantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi
nell’ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi
degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte
sono determinati in massa.».
2. All’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, e’ aggiunto il
seguente:
“2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in
attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che
provengono da attivita’ o opere soggette a valutazione d’impatto
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di
cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi
disciplinate dall’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.”.
3. All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine
antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di
terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto
alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno
in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di
riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere
b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici
materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione
effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del
decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88,
ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di
contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del
test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi
ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come
tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di
cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i
contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza
permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi
sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la
destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente
a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».
4. All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole
“esigenze meramente temporanee”, sono aggiunte le seguenti ”
ancorche’ siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo,
all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformita’ alla
normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di
turisti.”.
5. All’articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012 n. 228, dopo le parole “1, comma 2,” sono aggiunte le
seguenti “ed agli articoli 2,”, e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole “, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di
nomina di cui al comma 358″.
6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n.
2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l’accelerazione
nell’attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei
rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l’attuazione delle
azioni in corso per il superamento delle criticita’ della gestione
del sistema stesso, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare nomina con propri decreti uno o piu’ commissari
ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in
via ordinaria, alla realizzazione e l’avvio della gestione degli
impianti nella Regione, gia’ previsti e non ancora realizzati, e per
le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti,
adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la
durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o
revoca.
7. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6 sono posti a
carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalita’ da
stabilirsi con i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.

Art. 42

(Soppressione certificazioni sanitarie)

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal
decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e
successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza
sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei
seguenti certificati attestanti l’idoneita’ psico-fisica al lavoro:
a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:
1) all’articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio
1925, n. 653;
2) all’articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio
decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
3) all’articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di
cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
4) all’articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;
b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di
idoneita’ per l’assunzione di cui all’articolo 9 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n.
1668, e all’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e
successive modificazioni;
c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i
farmacisti, di cui:
1) all’articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui
al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
2) all’articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
3) all’articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
d) certificato di idoneita’ fisica per l’assunzione nel pubblico
impiego, di cui:
1) all’articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
2) all’articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
3) all’articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
4) all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;
5) all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;
e) certificato di idoneita’ psico-fisica all’attivita’ di maestro
di sci, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8
marzo 1991, n. 81.
2. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21
agosto 1971, n. 1275, sono apportate le seguenti modificazioni
a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici
quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano
esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l’esercizio
professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che
rendano pericoloso l’esercizio stesso» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono
essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta
comunicazione deve essere trascritta»,
3. Per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive
modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti
l’obbligo della seguente certificazione attestante l’idoneita’
psico-fisica relativa all’esecuzione di operazioni relative
all’impiego di gas tossici, di cui all’articolo 27, primo comma,
numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n.
147.
4. Sono abrogate le disposizioni relative all’obbligatorieta’ del
certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui
all’articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293.
5. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77, le parole: «, muniti di idoneita’ fisica,» sono soppresse.
6. La lettera e) del comma 1, dell’articolo 5 della legge 21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e)
del comma 1 dell’articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono
abrogate.
7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, e’ abrogata.

Art. 43

(Disposizioni in materia di trapianto

1. Al secondo comma dell’articolo 3 del Regio decreto 18 giugno
1931, n.773, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo : “I Comuni, trasmettono i dati relativi al consenso
o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo
trapianti, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999,
n. 91.”.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 44

(Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche
amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la
certificazione di qualita’ delle materie prime utilizzate per la
produzione di medicinali)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Relativamente alle
aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta
servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali
l’ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di
vantaggi economici o professionali, che l’esperienza professionale e
l’anzianita’ siano maturate senza soluzione di continuita’, tale
condizione non si applica se la soluzione di continuita’ dipende dal
passaggio dell’interessato da una struttura sanitaria, di cui alla
legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un
altro Stato membro».
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del
fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, che a tale scopo sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini
della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito
riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto di
cui al primo periodo dell’articolo 54, comma 3, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. Fino
alla stessa data, le materie prime di cui all’articolo 54, comma 2,
del medesimo decreto legislativo, anche importate da paesi terzi,
devono essere corredate di una certificazione di qualita’ che attesti
la conformita’ alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla
persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che
utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilita’, per l’AIFA,
di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformita’ delle
materie prime alla certificazione resa.
4. Il comma 3-bis dell’articolo 54 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e’ abrogato.

Art. 45

(Omologazioni delle macchine agricole)

1. Al primo periodo del comma 2, dell’articolo 107 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo le parole: “degli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri” sono aggiunte
le seguenti “o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali”.

Art. 46

(EXPO Milano 2015)

1. In via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le
disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell’articolo 6, del decreto
legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n.122, non si applicano agli enti locali coinvolti
nell’organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123,
limitatamente alle spese connesse all’organizzazione del grande
evento.

Art. 47

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. L’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’ cosi’
modificato:
a) al comma 13, come modificato dall’articolo 64, comma 3-ter, del
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni,
dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole “Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport” sono sostituite da
“Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell’Autorita’ di Governo
delegato per lo sport, ove nominata”;
b) il comma 15 e’ abrogato.

Art. 48

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e’ apportata la
seguente modificazione:
a) dopo l’articolo 537-bis, e’ inserito il seguente:
«Art. 537 -ter (Cooperazione con altri Stati per i materiali di
armamento prodotti dall’industria nazionale) – 1. Il Ministero della
difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in
materia di esportazione di materiali d’armamento di cui alla legge 9
luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d’intesa con il
Ministero degli affari esteri, puo’ svolgere per conto di altri Stati
esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca
assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni,
attivita’ di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale, per
l’acquisizione di materiali di armamento prodotti dall’industria
nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze
di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati
Stati, nei limiti e secondo le modalita’ disciplinati nei predetti
accordi.
2. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro
dell’economia e delle finanze, e’ definita la disciplina esecutiva e
attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. I proventi derivanti dalle attivita’ di cui al comma 1, sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente
riassegnati ai fondi di cui all’articolo 619.”.

Art. 49

(Proroga e differimento termini in materia di spending review)

1. All’articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole “30 giugno 2013″ sono
sostituite dalle seguenti : “31 dicembre 2013″ e le parole “a
decorrere dal 1° gennaio 2014″ sono sostituite dalle seguenti: “a
decorrere dal 1° luglio 2014″;
b) al comma 2, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2014″ sono
sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° luglio 2014″.
2. Il termine di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n.135 e’ differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi
gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno
proseguito la loro attivita’ oltre il predetto termine.

CAPO II
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

Art. 50

(Modifiche alla disciplina della responsabilita’ fiscale negli
appalti)

1. Al comma 28, dell’articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: “e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto
dovuta” sono sostituite dalla seguente “dovute”.

Art. 51

(Abrogazione del Modello 770 mensile)

1. Il comma 1 dell’articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e’ abrogato.

Art. 52

(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: “1-quinquies. La
rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi,
per ragioni estranee alla propria responsabilita’, in una comprovata
e grave situazione di difficolta’ legata alla congiuntura economica,
puo’ essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della
concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e
grave situazione di difficolta’ quella in cui ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita’ per il contribuente di assolvere il
pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione
ordinario;
b) valutazione della solvibilita’ del contribuente in relazione al
piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.”
2) al comma 3, alinea, le parole “di due rate consecutive” sono
sostituite dalle seguenti “, nel corso del periodo di rateazione, di
otto rate, anche non consecutive”.
b) all’articolo 52:
1) al comma 2-bis le parole: ” e 79,” sono sostituite dalle
seguenti: “, 79 e 80, comma 2, lettera b),”;
2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
“2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta’ di cui al
comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque
giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78,
per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per
effetto della nomina di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b).
2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei
cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi
e’ necessita’ di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno
che precede tale incanto, puo’ comunque esercitare la facolta’
prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli
69 e 81.”;
c) all’articolo 53, comma 1, le parole “centoventi” sono sostituite
dalle seguenti: “duecento”;
d) all’articolo 62:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. I beni di cui
all’articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se
il debitore e’ costituito in forma societaria ed in ogni caso se
nelle attivita’ del debitore risulta una prevalenza del capitale
investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un
quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni
rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non
appare sufficiente per la soddisfazione del credito.”;
2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Nel caso di
pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e’ sempre
affidata al debitore ed il primo incanto non puo’ aver luogo prima
che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal
caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione
sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato
il primo incanto.”;
e) all’articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: “quindici” e’
sostituita dalla seguente: “sessanta”.
f) all’articolo 72-ter dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul
conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo
pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo
stesso titolo.”;
g) all’articolo 76, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1.
Ferma la facolta’ di intervento ai sensi dell’articolo 563 del codice
di procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di
proprieta’ del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso
aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/8 e A/9, e’ adibito ad uso abitativo e lo
stesso vi risiede anagraficamente;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo’
procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del
credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione
puo’ essere avviata se e’ stata iscritta l’ipoteca di cui
all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza
che il debito sia stato estinto.”;
h) all’articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole “comma 1″ sono
inserite le seguenti: “anche quando non si siano ancora verificate le
condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi
1 e 2,”;
i) all’articolo 78, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall’articolo 80, comma
2, il primo incanto non puo’ essere effettuato nella data indicata
nell’avviso di vendita, l’agente della riscossione fissa i nuovi
incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il
relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera
d) del presente articolo.”;
l) all’articolo 80:
1) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Entro il
termine di cui al comma 1, l’avviso di vendita e’ pubblicato sul sito
internet dell’agente della riscossione.”;
2) il comma 2, e’ sostituito dal seguente: “2. Su istanza del
soggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente della
riscossione, il giudice puo’ disporre:
a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia
data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme
di pubblicita’ commerciale;
b) la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui
nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato
ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l’agente
della riscossione lo richiede, il giudice puo’ nominare un ausiliario
che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato,
al quale puo’ essere anche assegnata la funzione di custodia.”;
3) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: “2-bis Nei casi di cui
al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e
liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto
dall’articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se,
per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il
primo incanto non puo’ essere effettuato entro duecento giorni
dall’esecuzione del pignoramento stesso.”;
m) all’articolo 85, comma 1, le parole: “minor prezzo tra il prezzo
base del terzo incanto e la somma per la quale si procede” sono
sostituite dalle seguenti: ” prezzo base del terzo incanto”.
2. All’articolo 10, comma 13-quinques del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti:
“30 settembre”.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da
adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente
decreto-legge sono stabilite le modalita’ di attuazione e
monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo
di rateazione di cui al comma 1 lettera a).

Art. 53

(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o
patrimoniali, dei comuni e delle societa’ da essi partecipate)

1. Il comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, e’ sostituito dal seguente: “2-ter. Al fine di favorire il
compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle
attivita’ di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa’
del Gruppo Equitalia per le attivita’ di supporto all’esercizio delle
funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all’articolo 7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.”.

Art. 54

(Fabbisogni standard: disponibilita’ dei questionari di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26
novembre 2010, n. 216)

1. I questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili
sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE
S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e’
data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla
data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine
di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

Art. 55

(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di
viaggio)

1. Alla luce di quanto previsto dall’articolo 310 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte
di giustizia dell’Unione europea, l’articolo 74-ter, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
interpreta nel senso che l’imposta assolta sulle cessioni di beni e
sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso
articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio
stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei
viaggiatori non e’ rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in
materia di risorse proprie del bilancio dell’Unione europea, sono
comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresi’
non si da’ luogo alla restituzione delle somme che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, risultino gia’ rimborsate e
successivamente recuperate dagli uffici dell’amministrazione
finanziaria.

Art. 56

(Proroga temine di versamento dell’imposta sulle transazioni
finanziarie)

1. Il comma 497 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228 e’ sostituito dal seguente:
“497. L’imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle
transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i
trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma
495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre
2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al
comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il
2013 l’imposta di cui al comma 491, primo periodo, e’ fissata nella
misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo
comma e’ fissata in misura pari a 0,12 per cento. L’imposta dovuta
sui trasferimenti di proprieta’ di cui al comma 491 e sugli ordini di
cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma
491 effettuati fino al 30 settembre 2013 e’ versata entro il 16
ottobre 2013. L’imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e
sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e
valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 e’ versata
entro il 16 ottobre 2013.”
2. La societa’ di Gestione Accentrata per l’imposta dovuta sui
trasferimenti di proprieta’, sulle operazioni e sugli ordini di cui
rispettivamente ai commi 491, 492 e 495, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti,
provvede al versamento entro
il 16 novembre 2013.

CAPO III
Misure in materia di istruzione, universita’ e ricerca

Art. 57

(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del
Paese)

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle
attivita’ di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante
la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per
cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto
disponibili nel Fondo FAR, con particolare riferimento:
a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle
universita’ e negli enti pubblici di ricerca;
b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e
spin-offuniversitari;
c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation per
giovani al di sotto dei 30 anni;
d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;
e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e
imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione
del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e
assegni di ricerca post-doc;
f) al potenziamento infrastrutturale delle universita’ e degli enti
pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle
grandi reti infrastrutturali europee nell’ottica di Horizon 2020;
g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie
imprese, e in particolare delle societa’ nelle quali la maggioranza
delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al
di sotto dei 35 anni;
h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo
termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della
ricerca, con l’obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali
contemporanee;
i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino
vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o
FIRB;
l) al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese che
partecipano a bandi europei di ricerca.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono individuate le risorse disponibili nel fondo FAR da
destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
all’apposito programma dello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per le finalita’ di
cui al presente articolo. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 58.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e
degli enti di ricerca)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e
della ricerca all’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole “triennio 2012-2014″ sono sostituite
dalle seguenti “biennio 2012-2013″ e le parole “per l’anno 2015″ sono
sostituite dalle seguenti “per gli anni 2014 e 2015″;
b) al comma 14, le parole “quadriennio 2011-2014″ sono sostituite
dalle seguenti “triennio 2011-2013″ e le parole “per l’anno 2015″
sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2014 e 2015″.
2. Il Fondo per il funzionamento delle universita’ statali e’
incrementato di euro 21,4 milioni nell’anno 2014 ed euro 42,7 milioni
a decorrere dall’anno 2015 e il Fondo ordinario degli enti di ricerca
e’ incrementato di euro 3,6 milioni nell’anno 2014 ed euro 7,1
milioni a decorrere dall’anno 2015.
3. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente periodo: “Si prescinde
dal parere dell’anzidetta commissione nel caso di chiamate di
studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di
ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate
entro tre anni dalla vincita del programma.”
4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni
nell’anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall’anno 2015, si
provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 le istituzioni
scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell’articolo
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi
esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai
collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che
si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
accantonati ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno
scolastico il numero di posti accantonati non e’ inferiore a quello
dell’anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal
presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi
esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l’anno 2014 e di
euro 49,8 milioni a decorrere dall’anno 2015.
6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati
al comma 5, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in
termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9
dell’articolo 59 del presente decreto rimangono a disposizione per le
esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le
supplenze brevi.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 59

(Borse di mobilita’ per il sostegno degli studenti universitari
capaci e meritevoli e privi di mezzi)

1. Al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilita’
interregionale degli studenti universitari, e’ autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni
di euro per l’anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita’ per l’erogazione di “borse per la
mobilita'” a favore di studenti che, avendo conseguito risultati
scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l’anno accademico
20132014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale “a
ciclo unico”, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, presso universita’ statali o non statali italiane, con
esclusione delle universita’ telematiche, che hanno sede in regioni
diverse da quella di residenza.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono suddivise tra le regioni con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla
base dei seguenti criteri:
a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore
conseguito in Italia nell’anno scolastico 2012/2013, con votazione
all’esito dell’esame di Stato pari o superiore a 95/100;
b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base
dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni;
c) distanza tra la sede di residenza dello studente e quella
dell’universita’ alla quale lo stesso intende iscriversi.
4. Le borse di mobilita’ sono attribuite sulla base di una
graduatoria adottata da ciascuna Regione per le universita’ site nel
proprio territorio, formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma
3, fino ad esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi del
comma 2. In caso di parita’ di punteggio, prevale il candidato che
presenta i valori piu’ alti nel requisito di cui alla lettera b),
quindi nei requisiti di cui alle lettere e) e a) . Le graduatorie
sono comunicate al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca ai fini del trasferimento delle risorse alle
universita’ interessate.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 30 luglio 2013, sono definiti l’importo delle borse di
mobilita’, le modalita’ di presentazione delle domande da parte dei
candidati in modalita’ telematica nonche’ gli ulteriori criteri per
la formazione della graduatoria. Il possesso dei requisiti richiesti
e’ dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilita’ e
sottoposto a verifica all’esito dell’eventuale ammissione al
beneficio.
6. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che
hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1
possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma
restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a
condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi
universitari previsti dal piano di studi in base all’anno di
iscrizione;
b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.
7. Le borse di mobilita’ sono cumulabili con le borse di studio
assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
8. All’atto dell’effettiva immatricolazione, la somma viene
assegnata dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca all’universita’ presso la quale lo studente beneficiario e’
iscritto, la quale provvede all’erogazione a favore dello studente.
9. Le somme gia’ impegnate e non ancora pagate nel limite di 17
milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui
all’articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate
all’entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 5 milioni per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l’anno 2015.
Alla compensazione degli effetti finanziari dall’anno 2014 in termini
di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si
rendono disponibili per effetto dell’articolo 58.
10. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 60

(Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita’ e
delle procedure di valutazione del sistema universitario)

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle
universita’ statali e non statali, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le
finalita’ di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 245,
concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema
universitario, per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita’ degli studenti e per
le finalita’ di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse
di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di
rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni
relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita’ statali e nel contributo
statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle
universita’ non statali legalmente riconosciute.
2. All’articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: “Il sistema di
valutazione della attivita’ amministrative delle universita’ e degli
enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, e’ svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario (ANVUR) e della ricerca nel rispetto dei
principi generali di cui all’articolo 3 e in conformita’ ai poteri di
indirizzo della Commissione di cui al comma 5.”.
3. L’ANVUR provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma
2 con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente. Dall’applicazione del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 61

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22,
comma 3, 23 e 56, pari a 34,05 milioni di euro per l’anno 2013, a
94,4 milioni di euro per l’armo 2014, a 57,9 milioni di euro per
l’anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016
al 2019, a 53,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 42,9 milioni di
euro per l’anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall’anno
2022, si provvede:
a) quanto a 2,4 milioni di euro per l’anno 2013, a 12 milioni di
euro per l’anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l’anno 2015, a 71,9
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9
milioni di euro per l’anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l’anno
2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;
b) quanto a 2,65 milioni di euro per l’anno 2013, mediante
corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero;
c) quanto a 19 milioni di euro per l’anno 2013 e a 7,4 milioni di
euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 10, sesto
periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni ed integrazioni;
d) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2013, mediante
corrispondente riduzione dall’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;
e) quanto a 75 milioni per l’anno 2014 mediante l’aumento
dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo,
nonche’ dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante
di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da
compensare il predetto onere nonche’ quello correlato ai rimborsi di
cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura
dell’aumento e’ stabilita con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2013; il
provvedimento e’ efficace dalla data di pubblicazione sul sito
internet dell’Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi della presente
lettera non si applica l’articolo 1, comma 154, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei
soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le attivita’ di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere
conseguente ai predetti aumenti e’ rimborsato con le modalita’
previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 . Resta fermo quanto
stabilito dall’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III
MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA
DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE
CAPO I
Giudici ausiliari

Art. 62

(Finalita’ e ambito di applicazione)

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili,
compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le
priorita’ individuate dai presidenti delle Corti di appello con i
programmi previsti dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai
procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.

Art. 63

(Giudici ausiliari)

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 62 si procede alla
nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.
2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del
Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio
giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata
a norma dell’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.
25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari,
nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del
Consiglio dell’ordine cui e’ iscritto, ovvero cui e’ stato iscritto
negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione
della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3,
lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui e’
iscritto, ovvero e’ stato iscritto negli ultimi cinque anni, il
candidato.
3. Possono essere chiamati all’ufficio di giudice ausiliario:
a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati
dello Stato, a riposo;
b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e
seconda fascia anche a tempo definito o a riposo;
c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;
d) gli avvocati, anche se a riposo;
e) i notai, anche se a riposo.

Art. 64

(Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di
sicurezza;
e) avere idoneita’ fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu’
lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.
2. Nei casi di cui all’articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al
momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver
compiuto i settantacinque anni di eta’.
3. Nel caso di cui all’articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al
momento della presentazione della domanda il candidato deve essere
stato iscritto all’albo per un periodo non inferiore a cinque anni e
non aver compiuto i sessanta anni di eta’.
4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti
previsti per il circondario di Bolzano e’ richiesta anche una
adeguata conoscenza delle lingua italiana e tedesca. Si osserva
altresi’ il principio di cui all’articolo 8, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni.
5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i
consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle
regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e
provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali,
comunali e circoscrizionali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici.

Art. 65

(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a
giudici ausiliari)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, e’ determinata la pianta
organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l’indicazione dei
posti disponibili presso ciascuna Corte di appello, assegnando ai
soggetti di cui all’articolo 63, comrna 3, lettera a), un numero di
posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice
ausiliario previsti presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le
nomine dei soggetti di all’articolo 63, comma 3, lettera a), non
possono superare complessivamente il numero di quaranta.
2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalita’ e i
termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice
ausiliario nonche’ i criteri di priorita’ nella nomina. E’
riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti
all’albo. A parita’ di titoli sono prioritariamente nominati coloro
che abbiano maturato la maggiore anzianita’ di servizio o di
esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto e’ dato
avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.
3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al
consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina,
indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti
previsti in pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e
redigendo la graduatoria.
4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari
alle diverse sezioni
dell’ufficio.

Art. 66

(Presa di possesso)

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell’ufficio entro il
termine indicato nel decreto di nomina previsto dall’articolo 63,
comma 2, ed e’ assegnato con apposito provvedimento del presidente
della Corte di appello a norma dell’articolo 65, comma 4.

Art. 67

(Durata dell’ufficio)

1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e puo’
essere prorogata per non piu’ di cinque anni.
2. La proroga e’ disposta con le modalita’ di cui all’articolo 63,
comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall’incarico al compimento del
settantottesimo anno di eta’ e nelle ipotesi di decadenza,
dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell’articolo 71.

Art. 68

(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)

1. Del collegio giudicante non puo’ far parte piu’ di un giudice
ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui e’
relatore e a norma dell’articolo 72, comma 2, almeno novanta
procedimenti per anno.
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al
monitoraggio dell’attivita’ svolta dai giudici ausiliari al fine di
rilevare il rispetto degli standard produttivi ed il conseguimento
degli obiettivi fissati dal presente capo.

Art. 69

(Incompatibilita’ ed ineleggibilita’)

1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle
incompatibilita’ e delle ineleggibilita’ prevista per i magistrati
ordinari.
2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui
all’articolo 63, comma 3, lettera d), non puo’ svolgere le funzioni
presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio
dell’ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque
anni precedenti.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non
possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del
distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non
possono rappresentare, assistere o difendere anche nei successivi
gradi di giudizio.
4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non
possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di
altri distretti di corte d’appello, le parti di procedimenti in
relazione ai quali hanno svolto le funzioni.

Art. 70

(Astensione e ricusazione)

1. Il giudice ausiliario ha l’obbligo di astenersi e puo’ essere
ricusato a norma dell’articolo 52 del codice di procedura civile,
oltre che nei casi previsti dall’articolo 51, primo comma, del
medesimo codice, quando e’ stato associato o comunque collegato,
anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio
professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle
parti.
2. Il giudice ausiliario ha altresi’ l’obbligo di astenersi e puo’
essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualita’ di
avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha
svolto attivita’ professionale nella qualita’ di notaio per una delle
parti in causa o uno dei difensori.

Art. 71

(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)

1. I giudici ausiliari cessano dall’ufficio quando decadono perche’
viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di
dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando
sussiste una causa di incompatibilita’.
2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina,
il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il
giudice ausiliario ha definito il numero minimo di procedimenti di
cui all’articolo 68, comma 2, propone al Consiglio superiore della
magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio,
la dichiarazione di mancata conferma.
3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone
motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice
ausiliario che non e’ in grado di svolgere diligentemente e
proficuamente il proprio incarico.
4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in
composizione integrata, sentito l’interessato e verificata la
fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della
magistratura unitamente ad un parere motivato.
5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del
Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura.

Art. 72

(Stato giuridico e indennita’)

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di
magistrati onorari.
2. Ai giudici ausiliari e’ attribuita un’indennita’
onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per
ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei
confronti di alcune delle parti, a norma dell’articolo 68, comma 2.
3. L’indennita’ annua complessiva non puo’ superare, in ogni caso,
la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi
previdenziali.
4. L’indennita’ prevista dal presente articolo e’ cumulabile con i
trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Capo II
Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari

Art. 73

(Formazione presso gli uffici giudiziari)

1. I laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata
almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita’ di cui
all’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30
negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto
processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un
punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano
compiuto i ventotto anni di eta’, possono accedere, a domanda e per
una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i
tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto
mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale,
puo’ essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento.
I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo
di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il
Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive,
e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e la
Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell’ambito della propria
autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l’istituto
dello stage formativo e disciplinano le sue modalita’ di svolgimento
presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa
per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.
2. Quando non e’ possibile avviare al periodo di formazione tutti
gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce
preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati, al
punteggio di laurea e alla minore eta’ anagrafica.
3. Per l’accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano
domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche
a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo’ essere
espressa una preferenza ai fini dell’assegnazione a uno o piu’
magistrati dell’ufficio incaricati della trattazione di affari in
specifiche materie, di cui si tiene conto compatibilmente con le
esigenze dell’ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino
Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si
esprime con riferimento ad una o piu’ sezioni in cui sono trattate
specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha
espresso la disponibilita’ ovvero, quando e’ necessario assicurare la
continuita’ della formazione, a un magistrato designato dal capo
dell’ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel
compimento delle ordinarie attivita’. Il magistrato non puo’ rendersi
affidatario di piu’ di due ammessi. Il ministero della giustizia
fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in
condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce
loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei
mesi del periodo di formazione il magistrato puo’ chiedere
l’assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la
continuita’ dell’attivita’ di assistenza e ausilio. L’attivita’ di
magistrato formatore e’ considerata ai fini della valutazione di
professionalita’ di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche’ ai fini del conferimento
di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L’attivita’ di
magistrato formatore espletata nell’ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si
considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all’articolo 15
della legge 27 aprile 1982 n. 186 ne’ ai fini del conferimento delle
funzioni di cui all’articolo 6, comma 5, della medesima legge. Al
magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso
spese per lo svolgimento dell’attivita’ formativa.
5. L’attivita’ degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e
il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di
riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle
notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di
mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro
attivita’ e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono
ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell’ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro
specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale.
I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione
teorico-pratico presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di
formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali,
partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi
al collegio, nonche’ alle camere di consiglio, salvo che il giudice
ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli
relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli
relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale
svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attivita’
professionale innanzi l’ufficio ove lo stesso si svolge, ne’ possono
rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi
della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al
magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da’ diritto ad alcun compenso e
non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o
autonomo ne’ di obblighi previdenziali e assicurativi.
9. Lo stage puo’ essere interrotto in ogni momento dal capo
dell’ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per
sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto
fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza
e l’imparzialita’ dell’ufficio o la credibilita’ della funzione
giudiziaria, nonche’ per l’immagine e il prestigio dell’ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo’ essere svolto contestualmente ad altre attivita’,
compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla
professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle
scuole di specializzazione per le professioni legali, purche’ con
modalita’ compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione.
Il contestuale svolgimento del tirocinio per l’accesso alla
professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il
tirocinio si svolge di esercitare l’attivita’ professionale innanzi
al magistrato formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una
relazione sull’esito del periodo di formazione e la trasmette al capo
dell’ufficio.
12. L’esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma
11, costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato
ordinario, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160. Costituisce, altresi’, titolo idoneo per l’accesso al
concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio
professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato,
sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che
sia attestato l’esito positivo del tirocinio.
13. Per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio l’esito
positivo dello stage di cui al presente articolo e’ valutato per il
periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio
professionale ed e’ valutato per il medesimo periodo ai fini della
frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e
delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a
parita’ di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti
dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della
giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l’esito
positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a
parita’ di titoli e di merito.
15. L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza
per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore
onorario.
16. All’articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il
comma 2 e’ aggiunto il seguente comma: “2-bis. La disposizione di cui
al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito
positivo lo stage presso gli uffici giudiziari”.
17. Al fine di favorire l’accesso allo stage e’ in ogni caso
consentito l’apporto finanziario di terzi, anche mediante
l’istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche
convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo
quando stipulano le convenzioni previste dall’articolo 37 del
decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande
presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L’esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia
amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e’ equiparato a
tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia
ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo’ essere presentata prima
del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo III
Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione

Art. 74

(Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione)

1. All’articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole “Corte di cassazione” sono
inserite le seguenti: “e di magistrato assistente di studio della
Corte di cassazione”.
2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 115 e’
inserito il seguente: “Art. 115-bis. Magistrati assistenti di studio
della Corte di cassazione. Al fine di garantire la celere definizione
dei procedimenti pendenti, nella pianta organica della Corte di
cassazione sono temporaneamente inseriti trenta magistrati, con le
attribuzioni di assistente di studio, da destinare alle sezioni
civili. Le attribuzioni di magistrato assistente di studio possono
essere assegnate a magistrati per i quali e’ stato deliberato il
conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di
tirocinio e con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle
funzioni di merito. Le attribuzioni del magistrato assistente di
studio sono stabilite dal primo presidente della Corte di cassazione,
sentito il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
cassazione. In ogni caso il magistrato assistente di studio non puo’
far parte del collegio giudicante. Il magistrato assegnato, a seguito
di trasferimento, a svolgere le attribuzioni di magistrato assistente
di studio non puo’ essere trasferito ad altre sedi prima di cinque
anni dal giorno in cui ne ha assunto effettivo possesso, salvo che
ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o
di famiglia. Il posto resosi vacante a seguito di trasferimento non
puo’ essere ricoperto. Con decreto del Ministro della giustizia si
procede annualmente alla ricognizione dell’effettiva consistenza
della pianta organica dei magistrati assistenti di studio. La pianta
organica di cui al periodo precedente e’ ad esaurimento, fino alla
cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti
di studio. Ai magistrati assistenti di studio non spettano compensi
aggiuntivi al trattamento economico in godimento.”.
3. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, dopo le parole “Corte di cassazione” sono
inserite le seguenti: “o quale magistrato assistente di studio della
Corte di cassazione”;
b) l’allegato 2 e’ sostituito dall’allegato A del presente decreto.
4. I procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per le
funzioni di magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione
devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, da adottarsi entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici
giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

Capo IV
Misure processuali

Art. 75

(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla
corte di cassazione)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 70, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
“Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei
casi stabiliti dalla legge.”;
b) all’articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo e’
sostituito dal seguente: “Almeno venti giorni prima della data
stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono notificati
agli avvocati delle parti i quali hanno facolta’ di presentare
memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere
sentiti, se compaiono.”;
c) all’articolo 390, primo comma, le parole “o sia notificata la
richiesta del pubblico ministero di cui all’articolo 375″ sono
sostituite dalle seguenti: “o siano notificate le conclusioni scritte
del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter”.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal
trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.

Art. 76

(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio)

1. Al codice di procedura civile, dopo l’articolo 791, e’ aggiunto
il seguente:
“791-bis (Divisione a domanda congiunta) Quando non sussiste
controversia sul diritto alla divisione ne’ sulle quote o altre
questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali
creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto
l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al
tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio
avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di
divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere
trascritto a norma dell’articolo 2646 del codice civile. Si procede a
norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina
il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di
quest’ultimo, nomina un esperto estimatore.
Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha
sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che,
con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la
cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto e’ reclamabile
a norma dell’articolo 739.
Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori
iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato
diritti sull’immobile a norma dell’articolo 1113 del codice civile,
nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di
divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e
da’ avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della
vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro
III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del
prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne da’ avviso
alle parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o degli altri interessati puo’ ricorrere al
Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione
dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto
di divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le
disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III bis; non si
applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo
702-ter. Se l’opposizione e’ accolta il giudice da’ le disposizioni
necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette
le parti avanti al notaio.
Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata
proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto
con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo
il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli
adempimenti successivi.”.

Art. 77

(Conciliazione giudiziale)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l’articolo 185 e’ inserito il seguente:
“185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice,
alla prima udienza, ovvero sino a quando e’ esaurita l’istruzione,
deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il
rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza
giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice
ai fini del giudizio.”;
b) all’articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola
“transattiva” sono aggiunte le parole “o conciliativa”; allo stesso
comma, secondo periodo, dopo la parola “transattiva” sono aggiunte le
parole “o conciliativa”.

Art. 78

(Misure per la tutela del credito)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 645, secondo comma, e’ aggiunto il seguente
periodo: “L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma,
deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti
non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a
comparire”;
b) all’articolo 648, primo comma, le parole “con ordinanza non
impugnabile” sono sostituite dalle seguenti parole: “provvedendo in
prima udienza, con ordinanza non impugnabile”.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
procedimenti instaurati, a norma dell’articolo 643, ultimo comma, del
codice di procedura civile, successivamente all’entrata in vigore del
presente decreto.

Art. 79

(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)

1. All’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice
di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal
seguente comma: “La motivazione della sentenza di cui all’articolo
132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa
esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la
decisione e’ fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti
conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti
difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell’articolo
114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equita’ sulle
quali e’ fondata la decisione.”.

Art. 80

(Foro delle societa’ con sede all’estero)

1. Per tutte le cause civili nelle quali e’ parte, anche nel caso
di piu’ convenuti ai sensi dell’articolo. 33 del codice di procedura
civile, una societa’ con sede all’estero e priva nel territorio dello
Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli
ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel
rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano
dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito
elencati, sono inderogabilmente competenti:
a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari
ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e
Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;
b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari
ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari
(sezione distaccata), Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma;
c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari
ricompresi nei distretti di corte d’appello di Bari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata),
Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.
2. Quando una societa’ di cui al comma 1 e’ chiamata in garanzia,
la cognizione cosi’ della causa principale come dell’azione in
garanzia, e’ devoluta, sulla semplice richiesta della societa’
stessa, con ordinanza del giudice, all’ufficio giudiziario compente a
norma del medesimo comma.
3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi
relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di
intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta
altresi’ ferma la disposizione di cui all’articolo 25 del codice di
procedura civile.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura
civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi
instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo V
Modifiche all’ordinamento giudiziario

Art. 81

(Modifiche ai regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. L’articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e’
sostituito dal seguente: “Art. 76 (Attribuzioni del pubblico
ministero presso la Corte suprema di cassazione).
1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e
conclude:
a) in tutte le udienze penali;
b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle
udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di
cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla
sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, del
codice di procedura civile.
2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige
requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.”.

Capo VI
Disposizioni in materia di concordato preventivo

Art. 82

(Concordato preventivo)

1. All’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole “ultimi tre esercizi” sono
aggiunte le seguenti “e all’elenco nominativo dei creditori con
l’indicazione dei rispettivi crediti”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con il decreto di
cui al primo periodo, il tribunale puo’ nominare il commissario
giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica
l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando
accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte
previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al
tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e
verificata la sussistenza delle condotte stesse, puo’, con decreto,
dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su
richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli
articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale
sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.”.
2. All’articolo 161, settimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dopo le parole “sommarie informazioni” sono aggiunte le
seguenti: “e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se
nominato”.
3. L’articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e’ sostituito dal seguente: “Con il decreto di cui al sesto
comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi
informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria
dell’impresa e all’attivita’ compiuta ai fini della predisposizione
della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con
periodicita’ almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario
giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il
debitore, con periodicita’ mensile, deposita una situazione
finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, e’
pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso
di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi
secondo e terzo. Quando risulta che l’attivita’ compiuta dal debitore
e’ manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del
piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il
commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con
il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale puo’ in
ogni momento sentire i creditori.

Capo VII
Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia

Art. 83

(Modifiche alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato)

1. All’articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
le parole “magistrati in pensione” sono sostituite dalle seguenti:
“di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio”.

Capo VIII
Misure in materia di mediazione civile e commerciale

Art. 84

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) All’articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo e’ inserito il
seguente periodo: “L’avvocato informa altresi’ l’assistito dei casi
in cui l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di
procedibilita’ della domanda giudiziale”; allo stesso comma, sesto
periodo, dopo la parola “documento,” sono inserite le seguenti
parole: “se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1,”;
b) all’articolo 5, prima del comma 2, e’ inserito il seguente
comma:
“1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilita’ medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.
179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del
procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della
domanda giudiziale. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e’
gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo
provvede quando la mediazione non e’ stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si
applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del
codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni.”;
c) all’articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole
“salvo quanto disposto” sono aggiunte le seguenti parole: “Fermo
quanto previsto dal comma 1 e”; allo stesso comma, stesso periodo, le
parole “invitare le stesse a procedere alla” sono sostituite dalle
seguenti parole: “disporre l’esperimento del procedimento di”; allo
stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione
e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale.”; allo
stesso comma, secondo periodo, le parole “L’invito deve essere
rivolto alle parti” sono sostituite dalle seguenti parole: “Il
provvedimento di cui al periodo precedente indica l’organismo di
mediazione ed e’ adottato”; allo stesso comma, terzo periodo, le
parole “Se le parti aderiscono all’invito,” sono soppresse;
d) all’articolo 5, comma 4, prima delle parole “2 non si applicano”
sono aggiunte le parole “I commi 1 e”; allo stesso comma, dopo la
lettera b) e’ aggiunta la seguente lettera: “b-bis) nei procedimenti
di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della
lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;”;
e) all’articolo 5, comma 5, prima delle parole “salvo quanto” sono
aggiunte le parole “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”;
f) all’articolo 6, comma 1, la parola “quattro” e’ sostituita dalla
seguente parola: “tre”; al comma 2, dopo le parole “deposito della
stessa” sono aggiunte le parole “e, anche nei casi in cui il giudice
dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto
periodo del comma 1 dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2
dell’articolo 5,”;
g) all’articolo 7, il comma 1 e’ sostituto dal seguente comma: “1.
Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal
giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai
fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89″;
h) all’articolo 8, comma 1, le parole “il primo incontro tra le
parti non oltre quindici” sono sostituite dalle seguenti parole: “un
primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le
parti le possibilita’ di proseguire il tentativo di mediazione, non
oltre trenta”;
i) all’articolo 8, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente comma:
“5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione, il giudice puo’ desumere argomenti di
prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte
costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio.”;
l) all’articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, e’ aggiunto il
seguente periodo: “Prima della formulazione della proposta, il
mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui
all’articolo 13.”;
m) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole “Il verbale di
accordo,” sono aggiunte le seguenti parole: “sottoscritto dagli
avvocati che assistono tutte le parti e”;
n) all’articolo 13, il comma 1 e’ sostituito dal seguente comma:
“1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche’ al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di
un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto. Resta felina l’applicabilita’ degli articoli 92 e 96 del
codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano altresi’ alle spese per l’indennita’ corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8,
comma 4.”; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: “2. Quando
il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono
gravi ed eccezionali ragioni, puo’ nondimeno escludere la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennita’
corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui
all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente,
nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al
periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.”;
o) all’articolo 16, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente comma:
“4-bis. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.”;
p) all’articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole:
“Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,”;
allo stesso comma, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente
lettera: “d) le riduzioni minime delle indennita’ dovute nelle
ipotesi in cui la mediazione e’ condizione di procedibilita’ ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, ovvero e’ prescritta dal giudice ai sensi
dell’articolo 5, comma 2.”; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti
commi: “5. Quando la mediazione e’ condizione di procedibilita’ della
domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero e’ prescritta dal
giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, all’organismo non e’
dovuta alcuna indennita’ dalla parte che si trova nelle condizioni
per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine
la parte e’ tenuta a depositare presso l’organismo apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui
sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo mediatore,
nonche’ a produrre, a pena di inammissibilita’, se l’organismo lo
richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di
quanto dichiarato.
5-bis. Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con
il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo,
l’importo massimo complessivo delle indennita’ di mediazione per
ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, e’
di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per
le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di
valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore
superiore.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

Capo IX
Disposizioni finanziarie

Art. 85

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II
del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro per
l’anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere dall’anno 2014 e fino
all’anno 2024, si provvede mediante l’utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione
dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al
Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui ai presente articolo, il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio
decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria, del maggior onere risultante dall’attivita’ di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,
nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma
Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di
previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e
delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle
misure di cui al secondo periodo.
4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del
presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

Art. 86

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 21 giugno 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Vicepresidente del Consiglio
dei ministri e Ministro dell’interno

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico

D’Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Cancellieri, Ministro della giustizia

Orlando, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Bray, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali

De Girolamo, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Mauro, Ministro della difesa

Carrozza, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Giovannini, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Bonino, Ministro degli affari esteri

Lorenzin, Ministro della salute

Delrio, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Trigilia, Ministro per la coesione
territoriale

Kyenge, Ministro per l’integrazione

Idem, Ministro per le pari
opportunita’, lo sport e le politiche
giovanili

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato A
(Art. 74, comma 3, lettera b)

Allegato 2

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione Organico

Primo Presidente della Corte di cassazione 1

Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1

Presidente di sezione della corte di cassazione 54

Consigliere della Corte di cassazione 303

Magistrato di tribunale destinato all’ufficio
del massimario e del ruolo 37

Magistrato assistente di studio 30 (ad esaurimento)

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